Disapplicazione della tassazione Cfc in caso di effettiva operatività nello Stato di insediamento

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Prima dell’intervento correttivo apportato alla disciplina della tassazione delle imprese operanti nei paesi Black list dal Dl 78/2009, l’esimente per la disapplicazione della tassazione per trasparenza avveniva tramite la presentazione dell’interpello disapplicativo all’Amministrazione finanziaria, con cui si doveva dimostrare che l’insediamento all’estero non era artificioso. Con la manovra d’estate è stata ampliata enormemente la portata dell’articolo 176 del Tuir, in materia di controllate estere. Se, infatti, prima dell’intervento indicato, la disapplicazione delle regole antielusive poteva essere applicata solo alla società estera non residente che svolge un’effettiva attività commerciale o industriale nello Stato in cui ha sede; con l’ultimo intervento normativo è stato specificato che la società estera non residente deve svolgere un’effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato di insediamento. La portata innovativa della norma sta nel fatto che la suddetta disposizione rende applicabile la normativa Cfc anche a quelle società localizzate in Stati diversi da quelli considerati normalmente “paradisi fiscali”. Dunque, l’articolo 13 del Dl  n. 78/2009 fa un esplicito riferimento al “mercato” dello Stato dove risulta situata la società estera, che implica l’effettivo radicamento economico piuttosto di quello geografico. Con le nuove regole si introduce un concetto di presunzione di non effettività dell’attività, che da assoluta diventa relativa nel caso in cui l’impresa estera è ubicata in uno Stato non inserito nella cosiddetta “black list”. Le nuove regole sono entrate in vigore il 1° luglio 2009 e dovrebbero, dunque, valere già dall’esercizio in corso.

Roberta Moscioni

Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 18 – Sulle società all’estero la prova del mercato – Giorgetti – Santacroce

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