Detenzione domiciliare per condannate madri con figli gravemente disabili
Pubblicato il 17 febbraio 2020
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La detenzione domiciliare speciale deve poter essere concessa anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave, senza limiti di età.
E’ quanto sancito dalla Corte costituzionale nel dichiarare parzialmente illegittimo l’art. 47-quinquies, comma 1, della Legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sulla detenzione domiciliare speciale.
Tale disposizione limita l’accesso alla detenzione domiciliare speciale alle condannate madri di prole di età non superiore a 10 anni, sempre che ricorrano le altre condizioni da essa previste.
Con sentenza n. 18 del 14 febbraio 2020, in particolare, i giudici costituzionali hanno ritenuto fondata la questione promossa dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione.
Detenzione domiciliare speciale: eliminato il limite di 10 anni di età
Nella decisione, la Consulta ha ripercorso i principi già affermati, nel 2003, in tema di detenzione domiciliare “ordinaria” (sentenza n. 350), eliminando, anche per la detenzione domiciliare “speciale”, il limite di età dei dieci anni del figlio affetto da grave disabilità.
Si tratta, infatti, di una misura finalizzata principalmente a tutelare il figlio, terzo incolpevole, bisognoso del rapporto quotidiano e delle cure della madre ristretta in carcere.
In definitiva, le detenute madri di figli gravemente disabili potranno scontare la pena in detenzione domiciliare, qualunque siano l’età del figlio e la durata della pena, sempre che il giudice non riscontri in concreto un pericolo per la sicurezza pubblica.
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