Diritto di opzione e modalità di esercizio
Pubblicato il 12 maggio 2025
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Il diritto di prelazione consiste nella facoltà di essere preferiti ad altri, a parità di condizioni, nella conclusione di un determinato contratto.
Nel contesto societario, tale diritto viene riconosciuto agli azionisti e consente l’esercizio della prelazione per la sottoscrizione di nuove azioni in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale.
Si tratta di uno strumento che garantisce all’azionista la possibilità di mantenere invariata la propria quota di partecipazione all’interno della società, essendo proporzionale al numero delle azioni possedute antecedentemente alla deliberazione dell’aumento del capitale sociale.
Qualora l’azionista decida di non esercitare questo diritto, potrà cederlo sul mercato, ricevendo un corrispettivo determinato dall’incontro tra domanda e offerta nel mercato dei diritti di opzione. Una disciplina analoga si applica ai soci delle società a responsabilità limitata, i quali possono cedere il diritto di sottoscrizione, non essendo previsto il diritto di opzione.
L’operazione comporta che il diritto di partecipare alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, connesso alla circolazione del diritto di opzione, venga trasferito dal socio cedente al terzo cessionario dello stesso diritto.
I soggetti interessati dal diritto di prelazione sono:
- il concedente, ossia colui che concede il diritto di prelazione;
- il beneficiario, ovvero il titolare del diritto di prelazione.
Le modalità di esercizio del diritto
L’esercizio di questo diritto, attribuito ai soci delle società per azioni (Spa) e delle società a responsabilità limitata (Srl), è disciplinato rispettivamente dagli articoli 2441 e 2481-bis del Codice civile.
In particolare, l’articolo 2441 del Codice civile stabilisce quanto segue per le società per azioni:
- le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute;
- l'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società;
- per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta nel sito internet della società con le modalità sopra descritte, o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese;
- coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate;
- se le azioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato o nel sistema multilaterale di negoziazione dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma, per almeno due sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti;
- non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto.
Per le società a responsabilità limitata, l’articolo 2481-bis del C.c. così prevede:
- in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute;
- l'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- la decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo, le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione;
- tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto;
- la decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Diritto di opzione e diritto di sottoscrizione
Nel contesto societario, il diritto di opzione è esclusivamente riconosciuto alle Società per Azioni (SPA) ed è disciplinato dall’art. 2441 del Codice Civile. Per quanto riguarda le Società a Responsabilità Limitata (SRL), invece, non è previsto un diritto di opzione sulle quote, bensì un diritto di sottoscrizione, esercitabile unicamente qualora tale disposizione sia espressamente inserita nello statuto sociale.
La limitazione o l’esclusione del diritto di opzione nelle SPA
La limitazione o l’esclusione dell’esercizio del diritto di opzione è regolato dal già menzionato articolo 2441 del C.c.:
- il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura;
- nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- le ragioni dell'esclusione o della limitazione, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione, devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali;
- quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale;
- le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione;
- la relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;
- entro quindici giorni, il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni;
- il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione;
- la deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre;
- con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie, può essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate.
La limitazione o l’esclusione del diritto di sottoscrizione nelle SRL
Per questa tipologia societaria non è prevista alcuna causa, né generica né specifica, che consenta di limitare o escludere il diritto di sottoscrizione. La normativa permette che nell’atto costitutivo si preveda che l’aumento di capitale sia effettuato mediante offerte di nuove quote a terzi, garantendo comunque il diritto di recesso ai soci dissenzienti.
Pertanto, per introdurre limitazioni ovvero escludere il diritto di opzione in relazione a questa forma societaria, è indispensabile non solo inserire una clausola specifica nello statuto sociale, ma anche prevedere e approvare tale esclusione nella delibera relativa all’aumento del capitale sociale. Si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 2481-bis, comma 1, del Codice Civile, la possibilità di escludere il diritto di sottoscrizione risulta inefficace qualora l’aumento di capitale sia finalizzato alla ricostituzione del capitale stesso in seguito a perdite che lo hanno ridotto al di sotto del minimo legale.
Esempio:
La società Alfa possiede un capitale sociale di euro 100.000, così suddiviso:
SOCIO |
PERCENTUALE CAPITALE SOCIALE |
VALORE PART. |
VALORE UNITARIO AZIONE |
NUMERO AZIONI |
DIRITTO OPZIONE |
ROSSI |
10% |
10.000 |
EURO 1 |
10.000 |
10% |
VERDI |
20% |
20.000 |
EURO 1 |
20.000 |
20% |
BIANCHI |
40% |
40.000 |
EURO 1 |
40.000 |
40% |
TIZIO |
10% |
10.000 |
EURO 1 |
10.000 |
10% |
CAIO |
20% |
20.000 |
EURO 1 |
20.000 |
20% |
L’assemblea dei soci ha deliberato un aumento del capitale sociale pari a euro 80.000. Ciascun socio, beneficiando di un diritto di opzione proporzionale alla propria quota di partecipazione, potrà esercitare tale diritto mantenendo invariata la propria percentuale di partecipazione al capitale sociale.
SOCIO |
PERCENUALE CAPITALE SOCIALE |
VALORE PART. |
VALORE UNITARIO AZIONE |
NUMERO AZIONI |
DIRITTO OPZION E |
ROSSI |
10% |
18.000 |
EURO 1 |
18.000 |
10% |
VERDI |
20% |
36.000 |
EURO 1 |
36.000 |
20% |
BIANCHI |
40% |
72.000 |
EURO 1 |
72.000 |
40% |
TIZIO |
10% |
18.000 |
EURO 1 |
18.000 |
10% |
CAIO |
20% |
36.000 |
EURO 1 |
36.000 |
20% |
In alternativa, qualora uno dei soci decida di trasferire il proprio diritto di opzione, si determinerebbe una diversa distribuzione del capitale sociale. Riprendendo l’esempio precedentemente illustrato, supponiamo che il socio Verdi scelga di non esercitare tale diritto e lo ceda in parti uguali agli altri soci. È opportuno sottolineare che questa decisione da parte del socio Verdi avrà un impatto negativo sul suo pacchetto azionario, come evidenziato nel prospetto seguente:
SOCIO |
PERCENTUALE CAPITALE SOCIALE |
VALORE PART. |
VALORE UNITARIO AZIONE |
NUMERO AZIONI |
DIRITTO OPZIONE |
ROSSI |
10% |
22.000 |
EURO 1 |
22.000 |
12,22% |
VERDI |
20% |
20.000 |
EURO 1 |
36.000 |
11,12% |
BIANCHI |
40% |
76.000 |
EURO 1 |
76.000 |
42,22% |
TIZIO |
10% |
22.000 |
EURO 1 |
22.000 |
12,22% |
CAIO |
20% |
40.000 |
EURO 1 |
40.000 |
22,22% |
Conclusioni
Il diritto di opzione rappresenta una prerogativa riservata ai soci in occasione dell’aumento del capitale sociale. Tale diritto ha la finalità di prevenire, nella misura del possibile, qualsiasi modifica non desiderata nell’assetto societario derivante dalla variazione della partecipazione percentuale dei singoli azionisti o quotisti. È un diritto che deve essere garantito a tutti i soci qualora sia previsto dallo statuto sociale.
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