Definizione degli accertamenti, istruzioni per la procedura

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Definizione degli accertamenti, istruzioni per la procedura

In attuazione dell’art. 1, commi 179-185, L. n. 197/2022, è stato pubblicato il provvedimento n. 27663 del 30 gennaio 2023 recante chiarimenti circa la definizione agevolata delle sanzioni relative ad atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Entrate (detta anche regolarizzazione).

Si dispone che, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, si applicano le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del D.lgs. n. 218/1997 nella misura di un diciottesimo del minimo previsto per gli accertamenti con adesione relativi a:

  • processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
  • avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
  • inviti al contradditorio notificati entro il 31 marzo 2023.

Il beneficio della riduzione delle sanzioni si applica anche ai pagamenti in acquiescenza, eseguiti entro il termine per fare ricorso, per gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, comunque entro il 31 marzo 2023.

Inoltre, risultano agevolabili gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

Procedura di regolarizzazione

Il provvedimento 27663/2023 specifica come avviene la regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero.

E’ richiesto che l’intero importo o la prima rata siano versati entro il termine per la proposizione del ricorso.

Per quanto riguarda la rateazione, sono previste venti rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

NOTA BENE: Rimane ferma la possibilità di definizione, in acquiescenza o adesione, secondo le norme ordinarie che ammettono la compensazione nel modello F24.

Invece, la regolarizzazione di cui al provvedimento in parola:

  • esclude la possibilità di utilizzare la compensazione;
  • non si applica agli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, DL n. 167/1990).

Assistenza da parte dell’Agenzia

Interessante quanto contenuto nel punto 3.2 dell’atto dove si dice che gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.

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