Disabilità, ecco cosa cambia

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Disabilità, ecco cosa cambia

Approvati in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, due decreti legislativi attuativi della L. n. 227 del 22 dicembre 2021, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.

Punti centrali dei due provvedimenti, resi noti con comunicato stampa del 3 novembre 2023,  (pur essendo disponibile il testo di uno solo) è la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole, nonché della valutazione multidimensionale per l’elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Il provvedimento si inquadra nel programma di riforme che, dalla Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2, del PNRR, prevede l’attuazione di una specifica normativa in materia di disabilità.

Analizziamo quanto riportato nel comunicato stampa e in uno dei due decreti approvati, in attesa della disponibilità del testo di entrambi.

Definizione di persona con disabilità

L’art. 3 del decreto legislativo, a modifica dell’art. 3 della legge n. 104/92, definisce persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.

Il baricentro si sposta dunque, rispetto alla formulazione attuale dell’art. 3 della legge n. 104/92, dalla condizione fisico-mentale del singolo al rapporto che la sua disabilità si trova ad avere con eventuali barriere che ne compromettano la parità di accesso ai vari contesti sociali in cui si trova ad essere.

La definizione di disabilità non deriva più dalla mera condizione medica dell’impedimento ma si configura quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita

La persona con disabilità ha, quindi, pieno diritto alle prestazioni stabilite in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie.

Se la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale in rapporto all'età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

Accomodamento ragionevole

Vediamo cosa cambia in tema di accomodamento ragionevole da parte dei datori di lavoro.

Con tale dizione, che ha come riferimento soprattutto la Direttiva 2000/78/CE e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, sono stati affermati i principi di uguaglianza e di non discriminazione per i lavoratori con disabilità.

La Direttiva 2000/78/CE in particolare, stabilisce “un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” ed introduce, all’art. 5, il concetto di “soluzioni ragionevoli per i disabili”.

Il diritto all’accomodamento ragionevole, nella formulazione adottata dai decreti legislativi approvati in Cdm, si sostanzia nella previsione di un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.

Per tutto l’anno 2025, in via sperimentale, è prevista l’applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento della disabilità.

Con l’aggiunta dell’art. 5 bis alla legge n. 104, viene quindi disposto che l’accomodamento ragionevole sia attivato in via sussidiaria e non sostituisce e né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, servizi e sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente e che lo stesso può essere richiesto dall’interessato anche proponendo le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, appropriati e tali da non imporre un onere sproporzionato o eccessivo.

L’accomodamento ragionevole infatti, come cennato, deve risultare adeguato, pertinente e appropriato rispetto all’entità del diritto da garantire e non eccessivamente oneroso o sproporzionato rispetto alle condizioni di contesto nel caso concreto.

Accertamento della disabilità

Il procedimento unitario di valutazione di base della disabilità affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026 sarà finalizzato alla certificazione della sussistenza della condizione di disabilità, unificata al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, e degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.

Il procedimento è attivato da un certificato medico introduttivo ed è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità.

All’esito della valutazione di base, la persona con disabilità potrà chiedere di avviare il procedimento di valutazione multidisciplinare, vale a dire di una valutazione bio-psico-sociale effettuata da un’unità di cui fa parte anche la persona con disabilità e che, partendo dagli esiti della valutazione di base, li arricchisce con riferimento al concreto contesto sociale in cui la persona vive.

Si tratta di un fondamentale strumento di coordinamento di tutto l’insieme di misure e interventi rivolti alla persona, attualmente spesso impediti da passaggi burocratici troppo farraginosi.

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