Dichiarazione IVA 2022: principali novità del modello

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Dichiarazione IVA 2022: principali novità del modello

Con la pubblicazione del provvedimento n. 11160 del 14 gennaio 2022 sono stati approvati in via definitiva il modello e le istruzioni della dichiarazione Iva 2022 (relativa all'anno d’imposta 2021). Il provvedimento è stato emanato in base alle disposizioni dell’articolo 8 del DPR 322/1998 al fine di adeguare la struttura ed il contenuto del modello dichiarativo alla vigente normativa; inoltre, è stata resa disponibile una versione “semplificata” del modello (Iva base/2022) da utilizzare in alternativa al modello ordinario.

Diverse anche quest’anno le novità previste dalla modulistica. Di particolare interesse, infatti, gli effetti del nuovo rigo VA16 riservato alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato che, operando nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, hanno usufruito della sospensione dei versamenti Iva in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021, l’introduzione nei quadri VE e VF degli specifici righi riservati alle nuove percentuali di compensazione applicabile a legno e legna da ardere ex D.M. 5 febbraio 2021 e alle cessioni di bovini e suini vivi ex art. 68 del D.L. n. 73/2021 nonché le novità legate alle disposizioni in materia di vendite a distanza.

Ma procediamo con ordine alla individuazione delle modifiche apportate al modello dichiarativo.

Disposizioni generali

In base all’articolo 8 del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni, anche quest’anno la dichiarazione Iva va presentata nei consueti termini. Relativamente all’anno d’imposta 2021, infatti, il modello Iva 2022 deve essere presentato nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022 (in quanto il 30 aprile cade di sabato ed il 1° maggio è festivo). Si ricorda che, qualora si intenda comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva di ottobre - dicembre 2021 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP, occorrerà "anticipare" la presentazione del modello dichiarativo al 28 febbraio 2022.

Come chiarito anche dalle istruzioni al modello, nel caso in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:

  • il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
  • il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio (e, quindi, dal 1° marzo 2022).

Resta fermo, poi, il consueto termine del 16 marzo per il versamento del saldo Iva risultante dal modello dichiarativo, sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10). I contribuenti, tuttavia, possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare l’importo dovuto. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.

Il versamento, poi, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte. Riepilogando, quindi, il soggetto Iva può:

  • versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
  • versare in unica soluzione entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.

Un discorso a parte, infine, meritano gli aspetti concernenti l’utilizzo in compensazione del credito Iva annuale. Come noto, la compensazione in F24 del credito Iva annuale di importo superiore 5.000 euro può essere effettuato a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale e richiede l’apposizione del visto di conformità. Diversamente, l’utilizzo di un credito Iva di importo inferiore ai 5.000 euro può essere liberamente utilizzato in compensazione già a partire dal 1° gennaio 2022.  

Si ricorda che, per i soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a quello individuato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 26 aprile 2021 (ossia 8), è previsto:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità nel caso si intenda effettuare la compensazione “orizzontale” di crediti Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia nel caso si intenda richiedere il rimborso di un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Compilazione del modello – Novità dei quadri

Quadro VA

Il primo quadro oggetto di intervento è appunto il “VA”. Si tratta del quadro in cui vanno riportate le informazioni generali relative all’attività esercitata dal contribuente. Questo suddiviso in due “sezioni”:

  • “dati analitici generali”, che contiene alcuni dati analitici riguardanti l’attività o le attività gestite con autonoma contabilità ai sensi dell’articolo 36 del DPR 633/1972;
  • “dati riepilogativi relativi a tutte le attività”, che riepiloga le attività svolte da ogni soggetto.

Nel caso più frequente di contribuente che eserciti un’unica attività, e in assenza di trasformazioni sostanziali soggettive, le due sezioni devono essere compilate sull’unico modulo. Se il contribuente, invece, esercita più attività con contabilità “separate” oppure se nell’anno d’imposta sono avvenute fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive (successione ereditaria, conferimento d’azienda, ecc.), devono essere presentati tanti moduli e compilate tante sezioni 1 quante sono le attività separate ovvero i soggetti partecipanti alla fusione, scissione, ecc., mentre la sezione 2 deve essere compilata una sola volta per ciascun soggetto indicandovi il riepilogo dei dati.

