Disabili Licenziamento per inidoneità disposto solo dalla Commissione competente
Pubblicato il 03 luglio 2017
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Il lavoratore disabile che è stato assunto tramite collocamento obbligatorio non può essere licenziato solo perché il medico competente ha emesso un giudizio nel quale accerta l’aggravarsi della sua situazione e, dunque, l’impossibilità a svolgere la mansione specifica per la quale era stato assunto.
Lo specifica la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10576 del 2017, con la quale è stato accolto il ricorso di un lavoratore disabile, che era stato licenziato dopo un accertamento del medico di fabbrica, che lo aveva ritenuto non più idoneo a svolgere la mansione di addetto ai servizi generali.
Giudizio di inidoneità della Commissione medica integrata
La Suprema Corte interviene dopo i primi due gradi di giudizio in cui il ricorso del lavoratore invalido era stato respinto, essendo stato ritenuto “irrilevante” che la formulazione del giudizio di inidoneità fosse stata rilasciata da un medico competente invece che dalla apposita Commissione competente di cui all’articolo 10, comma 3 della Legge n. 68/1999.
Nell’emettere il suo giudizio la Cassazione richiama la disciplina sia della legge n. 104/1992 che della legge n. 68/1999, che regola appunto il diritto al lavoro dei disabili, specificando come per l’appunto l’articolo 10 della L. 68/99 preveda la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore disabile e, come il comma 3, specifichi che “nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute”.
Dunque, oltre al datore di lavoro, anche lo stesso lavoratore può richiedere un accertamento medico. Quello che emerge palesemente dalla normativa è che i suddetti accertamenti siano effettuati “dalla commissione di cui alla legge 104/92” e che il rapporto di lavoro possa essere risolto “nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda”.
Conclusioni della Corte
Nella sentenza n. 10576/2017, i Giudici di legittimità ribadiscono la particolare tutela riservata al lavoratore disabile dalla disciplina interna e sovranazionale, volta a ridurre il margine di apprezzamento discrezionale del datore di lavoro nel caso in cui l’inidoneità della mansione svola dal lavoratore ponga la questione dell’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, la Corte di Cassazione ribadisce che il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro dei disabili assunti con collocamento obbligatorio – in caso di aggravamento delle condizioni di salute oppure di significative variazioni dell’organizzazione aziendale - solo se il giudizio di non idoneità alla mansione specifica viene espresso dalla commissione medico legale e non dal medico competente della fabbrica.
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