Definizioni liti tributarie e natura delle somme versate. Chiarimenti AIDC
Pubblicato il 25 ottobre 2024
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La Norma di comportamento n. 226/2024 dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) chiarisce la natura delle somme versate dai contribuenti per definire le controversie tributarie, secondo la Legge di Bilancio 2023. In sintesi, queste somme mantengono la stessa natura del tributo contestato.
Definizione delle controversie tributarie pendenti e normativa
La norma di cui all’articolo 1, comma 186, della Legge 197/2022, disciplina la definizione delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, in cui è coinvolta l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tale disposizione consente ai contribuenti di risolvere le liti tramite il pagamento di una somma equivalente al “valore della controversia” come definito dall’articolo 12 del Decreto Legislativo 546/1992, ossia il tributo contestato al netto di interessi e sanzioni, salvo che la lite riguardi esclusivamente sanzioni, in cui il valore è dato dall’importo di queste ultime. La norma chiarisce che il pagamento richiesto per definire la controversia ha la stessa natura del tributo oggetto della lite, non rappresentando una transazione o una novazione dell’obbligazione fiscale. La Corte di Cassazione, infatti, sottolinea che le sanatorie fiscali, diversamente dalle negoziazioni private, permettono ai contribuenti una scelta autonoma tra risolvere la disputa con un pagamento equivalente al tributo e proseguire nel contenzioso, assumendosi il rischio di esiti sfavorevoli.
Natura di tributo delle somme versate
Secondo l’AIDC le somme versate per risolvere le controversie tributarie mantengono la stessa natura del tributo contestato, confermandosi come imposte e non assumendo una natura diversa.
ESEMPIO: Qualora un contribuente versi un importo pari al tributo oggetto della disputa, tale somma non può essere considerata in alcun modo differente dal tributo stesso, poiché rappresenta precisamente “quanto dovuto per la definizione condonistica,” come espresso dalle Sezioni Unite.
Questa interpretazione esclude che tali somme possano essere qualificate come una “transazione novativa” ossia come un accordo che cambia la natura originaria del tributo; piuttosto, si configurano come pagamenti finalizzati esclusivamente a chiudere la lite in via definitiva, senza mutare l’identità del tributo.
L’AIDC avvalora la propria motivazione ricordando che l’Agenzia delle Entrate, in una situazione analoga regolata dall’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 119 del 2018, aveva già riconosciuto la natura di tributo delle somme versate per la definizione delle controversie. Questo precedente conferma l’interpretazione dell’AIDC, secondo cui le somme corrisposte per chiudere le liti tributarie non modificano la loro natura originaria di tributo, anche quando il pagamento è effettuato per agevolare la conclusione del contenzioso.
Deduzione fiscale e pagamento proporzionale
La natura del pagamento effettuato per la definizione delle controversie tributarie incide direttamente sulla sua deducibilità fiscale. In particolare, le somme versate per chiudere liti relative a imposte deducibili, come l’imposta di registro, potranno essere dedotte; al contrario, non sarà possibile dedurre le somme versate per controversie inerenti a imposte sui redditi, che la normativa stabilisce come indeducibili.
Anche nei casi in cui il pagamento per definire la lite rappresenti solo una frazione del tributo originario, come nelle adesioni parziali, la natura del versamento resta invariata rispetto al tributo stesso, mantenendo quindi i medesimi criteri di deducibilità o indeducibilità fiscale.
Controversie relative a sanzioni
Infine, l’AIDC conclude la norma di comportamento n. 226 del 23 ottobre 2024 sostenendo che in base al comma 191, dell’articolo 1, della Legge 197/2022, le controversie che riguardano esclusivamente sanzioni non collegate al tributo possono essere definite mediante il pagamento di una frazione delle sanzioni stesse. In questi casi, gli importi versati mantengono la natura di sanzioni, analogamente a quanto avviene per le somme relative ai maggiori tributi. Tale continuità di qualificazione giuridica riflette l'intento del legislatore di preservare la natura originaria delle somme versate, evitando che tali pagamenti possano essere assimilati a transazioni o a modifiche negoziali della sanzione.
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