Ciò premesso, come previsto dalle istruzioni al modello, nella sezione 2 del quadro è stato inserito il nuovo rigo VA16Dati relativi agli importi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da covid-19” riservato alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni / società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale / sede legale o sede operativa in Italia che:

  •  operano nell’ambito di competizioni sportive in svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020;
  • ·hanno usufruito della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 disposta dall’art. 1, comma 36, lett. c), legge n. 178/2020.

In particolare, nel rigo VA16 va indicato l’ammontare dei versamenti sospesi.

Sul punto, nell’ambito della circolare n. 3/E del 4 febbraio 2022 sono state fornite alcune precisazioni, stante il fatto che la legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 923 e 924 della L. n. 234/2021) ne ha previsto una formulazione ad hoc per il 2022.

Nello specifico, la nuova norma dispone quanto segue:

comma 923

comma 924

«Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

 a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte…, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

 b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022;

 c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;

 d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo.

Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Tale previsione non è, dunque, “sovrapponibile” alle precedenti sospensioni previste per i periodi:

  • 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020, con l’articolo 61, comma 5, del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia):
  • 1° gennaio 2021 - 28 febbraio 2021, dall’articolo 1, co. 36, della L. 178/2020 (legge bilancio 2021).

Pertanto, diversamente dalla sospensione dei versamenti di cui al decreto Cura Italia, quest’ultima sospensione riguarda non tutte le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, bensì solamente quelle che «operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020». Tale requisito, previsto anche per il periodo di sospensione disposto dalla legge di Bilancio 2021, deve sussistere alla data di entrata in vigore della norma. Ciò significa che, possono beneficiare della sospensione dei termini di versamento i soggetti ivi indicati che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022.

Ulteriore precisazione delle Entrate ha riguardato i confini di applicazione della sospensione dei termini. Nell’ambito del documento di prassi, infatti, è stato chiarito che devono ritenersi esclusi dalla sospensione dei termini (nel periodo 1° gennaio 2022 - 30 aprile 2022):

  • i versamenti dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle entrate o dall’Agenzia delle entrate Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano ad importi oggetto di rateazione;
  • i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo oggetto di sospensione, atteso che si tratta di un istituto speciale che si avvia solo in caso di intervenuta scadenza dei termini ordinariamente previsti per il pagamento delle imposte dovute, ancorché su spontanea iniziativa del contribuente.

Sono, invece, da considerarsi inclusi nella sospensione gli importi dovuti per effetto della rateizzazione dei versamenti oggetto delle precedenti sospensioni, trattandosi di versamenti in autoliquidazione con scadenza nel periodo interessato dalla nuova sospensione. Di conseguenza, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che, beneficiando delle sospensioni previste dal decreto Cura Italia (periodo 2 marzo 2020 – 30 giugno 2020) e dalla legge di Bilancio 2021 (periodo 1° gennaio 2021 – 28 febbraio 2021), abbiano optato per l’effettuazione dei versamenti in forma rateale, qualora le scadenze delle singole rate ricadano nel periodo di sospensione previsto della legge di bilancio 2022 (1° gennaio – 30 aprile 2022), possono ulteriormente sospendere tali versamenti e pagare gli importi dovuti in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2022 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo, per il 50% del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 di importo pari al valore residuo. Con le sospensioni previste dalle leggi di Bilancio 2021 e 2022, rispetto a quella operata dal decreto Cura Italia, si è, quindi, da un lato ridotto il perimetro dei soggetti beneficiari – prevedendo, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sussistenza dell’ulteriore requisito di operare in competizioni o gare in corso di svolgimento – dall’altro si è ampliato il perimetro oggettivo dei versamenti sospesi, includendo fra questi anche i versamenti relativi alle imposte sui redditi.

Quadro VE

Nel quadro VE della dichiarazione Iva 2022 si rileva, in primo luogo, l’introduzione di specifici righi riservati alle nuove percentuali di “compensazione” Iva previsti per i contribuenti che adottano lo speciale regime Iva dell’agricoltura di cui all’articolo 34 del DPR 633/1972. In particolare, il modello dichiarativo recepisce la percentuale:

  • del 6,4% (in luogo del 6%) applicabile al legno e alla legna da ardere di cui al D.M. 5 febbraio 2021;
  • del 9,5% applicabile alle cessioni di bovini e suini vivi ex art. 68, comma 1, D.L. n. 73/2021.

