Discoteche e sale da ballo chiuse per Covid, scadenza per richiesta dei Cfp

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Discoteche e sale da ballo chiuse per Covid, scadenza per richiesta dei Cfp

Scade il 20 giugno 2022 il termine per inoltrare le domande per concorrere al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni-ter a favore dei gestori di “Discoteche, sale da ballo, night club e simili” (articolo 1, comma 1, Dl n. 4/2022).

L’Agenzia delle Entrate, in data 18 maggio 2022, ha pubblicato il provvedimento prot. n. 171638/2022 con il quale ha proceduto alla definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del beneficio economico.

Sostegni-ter, Cfp a sale da ballo e discoteche

Il Decreto legge n. 4/2022 ha disposto il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’articolo 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 (Sostegni-bis), ai fini dell’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l’attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili” che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell’epidemia da “Covid-19”.

Fa fede la data dei 27 gennaio scorso: infatti, il Cfp non può essere erogato ai soggetti la cui partita IVA è stata attivata in data pari o successiva alla data di entrata in vigore del DL 27 gennaio 2022 e non può essere richiesto:

  • dagli enti pubblici;

  • dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione;

  • dai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese.

Inoltre, il contributo spetta se:

  1. l’attività prevalente è comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate;

  2. l'attività è individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 “Discoteche, sale da ballo, night club e simili”;

  3. i soggetti in possesso dei requisiti inviano un’istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

Relativamente a beneficiari, per l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione, restano, invece, valide le disposizioni contenute nel decreto del MiSE di concerto con il MEF del 9 settembre 2021.

Cfp sale da ballo e discoteche, approvato il modello di istanza

Con il provvedimento n. 171638/2022 è stato approvato il modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse” con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

L’Istanza per il riconoscimento del Cfp deve contenere le seguneti informazioni:

  • il codice fiscale della persona fisica o giuridica che richiede il contributo (se è un erede che prosegue l’attività andrà indicato anche il codice fiscale del de cuius, se ha effettuato trasformazioni aziendali andrà indicato anche la partita Iva del soggetto cessato);

  • il codice fiscale del legale rappresentante nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, o sia minore o interdetto;

  • una dichiarazione di non rientrare fra gli enti pubblici (articolo 74 Tuir) o fra gli intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162 Tuir);

  • la dichiarazione di aver attivato la partita IVA in data antecedente al 27 gennaio 2022 e di esercitare a tale data attività prevalente individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10.

Nell’istanza, inoltre, va riportata anche l’attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Stato e l’ammontare degli aiuti fruibili in ottemperanza dei limiti previsti dal Temporary Framework.

Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

Il canale per inoltrare la domanda di richiesta del Cfp si apre dal giorno 6 giugno 2022 e resterà aperto fino al giorno 20 giugno 2022.

La domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito.

Nel periodo indicato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.

A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Scaduto il termine di presentazione delle istanze, l’Agenzia effettua la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 4/2022, sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di euro 25mila euro per ciascun beneficiario.

L'Agenzia comunicherà nell'apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” - sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, l'importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell'istanza.

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