Dichiarazione Iva e Lipe: il termine per l'invio

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Dichiarazione Iva e Lipe: il termine per l'invio

Dal 1° febbraio 2024 i contribuenti Iva hanno la possibilità di presentare la dichiarazione IVA 2024, contenente i dati del 2023. Il termine finale è ordinariamente fissato al 30 aprile 2024.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, DL n. 78/2010, convertito, è ammesso anticipare la presentazione della dichiarazione Iva per non trasmettere a parte la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2023 (Lipe).

Si ricorda che i contribuenti tenuti alla Lipe devono seguire un calendario che prevede il termine dell'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, tranne che per la comunicazione relativa al secondo trimestre, la cui scadenza è passata dal 16 al 30 settembre.

Dunque, l’invio della Lipe per il quarto trimestre va effettuato entro la fine di febbraio dell’anno successivo, che nel 2024 è il 29 febbraio.

Il Dl 78/2010, dunque, consente di eliminare un adempimento fruendo della facoltà di inoltrare la dichiarazione Iva entro il 29 febbraio 2024 inserendo i dati riepilogativi della liquidazione Iva del quarto trimestre.

NOTA BENE: I termini di liquidazione e versamento dell'imposta restano invariati.

Dichiarazioni Iva 2024: le novità

E’ con il provvedimento n. 8230 del 15 gennaio 2024 che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2024 e Iva Base, concernenti l’anno 2023, da presentare nell’anno 2024.

Alcune delle novità presenti riguardano la revisione dei righi dei quadri VE e VF, necessaria per il mancato rinnovo della misura del 9,5% per gli animali vivi della specie suina e bovina; dunque, nel 2023, sono tornate applicabili le percentuali fissate in via ordinaria, ossia:

  • il 7%, per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo;
  • il 7,3%, per le cessioni di animali vivi della specie suina.

Ancora, nel quadro VF è stato eliminato il campo 9 nel rigo VF34 (relativo al calcolo del pro rata) in cui andavano indicate le operazioni esenti ex legge 178/2020, relative a:

  • cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 e prestazioni di servizi strettamente connesse;
  • cessioni di vaccini contro il COVID-19 e prestazioni strettamente connesse.

Non è più presente nemmeno il quadro CS utilizzato dai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del Dl 21/2022 - contributo caro bollette.

Per il settore agricolo si registra l’aggiunta di una casella nel rigo VO: nel rigo VO36 le imprese oleoturistiche hanno la possibilità di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

In particolare:

  • deve essere barrata la casella 1 se i contribuenti esercenti l’attività oleoturistica hanno scelto di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta optando per la detrazione dell’Iva nei modi ordinari. L’opzione, vincolante per un triennio, è valida fino alla revoca;
  • la casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.

Dichiarazione Iva e rimborsi

Occorre segnalare che in caso di IVA a credito risulta utile anticipare la presentazione della dichiarazione fin dai primi giorni di febbraio al fine di recuperare anticipatamente l'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, con rimborso o compensazione.

Nel rigo VX2 emerge l'IVA a credito che deve essere ripartita tra i successivi righi VX4, VX5 e VX6.

Il rigo VX4 va utilizzato dai contribuenti che vogliono chiedere il rimborso del credito IVA emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2023.

Va osservato come il rimborso del credito IVA annuale sia consentito quando l’importo dello stesso è superiore alla soglia di 2.582,28 euro e ricorra almeno uno dei requisiti di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), b), c), d) ed e), DPR n. 633/1972.

Tuttavia, il rimborso può essere richiesto anche per solo una parte del credito IVA, pur se d’importo inferiore alla soglia di 2.582,28 euro, come ad esempio in caso di cessazione dell’attività.

Nel rigo VX5, invece, da indicato l'importo del credito IVA che si intende riportare in detrazione nell'anno 2024 o compensare nel modello F24.

Brevemente, si ricorda che l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge (attenzione all’apposizione del visto di conformità).

Dichiarazione Iva e Lipe

Come detto, chi anticipa l’invio entro il 29 febbraio 2024 della dichiarazione Iva evita la trasmissione della comunicazione dei dati relativi alla liquidazione IVA relativa al quarto trimestre 2023.

In questo caso, i dati della Lipe vanno inseriti nel quadro VP, che assume quasi la veste dello stesso quadro del modello di comunicazione delle Lipe.

Se ne differenzia per l’assenza del rigo VP12 (“Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali”), dedicato ai soggetti passivi che liquidano l’IVA su base trimestrale per opzione; tale rigo non va compilato per il quarto trimestre dell’anno.

In caso di inserimento di dati errati o incompleti nel quadro VP per il quarto trimestre, è possibile presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini”.

Presentano la dichiarazione IVA entro il 29 febbraio, basta correggere i dati nel quadro VP. Ma se la dichiarazione IVA viene presentata dopo tale data, va compilato il quadro VH.

Chi non intendersi avvalersi della data del 29 febbraio 2024 per inviare la dichiarazione Iva corredata dei dati della Lipe, è tenuto a trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre attenendosi comunque alla data del 29 febbraio.

Invece, per quanto riguarda la dichiarazione IVA, la presentazione può avvenire fino al 30 aprile 2024.

Gli esclusi dalla Lipe

Normalmente, sono tenuti alla comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva i contribuenti Iva in genere. Tuttavia vi sono delle esenzioni.

Non inviano la Lipe:

  • i soggetti che registrano solamente operazioni esenti IVA, ex art. 10 del DPR 633/72, a patto che nel corso dell’anno non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile.
  • coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione (né attiva né passiva) e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello.
  • i soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014).
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