Cfp a discoteche e attività chiuse per lungo periodo. Determinato l’ammontare
Pubblicato il 03 gennaio 2022
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Stabilito, con provvedimento agenziale prot. 379919 del 29 dicembre 2021, l’ammontare dei contributi a fondo perduto diretti a sostenere le attività che anche nel 2021 hanno continuato a tenere le serrande abbassate per il perdurare della pandemia.
Si tratta di coloro che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021.
Infatti, per costoro, il Decreto Sostegni-bis ha istituito un fondo di 140 milionidi euro per il 2021 e il Dl n. 105/2021 ha destinato parte di tale fondo, pari a 20 milioni di euro, ai titolari di partita IVA la cui attività prevalente, individuata dal codice ATECO 2007 “93.29.10 - Discoteche, sale da ballo, night-club e simili”, risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021.
Il decreto MiSE/Mef del 9 settembre 2021 ha individuato i soggetti beneficiari, l’ammontare del contributo, e le modalità di erogazione, affidando ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il compito di fissare i termini di presentazione delle istanze.
Ed infatti, con provvedimento del 29 novembre 2021 è stato stabilito che tali istanze dovevano essere presentate fino al 21 dicembre 2021 e che i 20 milioni di euro per il comparto discoteche doveva essere ripartito con un limite massimo pro capite di 25.000 euro.
Pertanto, tenendo conto delle istanze presentate a tutto il 21 dicembre 2021, il provvedimento 379919/2021 comunica che:
- il contributo a fondo perduto per discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93.29.10) che risultavano chiuse al 23 luglio 2021 ammonta a 8.661 euro per beneficiario;
- il contributo a fondo perduto riconosciuto alle attività rimaste chiuse per almeno 100 giorni tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021 dei settori con codice Ateco 2007 indicati nell'allegato 1 (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 9 settembre 2021) è pari all’intero ammontare risultante dall’ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.
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