Disciplina e funzionamento del Gruppo Iva: le ultime indicazioni delle Entrate

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Disciplina e funzionamento del Gruppo Iva: le ultime indicazioni delle Entrate

Con il Gruppo Iva si va a costituire un autonomo soggetto passivo d’imposta titolare di diritti e obblighi al pari di qualsiasi soggetto passivo titolare di una partita Iva.

Tale istituto si affianca e si differenzia dalla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo disciplinata dall’art. 73 del D.P.R. 633/1972.

Il prossimo 15 novembre (in sede di prima applicazione e a seguito di una disposizione transitoria) scadrà il termine per esercitare l’opzione per la costituzione del Gruppo Iva, al fine di applicare la nuova disciplina già dal 2019. I soggetti interessati dovranno utilizzare il modello AGI/1, approvato dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 19 settembre 2018.

Le opzioni esercitate dopo il 15 novembre e fino al 31 dicembre 2018 faranno slittare di un anno l’operatività del regime del Gruppo, che avrà quindi effetto dal 2020.

E’ di pochi giorni fa una corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate (n. 19 del 31 ottobre 2018) che si è ampiamente occupata della disciplina e del funzionamento del Gruppo Iva, fornendo numerosi chiarimenti interpretativi.

Il sistema normativo si arricchisce così di un ulteriore documento chiarificatore, che va ad affiancarsi alla norma primaria (articoli da 70-bis a 70-duodecies, D.P.R. 633/1972) e al decreto attuativo del MEF del 6 aprile 2018.

La disciplina del Gruppo Iva è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016); il legislatore italiano ha esercitato una facoltà riconosciuta dal diritto europeo, che autorizza gli Stati membri a considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel proprio territorio che siano giuridicamente indipendenti, ma vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi. La ratio sottesa al nuovo regime, è rappresentata dalla necessità di soddisfare finalità semplificatorie e antiabuso.

La costituzione è facoltativa, ma è ispirata allo schema “all in, all out”, in virtù del quale i soggetti legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi, possono scegliere se partecipare a un Gruppo Iva o meno dando nel primo caso vita ad un unico soggetto passivo d’imposta.

 

Requisiti per la costituzione

Ai sensi dell’articolo 70-bis del D.P.R. n. 633/1975, il Gruppo Iva può essere costituito da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo.

Non possono invece partecipare ad un Gruppo Iva:

  • le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
  • i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario;
  • i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale;
  • i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

 

Non possono, inoltre, partecipare ad un Gruppo Iva:

  • gli enti non commerciali per le attività istituzionali svolte (e tra questi, gli enti pubblici per le funzioni esercitate in veste di pubblica autorità, anche ove a fronte delle stesse percepiscano diritti, canoni, contributi o retribuzioni);
  • i consorzi con mera rilevanza interna;
  • le holding pure o statiche, cioè società che hanno come unico scopo la detenzione di partecipazioni, che si limitano ad amministrare in senso statico le quote possedute, senza interferire nella gestione dei soggetti partecipati.

È, invece, consentita la partecipazione, in quanto soggetti passivi d’imposta, alle holding gestorie o miste ovvero a società che interferiscono nell'amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la direzione, e che offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune fruizione.

 

Vincoli finanziario, economico e organizzativo

Possono dare vita al Gruppo Iva, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo

La disposizione non specifica le condizioni in presenza delle quali i vincoli finanziari, economici ed organizzativi possono dirsi esistenti e qualificarsi come stretti, lasciando margini di manovra agli Stati nella loro definizione.

La Commissione europea, che ha delineato i legami in termini di rapporto di controllo, cooperazione economica e condivisione almeno parziale della struttura organizzativa, ha definito:

  • il vincolo finanziario, in relazione ad una percentuale di partecipazione al capitale o ai diritti di voto (oltre il 50%), o con riferimento ad un contratto di franchising, il che garantisce che un'impresa ha effettivamente il controllo su un’altra;
  • il vincolo economico, in base all’esistenza di varie forme di cooperazione economica;
  • il vincolo organizzativo, in relazione all’esistenza di una struttura di gestione almeno parzialmente condivisa.

