Liti tributarie, ampliati i termini della definizione agevolata

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Liti tributarie, ampliati i termini della definizione agevolata

Ampliato l'ambito di applicazione della nuova definizione agevolata per le liti pendenti in Cassazione: tolto il riferimento alle cause pendenti al 15 luglio 2022, la sanatoria si applica ai giudizi in corso per i quali il ricorso per cassazione è notificato alla controparte entro il 16 settembre 2022.

E' quanto previsto in un ultimo emendamento inserito nel decreto Aiuti bis, il cui ddl di conversione ha ricevuto ieri l'ok del Senato per passare ora all'altro ramo del Parlamento.

Definizione agevolata liti: tolto il riferimento al 15 luglio

L'emendamento interviene a modificare la recente Legge n. 130/2022 di riforma della giustizia e del processo tributari per quel che concerne, in particolare, il nuovo strumento della definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione.

La misura era espressamente riferita alle cause pendenti alla data del 15 luglio 2022.

Con l'ultima modifica, viene soppresso il riferimento a tale ultima data, cosicché la definizione agevolata si applica a tutte le liti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, nelle quali l'Amministrazione finanziaria sia risultata integralmente o parzialmente soccombente nei precedenti gradi di giudizio.

Controversie tributarie pendenti, individuazione

Da segnalare che per controversie tributarie pendenti si intendono espressamente quelle per le quali il ricorso per cassazione è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge (vale a dire venerdì 16 settembre 2022) purché, alla data della presentazione della domanda di rottamazione, non sia intervenuta una sentenza definitiva.

Per accedere alla definizione agevolata, quindi, occorre notificare il ricorso in Cassazione entro dopodomani.

Si rammentano, a seguire, i termini della sanatoria.

In primo luogo, le controversie sono definite su domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, mediante pagamento di una percentuale, variabile a seconda dell'importo del contenzioso, che tenga però conto delle somme già versate.

Nel dettaglio, si prevede che:

  • per le cause di valore non superiore a 100mila euro, in cui l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione avviene previo pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia;
  • per le cause di valore non superiore a 50mila euro, in cui l'Agenzia delle entrate risulta soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito, previo pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.

Aderendo alla rottamazione si ha la contestuale rinuncia a ogni eventuale pretesa di equa riparazione e, in ogni caso, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

L'emendamento, per finire, interviene anche con riferimento al transito dei magistrati ordinari che abbiano optato per la giurisdizione tributaria, prevedendo espressamente che "La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito".

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