Redditometro, dopo la Gazzetta arriva la sospensione ufficiale

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Redditometro, dopo la Gazzetta arriva la sospensione ufficiale

Le vicende legate al Redditometro sembrano non trovare fine. Questo strumento di accertamento induttivo è stato pensato specificatamente dall'Agenzia delle Entrate per contrastare l'evasione fiscale. Esso, infatti, consente di determinare il reddito presunto di un contribuente sulla base di spese e investimenti, confrontandolo con il reddito dichiarato.

Nel 2018, il Decreto Dignità (articolo 10, DL 87/2018) ha sospeso l'applicazione del Redditometro per gli anni d'imposta successivi al 2015, impedendo al Fisco di effettuare accertamenti basati su indici di capacità di spesa, in attesa di nuovi criteri ministeriali che tuttavia non sono mai stati emanati.

Recentemente, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2024, il Decreto ministeriale del 7 maggio 2024 con il quale il MEF ha riattivato il Redditometro per i controlli a partire dal 2016, con alcune modifiche ai parametri e al funzionamento del sistema.

A pochi giorni dalla pubblicazione del provvedimento contenente le nuove regole per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, però, lo scontro tra le forze politiche sui suoi contenuti e sulle modalità di determinazione del reddito ha avuto la meglio tanto da far scendere in campo direttamente la Premier Meloni.

La Presidente del Consiglio ha annunciato la sua sospensione, in vista della necessità di garantire maggiori tutele a favore del contribuente.

Redditometro, il Governo dice stop all’operatività

Con un videomessaggio sui social la premier Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione del provvedimento MEF del 7 maggio 2024. Nel video, Meloni ha dichiarato di aver incontrato il viceministro Leo e, dopo aver discusso i contenuti del decreto ministeriale sul Redditometro, hanno deciso di sospenderlo in attesa di ulteriori approfondimenti.

La Premier ha ribadito la sua opposizione all'introduzione di un "grande fratello fiscale", esprimendo contrarietà a meccanismi invasivi applicati alle persone comuni. Ha sottolineato che l'obiettivo del Governo è contrastare la grande evasione fiscale e fenomeni inaccettabili, come quelli di chi dichiara di essere nullatenente ma possiede beni di lusso, senza imporre norme invasive sulla popolazione generale.

Al momento, non si è entrati nel dettaglio del come si arriverà alla sospensione, ma l’ipotesi più probabile è quella di un nuovo provvedimento.

MEF: ufficialità della sospensione del Redditometro

A seguito dell'annuncio della Premier Giorgia Meloni, in risposta alle pressioni degli alleati di Governo, è stato emesso un atto di indirizzo firmato dal Vice Ministro dell'Economia Maurizio Leo e dal Direttore del Dipartimento delle Finanze Giovanni Spalletta.

Con tale Atto di indirizzo datato 23 maggio 2024, il MEF ha ufficializzato il rinvio dell'entrata in vigore del nuovo redditometro, come modificato dal Decreto Ministeriale del 7 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo atto di indirizzo, di fatto, annulla qualsiasi effetto immediato del decreto.

Il Ministero ha, infatti, disposto che: “l’avvio delle attività applicative conseguenti all’emanazione del decreto ministeriale 7 maggio 2024, attuativo del quinto comma dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è differito all’entrata in vigore dei provvedimenti che dispongono le modifiche normative di cui in premessa”.

ATTENZIONE: Questo significa che prima dovrà essere modificata la fonte normativa primaria, ovvero l'articolo 38 del DPR 600/1973. Solo successivamente sarà adottato un nuovo decreto attuativo della disposizione normativa aggiornata. Tale decisione sottolinea l'intenzione di garantire una maggiore chiarezza normativa e di evitare l'applicazione indiscriminata del redditometro.

Nuovo Redditometro, come cambiano i controlli del Fisco

Pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2024 il Decreto Ministeriale del MEF del 7 maggio 2024, che introduce significative novità nella determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

Questo strumento, essenziale per l'accertamento fiscale in Italia, utilizza dati dell'Anagrafe tributaria e il Metodo Istat per una valutazione accurata del reddito, migliorando l'equità e la trasparenza fiscale.

