Nuovi codici ATECO 2025: istruzioni dall’Agenzia

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Nuovi codici ATECO 2025: istruzioni dall’Agenzia

La nuova versione della classificazione ATECO 2025 è entrata in vigore il 1° aprile 2025 e deve essere impiegata nei documenti e nelle comunicazioni rivolte all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non è necessario inoltrare una comunicazione di modifica dei dati ai fini IVA.

Con la risoluzione n. 24 dell’8 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti rivolti ai contribuenti riguardo all’utilizzo dei nuovi codici ATECO, introdotti a seguito dell’aggiornamento effettuato dall’ISTAT per le attività economiche (Comunicato ISTAT pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024).

La nuova classificazione, che prende il posto della versione precedente (“Ateco 2007 – Aggiornamento 2022”), è formalmente in vigore dal 1° gennaio 2025, ma la sua applicazione pratica ha avuto inizio il 1° aprile 2025. Essa è destinata sia ai contribuenti che alle Amministrazioni Pubbliche che la adottano per finalità istituzionali.

Consultazione dei codici attività registrati in Anagrafe Tributaria

L’Agenzia sottolinea che i contribuenti hanno la possibilità di controllare i codici Ateco associati alla loro posizione fiscale, inclusi sia il codice principale che quelli secondari, accedendo alla propria area personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Una volta effettuato l’accesso, devono entrare nella sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica” per visualizzare queste informazioni.

Trasmissione del nuovo codice ATECO alle Entrate

A partire dal 1° aprile 2025, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a impiegare i nuovi codici Ateco nella redazione degli atti e nella compilazione delle dichiarazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

L’introduzione della classificazione ATECO 2025 non determina l’obbligo di inviare una dichiarazione di aggiornamento dei dati, come previsto dagli articoli 35 e 35-ter del DPR n. 633/1972, e dall’articolo 7, comma 8, del DPR n. 605/1973.

Tuttavia, nel caso in cui un contribuente debba trasmettere una dichiarazione di variazione per la prima volta, è necessario indicare i codici delle attività svolte in conformità alla nuova classificazione ATECO 2025. Lo stesso vale per gli obblighi derivanti da normative specifiche, come ad esempio la comunicazione necessaria per accedere al credito d’imposta ZES unica.

Modalità di comunicazione

Per i soggetti registrati presso il Registro delle Imprese, l’Agenzia ricorda che le modifiche devono essere trasmesse utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica), resa disponibile da Unioncamere.

In tutti gli altri casi, è necessario ricorrere agli appositi modelli reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare:

  • AA5/6, AA7/10 (soggetti non persone fisiche);
  • AA9/12 (imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera);
  • ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti).
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