Al via la presentazione della Dichiarazione IVA 2025

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Al via la presentazione della Dichiarazione IVA 2025

Al via, dal 1° febbraio 2025, l'invio della dichiarazione annuale Iva del 2025, per i dati dell'anno 2024.

Sono stati approvati, con provvedimento n. 9491 del 15 gennaio 2025, in via definitiva i modelli di dichiarazione annuale IVA/2025 e IVA BASE/2025, relativa all'anno fiscale 2024.

La presentazione è obbligatoria per tutti i possessori di partita Iva che gestiscono imprese o svolgono attività artistiche o professionali.

Il modello Iva 2025 deve essere inviato unicamente attraverso metodi telematici, nel periodo che va dal 1° febbraio al 30 aprile del 2025:

  • dall'interessato direttamente;
  • per mezzo di un intermediario;
  • mediante società del medesimo gruppo, come specificato nell'articolo 3, comma 2-bis del decreto presidenziale del 22 luglio 1998, n. 322.

La dichiarazione si considera formalmente presentata nella data di completamento della ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Riguardo alle dichiarazioni presentate in ritardo:

  • quelle inviate fino a 90 giorni dopo la scadenza vengono accettate come valide, ma sono soggette a sanzioni;
  • le dichiarazioni consegnate oltre i 90 giorni dalla scadenza vengono ritenute non presentate, tuttavia possono essere utilizzate come base per il recupero dell'imposta che potrebbe essere dovuta.

ATTENZIONE: Subito dopo la trasmissione, il servizio online invia un messaggio che verifica solo la ricezione del file e, successivamente, emette una seconda comunicazione che certifica il risultato del trattamento dei dati ricevuti. Questa comunicazione, se non sono presenti errori, conferma la corretta presentazione della dichiarazione.

NOTA BENE: I soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel.

Soggetti esonerati

Sono esclusi dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva:

  • i soggetti che nell'anno fiscale hanno realizzato solo operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del Dpr n. 633/1972, e coloro che, avendo usufruito delle esenzioni dagli obblighi di fatturazione e registrazione previsti dall'articolo 36-bis dello stesso decreto, hanno compiuto esclusivamente operazioni non soggette a imposta. Questa esclusione non vale per i contribuenti che:
  • hanno svolto operazioni tassabili, anche se legate ad attività con contabilità distinta;
  • hanno registrato operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2 del decreto legge n. 331 del 1993) o hanno apportato rettifiche (articolo 19-bis2 del Dpr n. 633/1972);
  • hanno effettuato acquisti soggetti a imposta a carico dell'acquirente, come specificato per determinati beni (es. oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i soggetti che beneficiano del regime fiscale agevolato per giovani imprenditori e lavoratori in mobilità ("nuovi minimi");
  • i produttori agricoli che sono esentati dagli obblighi fiscali;
  • coloro che gestiscono attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività similari, esentati dagli obblighi Iva, che non hanno scelto l’applicazione ordinaria dell'Iva;
  • le imprese individuali che hanno affittato la loro unica azienda e non svolgono altre attività rilevanti ai fini Iva;
  • i soggetti residenti in altri stati membri dell'UE che nel periodo fiscale hanno realizzato solo operazioni non soggette, esenti o non imponibili, o comunque non obbligate al pagamento dell'imposta;
  • i soggetti che hanno optato per le norme speciali riguardanti attività di spettacolo e intrattenimento, esentati da adempimenti Iva sui ricavi derivanti da attività commerciali legate agli scopi istituzionali;
  • i soggetti non residenti o domiciliati fuori dall'UE, non identificati nell'UE, che si sono registrati ai fini Iva nello Stato italiano, secondo quanto previsto dall'articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per i servizi erogati a clienti non soggetti passivi;
  • i contribuenti che per l'intero anno fiscale hanno aderito al regime forfetario per persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti e professioni;
  • i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (classificati Ateco 02.30) e di piante officinali spontanee, che nell'anno precedente hanno avuto un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale previsto dagli articoli 54 a 63 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Modello Iva e Iva/Base

Il modulo IVA/2025, progettato per i contribuenti che affrontano situazioni dichiarative di maggiore complessità, offre una serie completa di sezioni:

  • VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY, VZ).

Queste sezioni sono utili per gestire questioni come transazioni internazionali, liquidazioni periodiche e crediti IVA consolidati.

Il modello IVA BASE/2025 è una forma semplificata, destinata ai contribuenti che operano nel regime IVA standard e che non hanno effettuato operazioni internazionali né partecipato a ristrutturazioni societarie straordinarie. Contiene solo le sezioni fondamentali:

  • VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX, VT.

Pagamento

L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi euro 10,33 (10,00 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).

Il soggetto IVA ha le seguenti opzioni:

  • effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2025 o scegliere la rateizzazione, applicando un incremento dello 0,33% mensile sull'importo di ciascuna rata successiva alla prima;
  • pagare in unica soluzione entro il 30 giugno 2025, con un aumento dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese che segue il 16 marzo, oppure optare per la rateizzazione a partire dalla data di pagamento, aumentando l'importo dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese dopo il 16 marzo e successivamente incrementando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata dopo la prima.

Inoltre, è sempre possibile usufruire di un ulteriore rinvio del pagamento del saldo IVA fino alla data stabilita dal comma 2 dell'articolo 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 (30 luglio 2025), applicando un interesse sulla somma dovuta al 30 giugno 2025 dello 0,40%.

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