Definizione agevolata dei ruoli: i chiarimenti dell’Agenzia

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Definizione agevolata dei ruoli: i chiarimenti dell’Agenzia

La definizione dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 fino al 2016, è stata introdotta dal decreto legge collegato alla Legge di Bilancio 2017 (articolo 6, D.L. 193/2016 relativo alla definizione agevolata). La norma, come ormai noto, offre ai contribuenti la possibilità di estinguere i propri debiti iscritti a ruolo mediante il pagamento di capitale e interessi (più aggio e spese per le procedure esecutive e per la notifica), senza versare sanzioni e interessi di mora. Sull’argomento è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2 dell’8 marzo 2017 che ha fornito interessanti chiarimenti e precisazioni per la corretta applicazione della disciplina relativa ai carichi oggetto della definizione agevolata. 

Ambito temporale di applicazione

La richiesta di definizione agevolata può essere presentata (entro il 31 marzo 2017, ma è probabile che vi sia una proroga al 21 aprile 2017) con riferimento ai carichi che risultano affidati all'agente della riscossione (Equitalia e Riscossione Sicilia Spa) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Una condizione essenziale per poter effettuare la rottamazione è che il carico da definire (al netto degli eventuali pagamenti già effettuati e degli eventuali sgravi) sia stato affidato entro il 31 dicembre 2016, pur non essendo, entro lo stesso termine, stata notificata la relativa cartella di pagamento. In merito l’agente della riscossione ha già provveduto entro il 28 febbraio 2017 a comunicare al debitore tramite posta ordinaria l’esistenza di ruoli a suo carico affidati entro il 31 dicembre 2016.

Cosa si può definire

Secondo la normativa, il debitore ha la possibilità di definire in maniera agevolata anche singoli carichi iscritti a ruolo, non essendo obbligato a definire tutti i carichi. L’Agenzia con la circolare chiarisce il significato da attribuire al termine "carico" utilizzato dal legislatore.

In particolare per “carico” si intende una singola partita di ruolo, ovvero l'insieme delle singole voci (tributo, sanzioni, interessi, ecc.) relative ad uno specifico debito del contribuente, partita che ai fini della rottamazione non può essere frazionata. Il contribuente può scegliere se definire tutti o alcuni dei carichi e, per fruire dei benefici previsti dalla legge, una volta scelto il carico da rottamare, dovrà pagare tutti gli importi compresi nella partita di ruolo (ovviamente tranne sanzioni e interessi di mora).

Per i carichi affidati sulla base di avvisi di accertamento esecutivo valgono gli stessi principi riferiti alla riscossione mediante ruolo, in quanto, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’art. 29 del Decreto Legge n. 78 del 2010, le norme relative al ruolo e alla cartella di pagamento sono estese, quando non diversamente previsto, alla riscossione coattiva da accertamento esecutivo.

Con l’espressione “carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016” la norma intende delimitare, sotto il profilo temporale, i carichi che possono formare oggetto della definizione agevolata, in funzione del momento in cui gli stessi sono stati affidati agli agenti della riscossione per il relativo recupero coattivo, vale a dire nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.

Dal tenore letterale della norma che utilizza il termine “affidati”, si evince che il legislatore intende riferirsi a quei carichi che sono stati trasmessi all’Agente della riscossione e, quindi, usciti dalla disponibilità dell’Ente creditore.

Carichi costituiti solo da sanzioni

E’ consentito al debitore estinguere il debito contenuto nei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2016 corrispondendo:

  • le somme dovute a titolo di capitale ed interessi;
  • le somme dovute a titolo di remunerazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, senza il versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni comprese in detti carichi e degli interessi di mora.

La disposizione normativa sembra avere come riferimento la situazione che ricorre di più, ovvero in cui il carico è costituito da tributi, interessi e sanzioni affidati dall’Ente creditore.

Esistono tuttavia carichi in cui sono comprese solo somme dovute a titolo di sanzione (e quindi, che non comprendono anche le somme affidate a titolo di capitale e interessi).

Tale tipologia di carichi può formare oggetto di definizione agevolata?

Come si evince dalla circolare, sul punto interviene il comma 10 dell’art. 6, il quale elenca i carichi esclusi dalla definizione agevolata. La lett. e-bis), inserita nel comma 10 in sede di conversione del Decreto Legge. n. 193 del 2016, dispone che sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione recanti:

  • le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali”.

Da ciò si può desumere che il legislatore ha voluto comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie.

Per poter beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto al pagamento delle sole somme spettanti all’Agente della riscossione.

Nei casi residuali in cui non risultasse dovuto alcun importo nemmeno all’Agente della riscossione, il debitore, per avvalersi efficacemente della definizione, deve comunque effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso e, a tal fine, attivarsi presentando entro la scadenza la dichiarazione di adesione all’Agente della riscossione.