 

Con riferimento al requisito del vincolo finanziario, il comma 1 dell’articolo 70-ter (D.P.R. 633/72), dispone che si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando:

  • tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
  • detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.

 

Si considera, inoltre, sussistente un vincolo economico sempre tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:

  • svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
  • svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
  • svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

 

Si considera invece sussistente un vincolo organizzativo quando tra i soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

 

Periodo di possesso delle partecipazioni di controllo

Il vincolo finanziario tra soggetti passivi d’imposta, necessario ai fini della partecipazione ad un Gruppo Iva, deve sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione ha effetto.

Chi opta per la costituzione di un Gruppo entro il 30 settembre (determinando l’attivazione del regime a partire dal primo gennaio successivo), deve dimostrare il possesso del vincolo finanziario a decorrere dal 1° luglio immediatamente precedente.

Chi esercita l’opzione dal 1° ottobre al 31 dicembre (determinando l’attivazione a partire dal secondo anno successivo), deve dimostrare il possesso del vincolo finanziario a partire dal momento dell’esercizio dell’opzione.

In questo secondo caso non occorre la prova della sussistenza dei vincoli dal 1° luglio dell’anno precedente al momento dell’esercizio dell’opzione.

 

NB! - La condizione temporale posta dall’articolo 70 ter del D.P.R. n. 633 e anche dall’articolo 1, comma 1 del Decreto del 6 aprile 2018 ha delle finalità antielusive, impedendo che possano fondersi in un unico soggetto passivo entità legate da vincoli occasionali o temporanei.

 

Presunzione di coesistenza dei vincoli

La partecipazione di più soggetti passivi d’imposta ad un Gruppo Iva richiede la coesistenza tra gli stessi dei vincoli finanziari, economici ed organizzativi e la loro permanenza durante l’intero periodo di esistenza del Gruppo.

Per ragioni semplificatorie, si assegnata una preminenza relativa al vincolo finanziario, stabilendo che dall’esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico ed organizzativo.

Tale presunzione può essere vinta fornendo prova contraria, con la presentazione di una istanza di interpello da parte:

  • del soggetto individuato quale rappresentante del Gruppo;
  • del membro in relazione al quale si vuole dimostrare l’insussistenza del vincolo presunto.

 

Sempre in tema di presunzione, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente nello specifico caso in cui il vincolo finanziario è stabilito per effetto dell’acquisizione di partecipazioni, nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

 

La disposizione esclude, dunque, dal perimetro del Gruppo Iva le società per le quali il vincolo finanziario non derivi da specifiche scelte d’investimento.

Anche la presunzione di insussistenza del vincolo economico è superabile mediante presentazione di interpello probatorio.

 

Interpello probatorio

Per dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo tra soggetti passivi d’imposta dato per esistente in presenza di quello finanziario, o per dimostrare la ricorrenza di quello economico, è prevista la presentazione all'Agenzia delle Entrate di apposita istanza di interpello (ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000 n. 212), con finalità, rispettivamente, di esclusione o di ammissione al Gruppo Iva.

L’interpello ha funzione probatoria e può essere presentato anche prima dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo, nel caso in cui si intende dimostrare la mancanza del vincolo economico od organizzativo, ovvero la sussistenza del vincolo economico fin dal momento di costituzione del nuovo soggetto.

La risposta è fornita dall’Amministrazione Finanziaria nel temine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza.

È legittimato a presentare l’istanza di interpello il rappresentante del Gruppo, costituendo o costituito, e anche il soggetto passivo d’imposta rispetto al quale si voglia dimostrare l’insussistenza o la sussistenza di uno dei vincoli.

Per la presentazione dell’interpello è necessario che lo stesso sia sottoscritto dal legale rappresentante di entrambi i soggetti suindicati.

La duplice sottoscrizione è funzionale alla rappresentazione complessiva della rete dei soggetti passivi interessati alla formazione di un Gruppo Iva, che solo il rappresentante può fornire.

In ogni caso, la presentazione dell’istanza di interpello da parte del futuro rappresentante non obbliga quest’ultimo all’esercizio dell’opzione di costituzione del Gruppo Iva.