Per effetto di tale novità sono state eliminate le percentuali di compensazione rispettivamente del 7,65 e 7,95%.

Conseguentemente i righi della sezione sono stati rinumerati.

Si fa presente che le suddette percentuali di compensazione IVA previste per le cessioni di bovini e suini (innalzate per il 2021, dal D.L.73/2021) sono state “confermate” per tutto il 2022 a seguito delle modifiche apportate in sede di legge di bilancio 2022.

Sul piano operativo, si rammenta che in base all’articolo 34, comma 1, del DPR 633/1972, i soggetti esercenti attività agricola, ai fini della determinazione dell’imposta dovuta, “detraggono” dall’imposta gravante sulle cessioni dei prodotti agricoli e ittici un importo determinato “forfetariamente”, appunto mediante l’applicazione, al complessivo imponibile delle cessioni, di specifiche  percentuali di compensazione.Resta comunque possibile optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. Le suddette percentuali di compensazione, oltre a costituire la forfetizzazione della detrazione da operare, ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 34, comma 1 del DPR n.633/1972, rappresentano anche la misura dell’aliquota Iva applicabile alle seguenti operazioni:

  • cessioni effettuate dai produttori agricoli che, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 34, si avvalgono del regime di esonero dagli adempimenti nonché dal versamento dell’imposta;
  • passaggi di prodotti alle cooperative e ai loro consorzi di cui al comma 2, lettera c), del citato articolo 34, laddove entrambi i soggetti applichino il regime speciale IVA di cui al medesimo articolo.

Ulteriore novità per il modello dichiarativo ha riguardato la compilazione del rigo VE33 “Operazioni esenti”. Si tratta del rigo nel quale occorre indicare l’ammontare delle operazioni esenti di cui all’articolo 10 nonché le operazioni esenti legate alla cessione di beni/servizi idonei a contrastare la pandemia di cui all’art. 1, commi 452 e 453, della L. 178/2020. Conseguentemente, alla luce delle novità previste per l’anno d’imposta 2021, nel rigo VE33 occorrerà riportare, tra gli altri:

  1. le cessioni di strumentazione per diagnostica Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test) nonché le cessioni di vaccini Covid-19 esenti Iva di cui al suddetto art. 1, commi 452 e 453 della legge n. 178/2020;
  1. a seguito delle novità riguardanti le vendite a consumatori finali “facilitate” da un’interfaccia elettronica, le cessioni di beni effettuate da un operatore extra-UE nei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente/rivenditore degli stessi beni esenti IVA art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta della disciplina - recepita con il Dlgs.83/2021 – che a dall'1.7.2021, regolamenta le cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche (cd. marketplace). In particolare, si realizza una presunzione ai fini Iva in base alla quale il soggetto passivo "facilita", tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, un mercato virtuale, una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi, le seguenti operazioni:
  • vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nel contesto di spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
  • vendite a distanza intra-Ue e cessioni di beni interne a uno Stato membro effettuate da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione nei confronti di privati consumatori nell'UE.

Articolo 1, comma 452, L. n. 178/2020

In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 (60) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.

 

Articolo 1, comma 453, L. n. 178/2020

In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Per effetto della finzione giuridica l'operazione principale B2C viene "scissa" in due operazioni: la prima è un'operazione B2B, tra il soggetto passivo e l'interfaccia elettronica; la seconda è un'operazione B2C tra quest'ultima e il consumatore finale. La prima è una cessione senza trasporto esente Iva, con diritto alla detrazione dell'imposta "a monte" (artt. 10 co. 3 del DPR 633/72 e art. 19 co. 3 lett. d-bis) del DPR 633/72), mentre la seconda è considerata una cessione alla quale viene assegnato il trasporto. Utili indicazioni ed esempi sul tema sono rinvenibili nelle Note esplicative pubblicate a settembre 2020 dalla Commissione europea.

