Premi concorsi di progettazione pubblica: tassazione per i non residenti senza partita Iva
Pubblicato il 22 ottobre 2025
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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 266 del 21 ottobre 2025, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla qualificazione e al trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione pubblica in due gradi, promosso nell’ambito degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).
L’intervento trae origine dal quesito di un Ministero, che – in fase di liquidazione dei premi – ha chiesto chiarimenti sul regime fiscale applicabile al compenso spettante a un partecipante non residente, iscritto all’albo professionale ma privo di partita Iva, il quale ha dichiarato di non svolgere attività autonoma in modo abituale.
Il dubbio riguardava se tale premio dovesse essere assoggettato a Iva e ritenuta d’acconto come reddito professionale, oppure se potesse essere qualificato come reddito occasionale, soggetto a ritenuta del 30% ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.
Con questa pronuncia, l’Agenzia ha delineato un quadro preciso sul regime impositivo applicabile ai compensi derivanti da attività di progettazione svolte in forma non abituale, fornendo un orientamento di rilievo per le amministrazioni pubbliche e gli enti erogatori di premi nell’ambito di procedure concorsuali.
Quadro normativo di riferimento
Nel motivare la propria posizione, l’Agenzia delle Entrate richiama alcune disposizioni fondamentali del sistema tributario italiano, che regolano la tassazione dei redditi di lavoro autonomo e la soggezione a Iva delle prestazioni professionali.
In primo luogo, l’articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. n. 917/1986, stabilisce che rientrano tra i redditi di lavoro autonomo i compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni, anche se l’attività non è svolta in via esclusiva. In altre parole, ogni prestazione di natura intellettuale resa dietro corrispettivo può generare un reddito autonomo, anche occasionale.
Sul piano dell’Imposta sul valore aggiunto (Iva), l’articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che costituiscono prestazioni di servizi, soggette a imposta, le attività di lavoro autonomo esercitate con carattere di abitualità. Tuttavia, se la prestazione è resa in modo episodico o occasionale, essa non rientra nel campo di applicazione dell’Iva.
Infine, l’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 dispone che i compensi corrisposti da soggetti residenti in Italia a professionisti non residenti per attività svolte nel territorio dello Stato siano soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 30%.
A completamento del quadro, l’Agenzia richiama anche la risoluzione n. 88/E del 2015, con la quale aveva precisato che l’iscrizione a un albo professionale costituisce un indizio di abitualità nello svolgimento dell’attività, sebbene tale elemento debba essere valutato caso per caso.
Queste norme, considerate nel loro insieme, consentono di stabilire se una determinata prestazione debba essere qualificata come attività professionale abituale o occasionale, e quindi di definire il corretto trattamento fiscale dei relativi compensi.
Qualificazione del premio e regime fiscale applicabile ai non residenti
Nella risposta n. 266/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un principio generale di rilievo: i premi corrisposti nell’ambito dei concorsi di progettazione pubblica, pur inquadrati tra le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici (articoli 152 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016), costituiscono redditi di lavoro autonomo in quanto rappresentano il corrispettivo di una prestazione intellettuale. Tuttavia, la qualificazione fiscale del reddito e il conseguente regime tributario variano in funzione della natura e della residenza del percettore.
In particolare, l’Agenzia chiarisce che, se il premio è corrisposto a una persona fisica non residente che non esercita abitualmente attività professionale in Italia, le somme percepite devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. Tale ritenuta si applica anche alle prestazioni non abituali, in quanto il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.
Con riferimento ai profili Iva, la risposta richiama il principio generale secondo cui l’imposta si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione (articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972). Affinché un’operazione sia rilevante ai fini dell’imposta, devono sussistere congiuntamente i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale.
Nel caso in esame, l’Agenzia ha ritenuto che, pur sussistendo il presupposto oggettivo (prestazione di progettazione svolta nel territorio italiano), mancasse il presupposto soggettivo, poiché il professionista non esercita l’attività in modo abituale e professionale. L’iscrizione all’albo professionale, infatti, può costituire un indizio di abitualità, ma non è sufficiente da sola a dimostrare l’esercizio continuativo della professione.
Di conseguenza, la prestazione resa deve essere qualificata come occasionale e, quindi, esclusa dal campo di applicazione dell’Iva. L’Agenzia precisa inoltre che il professionista non residente non è tenuto a emettere fattura, ma l’ente erogatore è obbligato ad applicare la ritenuta d’imposta del 30% al momento del pagamento del premio.
Infine, la risposta ricorda che, anche in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, l’Italia conserva la potestà impositiva sul reddito qualora la prestazione sia stata resa in un periodo d’imposta in cui il soggetto risultava residente nel territorio nazionale.
Questo orientamento contribuisce a uniformare il trattamento tributario dei premi dei concorsi pubblici, chiarendo definitivamente i profili impositivi nei casi di partecipazione di soggetti non residenti o non abituali.
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