L’esito dell’interpello può, infatti, incidere sul giudizio degli operatori economici in ordine all’opportunità di avvalersi del nuovo istituto.

Per esigenze semplificatorie, al fine di agevolare valutazioni complessive, si ammette la presentazione di un’unica istanza relativa a più soggetti passivi d’imposta.

 

Le istanze ad oggetto plurimo dovranno essere sottoscritte, oltre che dal rappresentante del Gruppo Iva, costituendo o costituito, da ciascuno dei membri rispetto ai quali voglia fornirsi prova contraria alla operatività delle presunzioni sopra indicate.

 

Nascita, modifiche e scioglimento del Gruppo Iva

Il Gruppo Iva è costituito a seguito di una opzione esercitata da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i sopra citati vincoli.

L’opzione è esercitata mediante presentazione di una apposita dichiarazione, trasmessa in via telematica, dal rappresentante del Gruppo che dovrà riportare, le seguenti indicazioni:

  • la denominazione;
  • i dati identificativi del rappresentante del Gruppo Iva e dei soggetti partecipanti al Gruppo stesso;
  • l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al Gruppo, dei vincoli sopra visti;
  • l’attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo;
  • l'elezione di domicilio presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante del Gruppo, il quale è responsabile dell’adempimento e degli obblighi connessi all’esercizio dell’opzione, e da tutti i soggetti partecipanti.

 

A regime, la dichiarazione di costituzione di un Gruppo Iva, se presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, esplica i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione, se invece è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, determina l’operatività a decorrere dal secondo anno successivo a quello di presentazione.

 

NB! - In sede di prima applicazione, l’articolo 7 del Decreto del 6 aprile 2018 ha previsto che la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dall’anno 2019, se presentata entro il 15 novembre del 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio di detta opzione.

 

L’opzione per la costituzione di un Gruppo Iva non può effettuarsi per comportamento concludente e l'adesione è vincolante per un triennio, che decorre dall'anno in cui la stessa ha effetto, ovviamente devono permanere nel suddetto arco temporale i vincoli (finanziario, economico, organizzativo) tra i soggetti passivi d’imposta, costituendo condizione sostanziale per diventare un unico soggetto passivo.

Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca.

 

La revoca del Gruppo Iva va effettuata mediante dichiarazione da presentarsi secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2018.

La dichiarazione di revoca deve essere sottoscritta dal rappresentante del Gruppo e dai partecipanti, giacché produce effetti nei confronti di ciascuno di loro e non è ammessa la revoca per comportamento concludente.

La dichiarazione di revoca presentata dal 1° gennaio al 30 settembre ha effetto a decorrere dall'anno successivo, mentre quella presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

La dichiarazione di revoca con cui si voglia determinare la cessazione di un Gruppo Iva è priva di effetto prima del decorso di un triennio dall’anno in cui è divenuta efficace l’opzione per la costituzione.

 

Il Gruppo Iva può altresì sciogliersi, oltre che per effetto di una dichiarazione di revoca, in conseguenza del venir meno della pluralità dei partecipanti o per effetto della violazione del principio all in, all out, qualora tale violazione non sia sanata.

Il Legislatore stabilisce che il Gruppo Iva cessi anche qualora, a seguito dell’accertamento della violazione del principio all in, all out, non venga esercitata l’opzione di cui all’articolo 70-quater comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633 per l’inclusione nel Gruppo del soggetto che avrebbe dovuto partecipare al Gruppo medesimo, essendo in possesso dei requisiti previsti.

La suddetta opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è esercitata, a prescindere dal momento di presentazione della relativa dichiarazione all’Amministrazione finanziaria.

In ogni caso, l’accertamento della violazione del principio all in, all out, pur non determinando l’immediato scioglimento del Gruppo Iva, comporta il recupero in capo al Gruppo stesso dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.

In seguito alla cessazione del Gruppo, torna a vivere la soggettività passiva individuale di ciascuno dei membri del Gruppo stesso.

 

Diritti ed obblighi

Il Gruppo Iva assume gli obblighi ed i diritti che derivano dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo.

