Discrezionalità del Gip sull'incidente probatorio

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1399 del 17 gennaio 2012, ha spiegato che, quando il difensore dell'indagato avanzi richiesta, nell'ambito delle indagini difensive, diretta a che il Gip proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza o all’esame della persona che abbia esercitato la facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione, non vi è alcun automatismo o obbligo di procedere per il giudice il quale è solo tenuto ad una valutazione positiva circa la rilevanza ai fini investigativi delle circostanze in relazione alle quali si vuole che la persona sia sentita.
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