Deleghe di pagamento e compensazioni del crediti tributari
Pubblicato il 11 maggio 2017
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Novità con il D.L. 50/2017
Il recente D.L. 50 del 24 aprile 2017 ha modificato alcune regole riguardanti il visto di conformità e l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari. In particolare viene portato da 15mila a 5mila euro il limite della somma che si può recuperare con l’F24 senza l’obbligo del visto di conformità (da parte di soggetti abilitati) o con la sottoscrizione (da parte di chi effettua il controllo contabile), sulla dichiarazione da cui emerge il credito vantato.
Le indebite compensazioni (con relativi interessi e sanzioni) vengono recuperate dal Fisco con l’atto di contestazione previsto dall’articolo 1, comma 421, della legge 311/2004. Il D.L. 50/2017 integra il comma 422 della stessa legge stabilendo che le somme che risultano dall’atto di contestazione non possono essere corrisposte tramite compensazione. Sono state previste inoltre altre nuove misure che hanno lo scopo di contrastare le indebite compensazioni in particolare con:
- l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità;
- l’estensione dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita Iva.
La novità del decreto 50/2017
La disposizione sul contrasto alle indebite compensazioni (art. 3 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017) per risolvere il problema degli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta, e la violazione delle modalità di utilizzo in compensazione previste per alcune tipologie di crediti, estende l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità ed estende l’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, dell’Agenzia delle Entrate, per l’effettuazione delle stesse compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita Iva.
La disposizione in particolare riduce dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro l’importo al di sopra del quale i crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive possono essere utilizzati in compensazione solo attraverso l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono, ovvero la sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.
Se le compensazioni di crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuate:
- in assenza del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero;
- in presenza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa apposti da soggetti non abilitati,
l’ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali i crediti emergono, mediante l’utilizzo dell’atto di recupero di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Una ulteriore novità consiste nella generalizzazione, per i soggetti titolari di partita Iva, dell’obbligo di utilizzare, per le compensazioni effettuate, i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
È infine, previsto il divieto di utilizzare l’istituto della compensazione per il pagamento delle somme dovute in base all’atto di recupero.
Secondo l’articolo 1, comma 421, della L. 311/2004 “per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione …nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l’Agenzia delle Entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente”.
Tenuto conto dell’ambito applicativo dell’atto di recupero che comprende le diverse fattispecie di indebito utilizzo in compensazione dei crediti di imposta, è stata prevista l’inibizione dell’utilizzo dell’istituto in presenza di una condotta (l’indebita compensazione) che la citata norma intende contrastare.
Sul punto, nell’Audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate in commissione Bilancio Camera e Senato viene precisato che appare opportuno proporre una modifica al D.L. 50/2017 con l’obiettivo di precisare che il divieto di pagamento mediante compensazione riguarda anche l’ipotesi in cui le somme richieste con l’atto di recupero siano state oggetto di iscrizione a ruolo.
Ulteriori interventi
Sempre nell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate alle commissioni Bilancio, sono stati menzionati ulteriori interventi che potrebbero rispondere alla stessa ratio delle misure introdotte dal decreto e che siano, al tempo stesso, volte ad agevolare il corretto utilizzo della compensazione, si è parlato in particolare di:
- inibizione delle compensazioni tramite il modello F24 in caso di crediti utilizzati per importi superiori ai limiti previsti dalla legislazione vigente;
- possibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, previa apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale da cui emerge il credito;
- possibilità di compensare il credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, esercitabile a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (anziché dal giorno 16 del mese successivo).
La risoluzione 57/E
In mancanza di una norma sulla decorrenza delle nuove disposizioni, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se le stesse trovino immediata applicazione e, nel caso, entro quali limiti. La risposta è pervenuta con la risoluzione 57 del 2017 con la quale viene precisato che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo l’entrata in vigore del D.L. 50/2017 e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. In mancanza di riferimenti temporali, l’Agenzia si è rifatta ai criteri generali, chiarendo che le nuove regole scattano dall’entrata in vigore del D.L. 50/2017, ovvero dal 24 aprile 2017.
I nuovi limiti dunque devono essere rispettati a partire dalle dichiarazioni presentate da quella data, mentre per le dichiarazioni trasmesse fino allo scorso 23 aprile sono valide le soglie previste dalla precedente disciplina (es. modello Iva 2017 o le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all’Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare).
Viene in particolare precisato che “non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000”.
Osserva
Considerati i tempi tecnici necessari per adeguare le procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei canali telematici dell’Agenzia, in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva che intendono compensare crediti, scatterà a partire dal prossimo 1° giugno.