Per effetto della sua costituzione, si applicano le disposizioni relative alla rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2 del Decreto n. 633 del 1972 con riferimento alla data in cui i beni e i servizi sono stati acquistati dai partecipanti.

I singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo Iva, ovvero successivamente alla sua cessazione.

 

Con la costituzione del Gruppo, gli aderenti perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita Iva e di una propria autonoma iscrizione al VIES.

Le modalità di richiesta di inclusione nel VIES sono le stesse già previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 dicembre 2014.

 

Si evidenzia anche che alla data di efficacia del Gruppo, i partecipanti, se già inclusi nel VIES, verranno automaticamente esclusi da tale elenco. Dopo la cessazione o revoca del Gruppo, tornando a vivere la soggettività passiva di ciascun partecipante, il partecipante dovrà autonomamente iscriversi o reiscriversi al VIES, se ovviamente effettua operazioni intracomunitarie.

 

Il numero di partita Iva (cui è associato ciascun partecipante) è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. La partita Iva che viene attribuita al Gruppo a seguito della sua costituzione, assume, anche la valenza di codice fiscale.

 

Le partite Iva dei soggetti partecipanti vengono associate alla partita Iva del Gruppo. L’informazione di tale associazione, corredata della data di decorrenza, viene resa dall’Anagrafe Tributaria in sede di interrogazione o verifica della singola partita Iva, in modo che il trattamento della stessa possa essere regolato in modo corretto.

Il Gruppo neo costituito rappresenta, quindi, in luogo dei partecipanti, il soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di Iva per le operazioni che verranno poste in essere dal Gruppo nel suo complesso.

 

Da ciò deriva, quindi, che gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili gravano in capo al Gruppo.

 

Il Gruppo Iva potrà essere registrato con autonoma abilitazione all’utilizzo dei servizi telematici erogati dall’Agenzia, compresi quelli disponibili per la fatturazione elettronica e opera per il tramite di soggetti persone fisiche appositamente incaricati, i quali, tra l’altro, potranno consultare tutti i documenti afferenti al Gruppo.

Il Gruppo assume tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina Iva con riguardo alle operazioni per cui l’imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione diventa esercitabile, a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la sua costituzione.

Sono posti a carico dei singoli partecipanti, tutti gli obblighi e i diritti Iva con riguardo alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione è esercitabile, anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo o dopo la sua cessazione.

 

Da un punto di vista temporale, la ripartizione di diritti ed obblighi tra Gruppo e partecipanti in occasione della costituzione e dello scioglimento del soggetto passivo unico è operata:

  • per quanto concerne le operazioni attive, avendo riguardo al momento di esigibilità dell’Iva relativa alle operazioni poste in essere;
  • per quanto concerne le operazioni passive, al momento in cui il diritto alla detrazione dell’imposta è esercitabile.

 

Per quanto concerne la detrazione dell’imposta, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 17 gennaio 2018 ha chiarito che l’esercizio di tale diritto è ancorato alla duplice condizione:

  • dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;
  • del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del D.P.R. n. 633.

 

Con riguardo alle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che sono effettuate nel periodo che intercorre tra l’esercizio dell’opzione e l’effettiva costituzione del Gruppo, sarà necessario per la corretta detrazione verificare quale sia il soggetto (Gruppo Iva o partecipanti al Gruppo) in capo a cui si sono verificati i presupposti.

 

Nell’ipotesi di un Gruppo Iva costituito a decorrere dal 1° gennaio 2019, supposto il caso di un fornitore che abbia ceduto beni ad un soggetto partecipante al Gruppo in data 27 dicembre 2018 e questi abbia ricevuto la fattura di acquisto in data 31 dicembre 2018, il diritto alla detrazione spetterà alla società partecipante al Gruppo che farà concorrere il credito Iva nella liquidazione del mese di dicembre (entro il 16 gennaio), ovvero alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2018, presentata dalla società medesima.

