Diffamazione anche senza nome

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Il reato di diffamazione può dirsi integrato anche qualora venga lesa la reputazione di un soggetto che, indipendentemente dalla sua indicazione nominativa, sia individuabile da parte di un numero limitato di persone.

Elemento soggettivo

Questo tipo di reato, infatti, non richiede il dolo specifico essendo sufficiente, al fine di ritenere sussistente l'elemento soggettivo della fattispecie, la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due.

Frasi offensive in Facebook

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 16712 del 16 aprile 2014 e con cui è stata ribaltata la decisione in appello di assolvimento di un imputato dal reato di diffamazione.

L'uomo era stato accusato di aver pubblicato nel social network “Facebook” delle frasi lesive della reputazione di un collega facilmente individuabile anche senza l'indicazione del nominativo.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 40 - Facebook, diffamazione ampia - Negri
  • ItaliaOggi, p. 26 – Si diffama senza fare il nome – Ferrara

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