Definizione agevolata liti tributarie pendenti, possibile il piano rateale mensile
Pubblicato il 18 maggio 2023
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Durante l’iter di conversione in legge del decreto Bollette sono stati approvati alcuni emendamenti di natura fiscale, tra i quali uno che interessa la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.
Il 17 maggio 2023 è iniziato alla Camera dei Deputati la discussione del Decreto Legge n. 34 del 2023 per la sua conversione in legge.
Diverse le novità inserite al testo originario, alcune delle quali hanno riguardato la cosiddetta “Tregua fiscale” e, nello specifico, la possibilità per chi ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti con il Fisco di rivedere il proprio piano di pagamento rateale.
NOTA BENE: Le modifiche presentate dovranno essere approvate in via definitiva dalla Camera e dal Senato entro la scadenza del 29 maggio 2023.
Vediamo, ora, in sintesi le caratteristiche originarie della definizione agevolata delle liti pendenti introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (in alcuni punti già rivista dalla prima versione del Decreto Bollette) e le previsioni della nuova opzione per il pagamento rateale proposte durante il percorso di conversione in legge.
Legge di bilancio 2023, definizione agevolata liti pendenti
Tra le misure della cosiddetta “Tregua fiscale” previste dalla Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, anche la possibilità accordata al contribuente di definire le liti pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, che vedono coinvolte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli presentando un’apposita domanda ed effettuando il pagamento di somme calcolate in base al valore e allo stato della controversia, al netto di sanzioni e interessi (art. 1, commi da 186 a 202, Legge n. 197/2022).
Nello specifico, è stabilito il pagamento dei seguenti diversi importi:
- 90% del valore della lite, se il ricorso pendente è iscritto in primo grado;
- 40% del valore della lite, se l’Agenzia è risultata soccombente nella pronuncia di primo grado;
- 15% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di secondo grado.
- 5% del valore della lite pendenti innanzi alla Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio;
- 15% del valore della lite per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, se l’Agenzia è soccombente nell’ultima o unica pronuncia;
- 40% del valore della lite per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, nei casi diversi dal precedente.
Per il perfezionamento della definizione, la Legge di bilancio 2023 prevede:
- da un lato, la presentazione della domanda;
- dall’altro, il pagamento integralmente dell’importo dovuto, oppure della prima rata, se il dovuto supera 1.000 euro, entro il 30 giugno 2023.
Decreto Bollette, novità sui termini per la definizione delle liti pendenti
Con l’approvazione del Decreto Bollette da parte del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2023, si è riscritto il calendario della Tregua fiscale.
Nello specifico, sono stati rivisti i termini relativi ai versamenti degli importi relativi alla definizione agevolata delle controversie tributarie, prevedendo uno “slittamento” in avanti.
In particolare, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti pendenti e per il pagamento del primo o unico versamento viene posticipato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.
In base a tale prima modifica, sarà possibile versare sempre 20 rate di pari importo con le prime tre (non più trimestrali), ma entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023.
Le successive rate scadranno, invece, entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.
Emendamenti Decreto Bollette, nuovo piano rateale per le somme oltre i 1.000 euro
Con l’approvazione dell’emendamento da parte delle Commissioni Finanze e Affari sociali della Camera del 17 maggio 2023, viene ripensato il piano rateale previsto nel caso in cui le somme dovute superino i 1.000 euro.
Nello specifico, il contribuente può scegliere – una volta versate le prime tre rate del 2023 – di portare la dilazione a 51 rate mensili di pari importo, con scadenza entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.
In pratica, quindi, il correttivo modifica l’attuale piano di rateazione prevedendo che il contribuente, che presenta domanda entro la scadenza del 30 settembre 2023, possa scegliere di versare le somme dovute nei seguenti due modi:
- 20 rate trimestrali;
- 51 rate mensili, successive alle prime tre rate, a partire dal 1° gennaio 2024.
I vantaggi per chi deve pagare si individuano nel fatto che si potranno in tal modo pagare rate ridotte, con minori interessi di dilazione, anche se con scadenze più ravvicinate (mensili e non più trimestrali).
Per quanto riguarda l’Erario, invece, con la precedente dilazione a 20 rate il debito veniva saldato in cinque anni (4 rate per anno), mentre con la nuova misura il totale dovuto verrà incassato in meno tempo.
ATTENZIONE: La conferma del passaggio ad un piano di scadenze mensili delle somme dovute per beneficiare della definizione agevolata delle liti pendenti per gli importi superiori a 1.000 euro arriverà entro il 29 maggio.
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