 

In un’altra ipotesi, considerato il caso in cui un professionista abbia fornito un servizio di consulenza ad un soggetto partecipante al Gruppo nel mese di dicembre 2018 e questi abbia ricevuto la fattura di acquisto in data 3 febbraio 2019, ovvero dopo la costituzione del Gruppo Iva, il diritto alla detrazione spetterà al neo costituito Gruppo, che è il soggetto in capo a cui si verificano entrambi le condizioni di esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura.

In questo secondo caso, il credito Iva concorrerà nelle liquidazioni periodiche del Gruppo nel corso del 2019, ovvero alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019, presentata dal Gruppo.

 

NB! - Si precisa che i soggetti che partecipano ad un Gruppo Iva non possono optare per la liquidazione Iva di Gruppo, ex articolo 73, comma 3, del D.P.R. n. 633, considerato che i due istituti sono distinti e la relativa disciplina prevede diversi presupposti applicativi.

 

Operazioni interne al Gruppo Iva

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un Gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso Gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Tale disposizione viene ripresa nel Decreto del Mef con riferimento alle operazioni interne al Gruppo, in base al quale: “le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972”.

 

In relazione alle operazioni infragruppo, non assume alcuna rilevanza, agli effetti dell’Iva, la determinazione della base imponibile e che, per le operazioni medesime, non debba essere osservato alcun obbligo di fatturazione, annotazione nei registri Iva e inserimento nella dichiarazione annuale.

 

Sempre il comma 3 dell’articolo 3 del Decreto del 6 aprile 2018, al riguardo stabilisce che:

  • “resta fermo l'obbligo di rilevare tali operazioni nell'ambito delle scritture contabili, diverse dai registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Le imprese in contabilità semplificata sono tenute a rilevare tali operazioni con idonea documentazione emessa nel rispetto del loro ordine cronologico riportando tutti gli elementi utili ad identificarle”.

 

Nonostante l’irrilevanza, ai fini Iva, delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi infragruppo, secondo il parere dell’Agenzia, nell’ipotesi in cui l’Iva sia applicata separatamente nell’ambito del Gruppo, i passaggi interni di beni e servizi, ai sensi dell’articolo 36 (Esercizio di più attività) del D.P.R. n. 633/72, da un’attività ad un’altra costituiscono operazioni rilevanti ai fini Iva.

Per quanto concerne l’autoconsumo e le assegnazioni di beni ai soci, nell’ambito del Gruppo Iva, la circolare rimanda alla disciplina generale prevista in materia dal D.P.R. n. 633/1972.

 

L’Agenzia precisa, infine, che le somme eventualmente scambiate tra i partecipanti al Gruppo sulla base di pattuizioni interne in contropartita di vantaggi/svantaggi fiscali conseguenti all’adesione al regime, non assumono rilevanza ai fini Iva.

Ciò in quanto costituiscono pagamenti di denaro non ricollegabili a una sottostante operazione che ha valenza ai fini Iva, essendo corrisposti a titolo di compensazione di uno svantaggio finanziario.

 

Split payment e Gruppo Iva

Con specifico riferimento al rapporto tra scissione dei pagamenti e Gruppo Iva, l’Agenzia chiarisce che, qualora il Gruppo comprenda uno o più partecipanti, che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo.

In virtù della partecipazione al Gruppo, l’Agenzia ritiene che vengono meno i requisiti soggettivi che giustificavano l’applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti.

 

Il rappresentante del Gruppo Iva

Tutti gli adempimenti citati sono assolti dal “rappresentante di gruppo”, il quale è individuato nel soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo Iva il controllo previsto dall’articolo 70-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 (ovvero il “vincolo finanziario”).

Qualora tale soggetto non possa esercitare l’opzione (ad esempio, nel caso in cui si tratti di una holding di mero godimento), il ruolo di rappresentante del Gruppo è attribuito al partecipante in capo a cui si rilevi il volume d’affari (ai fini Iva) o l’ammontare di ricavi (ai fini delle imposte dirette) più elevato nell’anno precedente la costituzione del Gruppo.

Sono previste forme di subentro nella rappresentanza del gruppo, nell’ipotesi in cui il rappresentante cessi di farne parte, senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti.

 

NB! - La sostituzione deve essere comunicata all’Amministrazione Finanziaria dal nuovo rappresentante di Gruppo entro trenta giorni, utilizzando l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018.