NOTA BENE: Il nuovo decreto ministeriale sul cosiddetto Redditometro entrerà in vigore a partire dagli avvisi di accertamento relativi al 2016 (generalmente dal 2018, considerando le decadenze intervenute nel frattempo).

Redditometro 2024, l’evoluzione normativa

Il nuovo decreto ministeriale del 7 maggio 2024 identifica il contenuto induttivo degli elementi che indicano la capacità contributiva, sulla base dei quali, secondo il quinto comma dell'art. 38 DPR 600/73, può essere effettuata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

E’ necessario prima di procedere all’analisi delle nuove disposizioni ricordare che lo strumento di accertamento ha subito delle sospensioni nel tempo, fino alla riattivazione avvenuta con il decreto in oggetto.

Nello specifico, si deve ricordare che l’accertamento sintetico del reddito, previsto dall'articolo 38, comma 5, del DPR 600/1973 (come modificato dal DL n. 78/2010), è stato implementato:

La sospensione attuata dal citato articolo 10 del DL n. 87/2018 operava con effetto sugli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2016.

Contestualmente a questa abrogazione, il suddetto articolo 10 ha stabilito anche che, per adeguare lo strumento alle mutate condizioni socio-economiche, sarebbero stati approvati nuovi decreti attuativi, previa consultazione con l'ISTAT e le associazioni dei consumatori.

In applicazione di tale disposizione, a 12 anni di distanza, con il DM del 7 maggio 2024, approdato sulla GU del 20 maggio 2024, sono state definite le nuove regole di attuazione.

Determinazione sintetica del reddito, cosa è

La determinazione sintetica del reddito, nota anche come Reddito complessivo sintetico, è un metodo utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per stimare il reddito di un contribuente.

Questo sistema si basa su elementi induttivi di capacità contributiva, permettendo di valutare il reddito non solo attraverso le dichiarazioni fiscali, ma anche tramite spese sostenute e possedimenti.

L'approccio consente di avere una visione più completa e accurata del reddito effettivo, includendo anche le spese familiari fiscali e i dati raccolti dall'Anagrafe tributaria. Questo metodo mira a migliorare l'equità e la trasparenza nell'accertamento fiscale.

Il nuovo decreto ministeriale introduce la nuova determinazione sintetica del reddito basandosi su vari elementi. Le spese attribuite al contribuente vengono calcolate utilizzando una campionatura per nuclei familiari (11 tipologie) e una distribuzione su cinque aree del territorio nazionale. Inoltre, si considera la quota di risparmio accumulata ogni anno e le spese effettivamente sostenute, come registrate nell'Anagrafe tributaria, includendo anche quelle non elencate nella tabella allegata al decreto.

In modo schematico si può riassumere che il nuovo decreto ministeriale prevede la determinazione sintetica del reddito basandosi su:

  • spese presuntive attribuibili al contribuente:
    • basate su una campionatura per nuclei familiari (11 tipologie);
    • distribuite su cinque aree del territorio nazionale.
  • quota di risparmio:
    • formatasi in ciascun anno.
  • spese effettivamente sostenute:
    • registrate nell'Anagrafe tributaria;
    • comprese anche quelle non specificate nella tabella allegata al decreto.

Elementi indicativi di capacità contributiva nel nuovo decreto

In base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 7 maggio 2024, gli elementi indicativi di capacità contributiva sono determinati utilizzando i dati presenti nell'Anagrafe tributaria.

Per calcolare il reddito complessivo sintetico, vengono considerate le spese sostenute dal contribuente, dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico. Questo approccio assicura una valutazione più precisa e completa del reddito effettivo del contribuente, migliorando l'equità del sistema fiscale.

Imputazione delle spese al contribuente

In base all’articolo 2 del decreto ministeriale è specificato che tutte le spese rilevate dai dati disponibili sono imputabili al contribuente.

Ciò significa che le spese sostenute dal contribuente, dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico, come risultanti dall'Anagrafe tributaria, verranno utilizzate per determinare il reddito complessivo sintetico.

