Valute, dichiarazione via Pec se il contante è a bordo

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Valute, dichiarazione via Pec se il contante è a bordo

In attesa che venga attivato un sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie, l’Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti specifici circa le modalità di presentazione delle stesse insieme alle regole di esecuzione dei controlli.

A tal fine è stata pubblicata la circolare n. 15/D del 29 maggio 2024.

ATTENZIONE: Le istruzioni si applicano a partire dal 3 giugno 2024.

Dichiarazioni valutarie

Il Regolamento (UE) 2018/1672 e il Decreto Legislativo 195/2008 contengono norme relative all'obbligo di dichiarazione delle valute ai punti doganali italiani.

Nello specifico, è prevista la presentazione di un’apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea e per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale, nei casi in cui l’importo del “denaro contante” è pari o superiore a euro 10.000.

E’ stabilito che i soggetti coinvolti devono presentarsi fisicamente all'ufficio doganale:

  • presso il primo punto d'entrata o l'ultimo di uscita del territorio nazionale;
  • per depositare o registrare la dichiarazione;
  • per completare la pre-dichiarazione fatta online sul sito Agenzia Dogane e Monopoli (ADM).

Per quanto riguarda il traffico marittimo, anche se il denaro non viene scaricato o caricato ma resta a bordo, la dichiarazione deve essere presentata. Questa regola vale sia nei porti di arrivo e partenza sia quando la nave è ancorata fuori dalle acque territoriali.

Le opzioni per presentare la dichiarazione includono:

  • la consegna in forma scritta ai punti di confine al momento del passaggio, ottenendo una ricevuta;
  • l’invio elettronico prima di attraversare la frontiera, seguendo le istruzioni specifiche fornite dall'Agenzia.

Dette procedure devono essere seguite per regolamentare il movimento transfrontaliero delle valute.

Applicazione per il contante che rimane a bordo

Quanto previsto dalla circolare delle Dogane n. 15/D del 29 maggio 2024 attiene a tutti i mezzi destinati alla navigazione, quali:

  • navi e/o imbarcazioni con finalità commerciali,
  • navi dedite al trasporto di passeggeri,
  • unità da diporto,

esclusivamente nelle ipotesi in cui il denaro contante contenuto all’interno delle c.d. casse di bordo, o comunque nella disponibilità dei passeggeri presenti sul mezzo, non venga materialmente sbarcato o imbarcato, ma rimanga a bordo della nave nel porto di arrivo/partenza.

Modalità di presentazione della dichiarazione valutaria

Al fine di semplificare gli adempimenti e l’esecuzione dei controlli nell’ambito

  • del traffico crocieristico,
  • del traffico marittimo commerciale,
  • del settore della nautica da diporto,

la trasmissione può avvenire tramite PEC e con altre modalità in presenza di sistemi di contabilizzazione.

In particolare se tali sistemi consentono il monitoraggio in tempo reale delle consistenze della cassa o delle casse di bordo, alla dichiarazione valutaria deve essere allegato un prospetto riepilogativo di cassa (balance report, device content status, cash inspection form, cash verification, ecc.) dal quale sia possibile verificare, in caso di controllo, la corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione valutaria con i flussi contabili riportati nel sistema informativo del mezzo di trasporto.

NOTA BENE: Non è necessario redigere il prospetto contabile per le imbarcazioni/natanti da diporto, quando il denaro contante sia trasportato da persone fisiche presenti a bordo.

 Inoltre, il denaro contante oggetto della dichiarazione valutaria dovrà essere messo materialmente a disposizione della dogana unicamente se chiesto dall’autorità doganale per finalità di controllo.

Imbarco o sbarco di denaro contante

Se il denaro contante di importo pari o superiore a euro 10.000 è soggetto a imbarco o sbarco, l’obbligo dichiarativo deve essere effettuato recandosi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto d’uscita del territorio nazionale, per il deposito e la registrazione della dichiarazione ovvero per il completamento della stessa.

Se lo sbarco avviene al di fuori degli orari di lavoro dell’Ufficio o non esiste un ufficio delle Dogane, la dichiarazione deve essere anticipata telematicamente a mezzo PEC all’Ufficio territorialmente competente per la registrazione, e consegnata presso il medesimo Ufficio, ovvero quello limitrofo, nell’ambito della stessa regione.

I tempi dell’invio sono al massimo entro il primo giorno utile

  • successivo all’arrivo

o

  • antecedente alla partenza per il deposito e registrazione della stessa ovvero il suo completamento.
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