 

Fatturazione e certificazione dei corrispettivi

Gli adempimenti inerenti la documentazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere dal Gruppo, secondo le disposizioni in materia di Iva (emissione della fattura o altri strumenti di certificazione fiscale), possono essere assolti dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli partecipanti, alternativamente ed indifferentemente.

È rimessa quindi agli interessati la scelta di individuare il soggetto che deve farsi carico dell’osservanza dei predetti obblighi, secondo modelli organizzativi ritenuti più adeguati, accentrando gli adempimenti in capo al rappresentante del Gruppo, oppure demandandone l’esecuzione a ciascun partecipante per le proprie operazioni.

Nella seconda ipotesi, la contabilità tenuta da ciascun partecipante costituirà una sorta di un registro sezionale, le cui risultanze confluiranno nelle liquidazioni periodiche di Gruppo.

E’ possibile anche l’adozione di un sistema “misto”, con l’esecuzione accentrata di alcuni adempimenti (la registrazione delle fatture) e decentrata di altri (es. certificazione fiscale delle operazioni attive e relative registrazioni).

Per la fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo Iva, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita Iva del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente.

Al momento della ricezione della fattura, i medesimi soggetti verificano l'indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante.

 

Registrazione, liquidazione e versamenti

Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto del 2018, il rappresentante del Gruppo Iva o i partecipanti effettuano le registrazioni previste dal D.P.R. n. 633 del 1972 anche mediante l'adozione di appositi registri sezionali.

Il rappresentante del Gruppo Iva effettuerà le liquidazioni periodiche dell'imposta; si rileva che mentre gli adempimenti di documentazione e registrazione possono essere eseguiti, indifferentemente dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli partecipanti, la liquidazione dell’imposta e i relativi versamenti fanno capo esclusivamente al rappresentante del Gruppo. Il decreto del Mef dispone, inoltre, che ai fini del versamento dell'imposta a debito non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo. Inoltre, il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.

 

Comunicazioni periodiche e dichiarazioni Iva

Il rappresentante del Gruppo Iva ha il compito di effettuare:

  • le comunicazioni dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (disposizione che tuttavia sarà abrogata dal 1° gennaio 2019) nonché delle relative note di variazione;
  • la comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010).

Il rappresentante del Gruppo ha l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva relativa alle attività svolte dal Gruppo, con la richiesta di rimborso dell’eventuale imposta a credito.

L’indicazione dei suddetti adempimenti, in ogni caso, non è esaustiva; in via generale, infatti, come previsto dal comma 4 dell’articolo 70-quinquies del D.P.R. n. 633 e ribadito dal comma 1 dell’articolo 2 del Decreto, il Gruppo Iva assume tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di Iva per le operazioni effettuate dai partecipanti (dovrà, per esempio, presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie).

 

Responsabilità nell’ambito del Gruppo

Relativamente al regime di responsabilità nell’ambito del Gruppo, questo viene disciplinato dall’articolo 70-octies del D.P.R. n. 633/72, in particolare, viene stabilito che:

  • Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione, inoltre gli altri soggetti partecipanti al gruppo Iva sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo”.

Nella Relazione illustrativa al disegno di Legge di bilancio 2017, chiarisce l’articolo 70-octies, nel regolare i profili di responsabilità connessi all’esercizio dell’opzione, che è prevista “una responsabilità solidale paritetica a carico di tutti i soggetti partecipanti al gruppo Iva, tenendo conto della unitarietà del soggetto passivo costituito dal gruppo stesso”.

L’unicità del soggetto giustifica la responsabilità solidale degli aderenti e comporta che per le somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito di attività di liquidazione e controllo, l’Amministrazione Finanziaria potrà recuperare gli eventuali importi non versati dal rappresentante del soggetto unico, rivolgendosi a ciascun partecipante al Gruppo.

 

Quadro Normativo

Circolare Agenzia delle Entrate n. 19 del 31 ottobre 2018

D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972

D.M. Mef del 6 aprile 2018

Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 54 del 10 luglio 2018

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