Compensazioni dei crediti solo con i servizi telematici
Con l’entrata in vigore del D.L. 50 del 24.4.2017 cambiano le modalità operative per eseguire le compensazioni in particolare per i contribuenti titolari di partita Iva.
Per effetto delle novità, con riferimento alla compensazione dei crediti Iva (annuali o trimestrali) è stata eliminata la soglia quantitativa pari a 5.000 euro annui, oltre la quale è previsto l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
I titolari di partita IVA devono utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, prima previsti solo in caso di compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000 euro annui e in caso di presentazione di modelli F24 “a zero”, in relazione a tutte le compensazioni dei suddetti crediti.
Il nuovo regime viene esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP e ai crediti d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi.
Le disposizioni sono entrate in vigore il 24 aprile 2017, di conseguenza i contribuenti devono già applicare le nuove disposizioni.
Presentazione del modello F24
I modelli F24 possono essere presentati generalmente sia in formato cartaceo, presso la banca o la posta o gli Agenti della riscossione o tramite i servizi telematici, tuttavia in relazione al tipo di contribuente o al contenuto è obbligatorio utilizzare determinate modalità di presentazione telematica.
Per soggetti non titolari di partita Iva, l’art. 11, co. 2 del D.L. 66/2014, a decorrere dall'1.10.2014, ha limitato la presentazione dei modelli F24 cartacei presso banche, uffici postali o Agenti della Riscossione a quelli che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- non contengono crediti utilizzati in compensazione;
- le somme da versare non superano complessivamente i 1.000,00 euro.
Con il D.L. 193/2016 viene ripristinata (dal 3.12.2016) la possibilità di presentare i modelli F24 in formato cartaceo, con un saldo finale di qualunque importo, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione.
Sono rimaste, invece, in essere tutte le restanti limitazioni previste dalla norma, in particolare:
- i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni, è di importo pari a zero, devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (F24 on line,F24 web o F24 cumulativo), indipendentemente dal possesso della partita Iva.
I modelli F24 a zero non possono essere presentati:
- in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita Iva;
- avvalendosi dei sistemi di home banking messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento, da parte dei contribuenti sia titolari che non titolari di partita Iva.
I Modelli F24 che contengono uno o più crediti utilizzati in compensazione e un saldo finale maggiore di zero, devono essere presentati esclusivamente in via telematica tramite:
- i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- i sistemi di home banking predisposti dagli intermediari della riscossione convenzionati.
I titolari di partita Iva sono tenuti ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati. Le possibilità di pagamento sono riassunte nella seguente tabella.
F24 on line |
E’ necessario essere registrati ai servizi telematici dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l’Agenzia delle Entrate una convenzione. |
F24 web |
Applicazione che permette di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software, il pagamento avviene con un ordine di addebito sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate. |
F24 cumulativo |
Riservato agli intermediari abilitati ad Entratel per effettuare telematicamente i versamenti dei propri clienti, con addebito sui relativi conti correnti o sul proprio conto corrente. |
Home banking |
Riguarda i sistemi di home/remote banking:
|
Le novità del decreto 50/2017
L’articolo 3, co. 3 del D.L. n. 50 del 24.4.2017, modificando l'art. 37, co. 49-bis, del D.L. 223/2006, ha stabilito che per quanto riguarda i soggetti titolari di partita Iva, l'obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (F24 on line, F24 web o F24 cumulativo) vale per:
- i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA, senza limiti di importo.
L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate si applicava, prima, solo alla compensazione dei crediti Iva (annuali o trimestrali) per importi superiori a 5.000 euro annui.
I contribuenti titolari di partita Iva non possono più avvalersi dei sistemi di home banking delle banche o delle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento quando vi sono compensazioni di:
- crediti Iva (annuali o trimestrali) per importi fino a 5.000,00 euro annui;
- crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP.
Presentazione del modello F 24 a decorrere dal 24 aprile 2017
Soggetti |
Presentazione F24 |
F24 cartaceo |
Servizi telematici AE |
Home Banking |
Soggetti con partita Iva |
F24 senza compensazioni |
NO |
SI |
SI |
F24 con compensazioni con saldo diverso da zero |
NO |
SI |
NO |
|
F24 con saldo zero |
NO |
SI |
NO |
|
Soggetti senza partita Iva Compensazioni e saldo finale positivo |
Solo con i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia |
NO |
SI |
SI |
Soggetti senza partita Iva Compensazioni con saldo finale zero |
Solo con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
|
NO |
SI |
NO |
Soggetti senza partita Iva Saldo a debito senza compensazioni
|
Presentazione della delega anche in modalità cartacea, presso Banche/Poste. Presentazione anche tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. |
SI |
SI |
SI |
Quadro Normativo |
Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 |
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