Quadro VF

Ulteriori novità hanno interessato il quadro “VF” del modello Iva 2022 il quale, come di consueto, è destinato all’indicazione delle operazioni passive e del totale dell’Iva ammessa in detrazione. Nel quadro, infatti, devono essere indicati l’imponibile e l’imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del DPR 633/1972 registrate nello stesso anno.

Le novità di quest’anno sono agganciate, in primo luogo, a quelle del quadro VE in merito alle nuove percentuali di compensazione. In particolare, nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6% è stata sostituita con la percentuale del 6,4%, prevista dal D.M. 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95% e sostituite con la percentuale del 9,5%. Per effetto di tali novità, i righi della sezione 1 e della sezione 2 sono stati “rinumerati”. Stesso adeguamento alle nuove percentuali di compensazione è stato previsto anche nell’ambito della sezione 3-B, rigo VF41. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF44 a VF50 sono stati rinumerati.

Ulteriore novità ha riguardato il rigo VF34, utilizzabile ai fini della determinazione del “pro-rata” di detraibilità dell’Iva. La percentuale di detrazione, come indicato nelle istruzioni al modello, è data dal rapporto tra:  

  • l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell’anno (comprendenti sia le operazioni imponibili che le operazioni di cui all’art. 19, comma 3, assimilate alle operazioni imponibili ai fini delle detrazioni e le operazioni esenti di cui all’art. 1, commi 452 e 453, della L. 178/2020);
  • lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno.

Tuttavia, il comma 2 dell’art. 19-bis del DPR Iva individua alcune operazioni che non influenzano il calcolo della percentuale di detrazione e, pertanto, di tali operazioni non deve tenersi conto né al numeratore né al denominatore di tale rapporto. Trattasi in particolare, delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi interni, delle operazioni di cui all’art. 2, terzo comma, lett. a), b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all’art. 10, n. 27-quinquies), nonché delle operazioni esenti indicate ai numeri da 1 a 9 del predetto art. 10 qualora non formino oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili.

Ciò detto, per effetto delle disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021, nell’ambito del rigo VF34:

  • il campo 7 è stato ridenominato “Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione delle operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19, comma 3, lett. d-bis;
  • il campo 9 è stato ridenominato “Operazioni esenti legge n. 178/2020” per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni esenti di cui all’art. 1, commi 452 e 453, legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021).

Quadro VO

Nel quadro VO, dedicato alla comunicazione delle opzioni e revoche previste in materia di Iva e di imposte dirette, sono state apportate due importanti modifiche strutturali. Nella sezione 1, il rigo VO10 è stato ridenominato “Vendite a distanza intracomunitarie di beni– Art. 41, primo comma, lett. b), D.L. n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel D.L. n. 331/1993 dal D.Lgs. n. 83/2021 di recepimento delle direttive Ue in materia di “e-commerce”. In particolare, detto rigo è riservato agli operatori che effettuano vendite a distanza di beni intra-UE e che intendono esercitare l’opzione, dal 2021, per l’applicazione dell’IVA nello Stato UE di destinazione. Il rigo VO11 va utilizzato, invece, per comunicare la revoca dal 2021 dell’opzione precedentemente esercitata.

Allo stesso modo, i soggetti che effettuano le prestazioni di cui all’articolo 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 (ossia prestazioni di servizi elettronici) nei confronti di privati UE, devono utilizzare il rigo VO16 per comunicare l’opzione, dal 2021, per l’applicazione dell’Iva nello Stato UE di residenza del committente. Il nuovo rigo VO17, invece, è stato riservato alla comunicazione della revoca, dal 2021, dell’opzione esercitata dai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al citato art. 7-octies nei confronti di committenti privati UE.

Quadro VX

Il quadro VX del modello Iva 2022 è stato adeguato alla importante novità prevista dalla di bilancio 2022, ossia l’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo dei crediti compensabili/rimborsabili. Conseguentemente è stato “eliminato” il campo 6 di rigo VX4 in passato riservato ai subappaltatori edili che beneficiavano di una più alta soglia rispetto agli altri contribuenti, oggi assorbita dal nuovo limite.

 

Quadro Normativo

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO N. 11160 DEL 14 GENNAIO 2021;

AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODELLO IVA 2022.

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