Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione
Pubblicato il 29 novembre 2024
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La declaratoria di estinzione del processo collegata al deposito della domanda di definizione agevolata e al versamento degli importi dovuti (o della prima rata) è una scelta legittima e non irragionevole del Parlamento.
E' quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 189 del 28 novembre 2024, nel pronunciarsi rispetto alla legittimità dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022 in tema di definizione agevolata.
Definizione agevolata liti fiscali: norme conformi alla Costituzione
La norma in esame prevede che, nelle controversie tributarie pendenti a qualsiasi stato e grado del procedimento, il processo venga dichiarato estinto qualora sia stata già fissata la data per la decisione, nel caso di deposito della domanda di definizione agevolata. Inoltre, si prevede che la dichiarazione di estinzione abbia effetto immediato, prima e in pendenza del termine concesso all'amministrazione finanziaria per valutare l'eventuale diniego della domanda.
Tale previsione - ha precisato la Consulta - mira a favorire la rapida risoluzione delle controversie tributarie pendenti e a incentivare i pagamenti non ancora effettuati, senza tuttavia precludere il diritto di azione o difesa dei contribuenti. Inoltre, la norma non viola la parità delle parti nel processo, poiché non limita ingiustificatamente i diritti dei soggetti coinvolti.
Ma veniamo ai dettagli della decisione.
Le questioni di legittimità costituzionale
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimità sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e del Lazio.
Secondo i giudici rimettenti, l'applicazione della norma censurata avrebbe potuto precludere o limitare il diritto di difesa dei contribuenti, in quanto avrebbe imposto modalità alternative di risoluzione delle controversie, che, secondo i ricorrenti, non garantivano pienamente le garanzie di un processo uguale.
La decisione della Corte costituzionale
La Corte Costituzionale, dopo aver esaminato le argomentazioni presentate, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 della Costituzione.
Diritto di difesa e principio del giusto processo
La Corte ha ritenuto che la norma in esame non violasse i principi costituzionali invocati dai ricorrenti.
In primo luogo, i giudici Costituzionali hanno ricordato che la disciplina della definizione agevolata, prevista dai commi 186-205 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, deve essere interpretata nel contesto degli interventi strutturali previsti dal PNRR e dal Piano nazionale degli investimenti complementari. Essa nasce come risposta alla situazione critica del contenzioso tributario.
In tale contesto, l'estinzione immediata delle liti fiscali, anche con il pagamento della sola prima rata, risulta in armonia con gli obiettivi del legislatore, poiché evita la paralisi dei processi, rientrando nell'ampia discrezionalità legislativa, salvo manifesti motivi di irragionevolezza.
La Consulta, ciò posto, ha escluso che la definizione agevolata comprometta il diritto di difesa o la possibilità di esercitare il diritto di azione in sede giuridica: la norma non impedisce ai contribuenti di contestare le proprie pretese fiscali, in quanto rimangono disponibili altri mezzi legali, come la presentazione di un ricorso.
Discrezionalità del Legislatore
Inoltre, la possibilità di risolvere i contenziosi tributari mediante una definizione agevolata rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale ha la facoltà di adottare strumenti di politica fiscale per risolvere le controversie tributarie in modo più efficiente, soprattutto quando tali strumenti mirano a incentivare la regolarizzazione della posizione fiscale dei contribuenti.
Credito tributario residuo
In relazione, poi, al caso in cui la dichiarazione di estinzione del processo avvenga a seguito del pagamento della sola prima rata, la Corte ha escluso che ciò comporti la cancellazione del credito tributario residuo.
Infatti, l'articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022 prevede il rinvio a disposizioni normative che consentono la nuova iscrizione a ruolo degli importi non pagati, con l'aggiunta di interessi e sanzioni.
L’importo eventualmente non versato, ossia, ben potrà essere recuperato dall’amministrazione finanziaria.
Principio di capacità contributiva
La sentenza ha altresì escluso la violazione del principio di capacità contributiva, rilevando che la disciplina della definizione agevolata è conforme ai presupposti economici sui quali si basano le rispettive imposizioni fiscali.
Per la Corte, i commi da 187 a 190 dell'articolo 1 della Legge n. 197 del 2022 stabilizzano l'importo da versare per ottenere la definizione agevolata, in modo coerente con i presupposti economici delle rispettive imposizioni fiscali, rispettando così il principio di eguaglianza tributaria.
Del resto, la scelta di introdurre la definizione agevolata è stata promossa dal legislatore, poiché essa consente di ottenere un rapido introito finanziario, sebbene inferiore a quello che sarebbe normalmente dovuto, e favorisce la riduzione del contenzioso fiscale.
La disciplina in esame, in altri termini, non costituisce un intervento contrario al valore costituzionale del dovere tributario, né danneggia il sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.
Conclusioni della Consulta
In conclusione, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della norma esaminata, respingendo le obiezioni sollevate dai giudici rimettenti: la scelta legislativa di prevedere la definizione agevolata non viola i principi costituzionali, poiché non ostacola l'accesso alla giustizia e non compromette il diritto di difesa.
Secondo la Consulta, la risoluzione delle controversie fiscali attraverso l'istituto della definizione agevolata è una prerogativa del legislatore, che può decidere le modalità più appropriate per la gestione dei contenziosi tributari, in quanto non comporta un'ingiustificata limitazione dei diritti dei contribuenti.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del Caso | Questione Dibattuta | Soluzione della Corte |
---|---|---|
La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022 riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie. | Se la norma sulla definizione agevolata delle liti fiscali è in linea con la Costituzione e se le modalità di definizione agevolata violano il diritto di difesa e i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva. | La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità, confermando che la definizione agevolata non viola i diritti costituzionali. Ha escluso che pregiudichi il diritto di difesa e ha ritenuto che rientri nella discrezionalità del legislatore. Ha inoltre confermato che non c'è violazione del principio di capacità contributiva. La norma è stata considerata compatibile con i principi costituzionali. |
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