Definizione agevolata liti tributarie pendenti in scadenza con modello aggiornato
Pubblicato il 30 agosto 2023
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Si avvicina la data del 30 settembre 2023 entro la quale coloro che hanno liti tributarie pendenti con il Fisco possono provvedere alla loro definizione.
L’istituto della definizione agevolata delle liti pendenti fa parte della cosiddetta Tregua fiscale, prevista dalla Legge di bilancio 2023 (art. 1. commi da 186 a 202), i cui termini sono stati successivamente riscritti dal decreto Bollette (Dl. n. 34/2023).
Definizione agevolata delle liti pendenti, come sono cambiati i termini di adesione
Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
NOTA BENE: In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Per il perfezionamento della definizione, la Legge di bilancio 2023 prevedeva:
- da un lato, la presentazione della domanda;
- dall’altro, il pagamento integralmente dell’importo dovuto, oppure della prima rata, se il dovuto supera 1.000 euro, entro il 30 giugno 2023.
Successivamente è intervenuto il cosiddetto Decreto Bollette (Dl n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56/2023), che, tra le altre cose, ha riscritto i termini della Tregua fiscale modificando quelli in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
Pertanto, entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma deve essere presentata, mediante trasmissione telematica, una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, e deve essere effettuato un distinto versamento.
Anche i termini per perfezionare la conciliazione agevolata nonché la rinuncia al ricorso principale o incidentale in Cassazione seguono lo stesso nuovo calendario e sono in scadenza il 2 ottobre 2023.
NOTA BENE: Nell’ambito della definizione delle controversie in cui è parte una Agenzia fiscale (Entrate o Dogane) rientrano anche i ricorsi proposti tardivamente: si tratta di quei contenziosi per i quali il ricorso è stato notificato oltre i termini di impugnazione (60 giorni dalla ricezione dell’atto, prorogati di altri 90 in caso di accertamento con adesione).
Definizione liti tributarie, pagamento rateale
Un’altra novità del decreto Bollette, di cui all’articolo 20, è quella che riguarda il pagamento rateale delle somme dovute al Fisco per la definizione delle liti pendenti al 1° gennaio 2023.
Il provvedimento stabilisce che nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime tre da versare entro:
- il 30 settembre 2023, prima rata;
- il 31 ottobre 2023, seconda rata;
- e il 20 dicembre 2023, terza rata.
NOTA BENE: Il contribuente può, poi, scegliere se continuare con il versamento trimestrale delle restanti rate o optare per il versamento mensile.
In tal caso, se il contribuente sceglie:
- per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno;
- per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento in un massimo di 51 rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.
ATTENZIONE: Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del versamento della prima rata.
È esclusa la compensazione.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà, comunque, luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
In conclusione, quindi, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il 30 settembre 2023 (che slitta al 2 ottobre). I codici tributo da utilizzare sono stati istituti con la risoluzione n. 6/2023.
Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Nuovo modello di istanza per la definizione delle liti fiscali pendenti
Le novità del Decreto Bollette sono state recepite dal nuovo modello di adesione, i cui termini sono stati ridefiniti dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 250755 del 5 luglio 2023 (si legga anche il post: “Definizione liti con il Fisco: nuovo modello di domanda”).
L’Agenzia delle Entrate nella sezione ad hoc del sito, per quanto riguarda la “Compilazione e invio” specifica che:
- il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati (DPR n. 322/1998);
- i soggetti incaricati della trasmissione telematica sono obbligati a rilasciare all'interessato una copia cartacea del modello predisposto telematicamente, nonché copia dell'attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate;
- fino al 30 settembre 2023 è possibile inviare le domande per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, compilate mediante il software "Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti";
- i file contenenti le istanze da trasmettere devono essere successivamente predisposti con le applicazioni "Entratel" e "File Internet" presenti all'interno della piattaforma "Desktop Telematico" mediante le funzionalità, rispettivamente, "Documenti - Autentica singolo file" e "Documenti - Prepara file".
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