Detassazione dei premi solo con incrementi

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Detassazione dei premi solo con incrementi

Per applicare il regime agevolativo previsto dalla legge n. 208 del 2015 – detassazione dei premi di risultato – è necessario che la misurazione degli obiettivi abbia segnato un risultato incrementale, al termine del periodo congruo.

E’ quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 59 del 5 marzo 2024 in relazione all’applicazione del regime fiscale agevolato ai premi di produttività erogati ai dipendenti, nota come detassazione dei premi di risultato.

Detassazione dei premi di risultato: le regole

L'articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità 2016) ha introdotto l’applicazione un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui premi di risultato legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri fissati con il decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016.

NOTA BENE: Per effetto della legge n. 197/2022 e della legge n. 213/2023, l’aliquota è stata ridotta al 5% per il 2023 e il 2024.

Rilevanti sono i criteri incrementali che devono accompagnare i premi di risultato: la loro definizione è lasciata alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, che deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

Chiarimenti sono stati forniti dalla prassi agenziale. La circolare n. 28/E/2016, al paragrafo 1.2, afferma che va distinta la strutturazione dei premi dalla incrementalità degli obiettivi che conduce alla detassazione.

Pertanto, ai fini dell'applicazione della detassazione al premio di risultato erogato è necessario che:

  • nel periodo congruo, sia stato realizzato l'incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
  • tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti in sede di contrattazione collettiva.

NOTA BENE: Il beneficio fiscale è applicabile anche se è stato realizzato l'incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Con riferimento al periodo congruo, la circolare n. 5/E/2018, al paragrafo 4.3, spiega che questo va inteso come l'arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l'incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l'applicazione della detassazione.

Anche la risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018, interviene a fornire precisazioni affermando che non rileva il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello bensì è necessario che il risultato conseguito sia incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

Caso esaminato nella risposta 59/2024

Un’azienda regionale chiede se è possibile applicare la detassazione in parola ai premi erogati ai dipendenti a seguito di un accordo stipulato con le RSU e RSA concernente il premio di risultato per l'anno 2021. Tale intesa prevede, oltre che obiettivi funzionali, anche un obiettivo legato alla fruizione delle ferie - Parametro ferie – ossia un parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue al 31 dicembre 2021 rispetto all'anno precedente.

E’ stato precisato che il suo conseguimento non determina di per sé l'erogazione del premio, comunque correlato al raggiungimento, nelle percentuali variabili indicate, degli obiettivi aziendali.

Assenza di un incremento degli obiettivi

Dopo aver analizzato la documentazione allegata all’istanza, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 59 del 5 marzo 2024, ha constatato sia che il Parametro ferie non è contenuto nell'accordo integrativo ma anche che il riconoscimento del premio di risultato non è subordinato al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio per quello stesso parametro.

Invece il riconoscimento del premio è legato al raggiungimento di dati stabili costituiti in parte da obiettivi collettivi aziendali e in parte da obiettivi funzionali/individuali.

Il parametro ferie, che ha natura incrementale, non è direttamente correlato alla corresponsione del premio, in quanto il suo raggiungimento determinerebbe esclusivamente l'applicazione della detassazione.

In conclusione, non essendovi un raggiungimento degli obiettivi prefissati collegato all'erogazione del premio e una misurazione del valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all'anno precedente, il premio di risultato erogato dall’azienda non può beneficiare della detassazione al 10% ai sensi della legge n. 208 del 2015.

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