Tuttavia, le spese per beni e servizi strettamente legati all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni sono escluse, purché adeguatamente documentate. Questo è un punto cruciale per garantire che solo le spese personali e familiari siano considerate nel calcolo del reddito.

L'esclusione delle spese aziendali mira a prevenire che costi legati all'attività professionale influenzino il reddito personale, garantendo così un accertamento fiscale più equo e accurato. In sintesi, il decreto introduce un sistema più rigoroso e dettagliato per l'imputazione delle spese, assicurando che ogni voce di spesa venga valutata correttamente per determinare la reale capacità contributiva del contribuente.

Determinazione sintetica del reddito complessivo accertabile

All’articolo 3 del DM 7 maggio 2024 è sancito che - fatta salva la prova contraria a carico del contribuente - l'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base dei seguenti criteri:

  • spese sostenute: sono incluse tutte le spese, anche diverse da quelle elencate nella tabella A, rilevate dai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria o disponibili all'Amministrazione finanziaria;
  • spese per beni nella disponibilità del contribuente: si considera l'importo delle spese minime presunte, derivanti dall'indagine annuale dell'ISTAT sulle spese delle famiglie o tramite analisi e studi socio-economici relativi al possesso o utilizzo di beni o servizi;
  • spese per beni e servizi essenziali: si include la parte delle spese per beni e servizi necessari per mantenere uno standard di vita minimamente accettabile (c.d. «Soglia di povertà assoluta») in base alla tipologia del nucleo familiare;
  • incrementi patrimoniali: si considera la quota relativa agli incrementi patrimoniali del contribuente imputabili al periodo d'imposta, determinata secondo le modalità indicate nella tabella A.
  • quota di risparmio: si include la parte di risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.

Di seguito una tabella che riassume gli elementi indicativi di capacità contributiva individuati dal DM 7 maggio 2024 per la determinazione del reddito sintetico.

 

Elemento Indicativo di Capacità Contributiva

Descrizione

1

Imputazione delle Spese al Contribuente

Tutte le spese risultanti dai dati disponibili sono imputabili al contribuente, eccetto quelle relative esclusivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, se documentate adeguatamente.

2

Metodo Istat per la Determinazione delle Spese

Utilizza indagini annuali sulle spese delle famiglie per stimare una spesa minima presunta per i beni nella disponibilità del contribuente e calcola la quota di spese essenziali per mantenere uno standard di vita minimo, noto come "soglia di povertà assoluta".

3

Calcolo degli Incrementi Patrimoniali

Valuta gli aumenti del patrimonio del contribuente nel periodo d'imposta, determinati secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.

4

Spese Familiari Fiscali

Le spese sostenute dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico sono attribuite al contribuente, includendo spese per beni e servizi essenziali, migliorando trasparenza ed equità nel calcolo del reddito complessivo.

La prova contraria al contribuente

Il contribuente, nelle condizioni previste dal sesto comma dell'art. 38 del DPR 600/1973, può contestare la determinazione sintetica del reddito complessivo, fornendo la prova contraria.

Nell’articolo 4 del decreto è, dunque, delineato il contenuto della prova contraria che il contribuente deve fornire per contestare la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. Questa prova si focalizza su:

  • dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta, con redditi esenti, soggetti a ritenuta d’imposta, legalmente non imponibili, o da soggetti diversi dal contribuente.
  • dimostrare che l'ammontare delle spese attribuite è diverso da quello indicato.
  • dimostrare che la quota di risparmio utilizzata per consumi e investimenti si è formata in anni precedenti.

Non si tratta di una prova contraria libera, ma di una prova «vincolata» con contenuti specifici. Questo approccio contrasta con la normativa di legge che prevede il doppio contraddittorio già in fase istruttoria, suggerendo una presunzione semplice piuttosto che legale dello strumento in esame.

Decorrenza

L'efficacia del DM si applica agli accertamenti relativi all'anno 2016. Tuttavia, poiché il 2016 e il 2017 sono ormai decaduti, salvo il caso di omessa dichiarazione, la prima annualità generalmente interessata è il 2018.

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