Carichi esclusi dalla definizione

La norma prevede un elenco dove vengono indicati i carichi per i quali non è possibile la definizione agevolata (comma 10, articolo 6 del decreto 193/2016). La circolare delle Entrate relativamente a tale elenco effettua alcuni chiarimenti. Sebbene non espressamente annoverati tra quelli non rottamabili, devono ritenersi tali anche i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell'Ue, in uno Stato estero aderente alla Convenzione Ocse/CoE o in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione. Tali somme sono non definibili, in quanto non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano.

Tra i carichi esclusi vi sono anche quelli che recano le sanzioni amministrative non tributarie. L'Agenzia precisa che devono ritenersi non tributarie e, quindi, non definibili:

  • le sanzioni amministrative che non rientrano nell'alveo della giurisdizione tributaria (ad esempio, quelle relative all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato e quelle irrogate nei confronti dei soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici).

Le sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, hanno natura amministrativo-tributaria dal 1° gennaio 2007, pertanto sono escluse dalla definizione agevolata qualora il relativo procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dalla predetta data.

Perfezionamento della definizione

La definizione agevolata si perfeziona e il debito si estingue in seguito al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute. Non determinano il perfezionamento della definizione agevolata:

  • la mera presentazione della relativa istanza all'agente della riscossione
  • il versamento della prima rata (in caso di pagamento rateale).

Vi è un caso in cui il perfezionamento si ha con la presentazione della dichiarazione di adesione ovvero quando il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali dei carichi, abbia già integralmente versato quanto sufficiente per perfezionare la definizione agevolata.

Nella ipotesi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'importo dovuto, la definizione agevolata non si realizza, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza (sospesi in seguito alla presentazione dell’adesione) e prosegue l'attività di riscossione, senza la possibilità di rateizzare il pagamento del debito.

Gli eventuali versamenti effettuati, pur non producendo l'estinzione totale del debito, sono comunque acquisiti a titolo di acconto degli importi compresi nel carico.

Precedenti dilazioni di pagamento

La circolare n. 2 effettua una importante precisazione relativamente al rapporto tra la disciplina della definizione agevolata e quella relativa alla dilazione di pagamento (art.19, DPR 602/1973).

E’ consentito dalla legge rottamare anche i debiti per i quali, alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 (24 ottobre 2016), fosse già in corso una rateizzazione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, le rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospese fino al 31 luglio 2017.

L'Agenzia si sofferma sulla possibilità, per il contribuente, di riprendere il versamento dilazionato degli importi dovuti nel caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata.

Al 31 luglio 2017 si possono avere differenti situazioni:

  • è stata pagata correttamente la prima o unica rata relativa alla definizione agevolata  e la dilazione accordata in precedenza è automaticamente revocata;
  • non è stata correttamente pagata la prima o unica rata della definizione agevolata, conseguentemente la definizione è inefficace, il debito non può essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'agente della riscossione, ma il debitore potrà riprendere (entro il 31 luglio) i versamenti relativi alla precedente dilazione.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una delle rate successive alla prima:

  • la definizione agevolata diventa inefficace e il debito non può più essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateizzazione da parte dell'agente della riscossione;
  • il debitore non può neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione che, a causa del versamento della prima rata relativa alla definizione agevolata, viene  automaticamente revocata.

Carichi oggetto di giudizio

Possono essere oggetto della definizione anche i carichi per i quali sia in corso un giudizio rispetto ai quali il debitore, presentando la dichiarazione di adesione alla definizione, assume l'impegno a rinunciare allo stesso.

Da punto di vista sostanziale rileva il perfezionamento della definizione che determina, rispetto ai giudizi in corso, la cessazione della materia del contendere (qualora il carico definito riguardi l'intera pretesa oggetto di controversia), con conseguente estinzione del giudizio.

Gli effetti del perfezionamento della definizione agevolata prevalgono inoltre sugli effetti della pronuncia giurisdizionale eventualmente già emessa.

L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere si determina anche se il debitore ha omesso di assumere formalmente l'impegno a rinunciare al giudizio nella dichiarazione di adesione alla definizione, a condizione, però, che provveda al pagamento di quanto necessario ai fini del perfezionamento della stessa.

Qualora il carico affidato all'agente della riscossione non rechi l'intera pretesa tributaria, e quindi, la definizione agevolata abbia riguardato (e si sia perfezionata) solo per una parte del debito del contribuente, persiste l'interesse alla decisione nel merito della lite (si pensi ad esempio, alle ipotesi di riscossione frazionata nella misura dei 2/3 a seguito della soccombenza del ricorrente nel giudizio di primo grado e a quella di soccombenza parziale).

Non è prevista alcuna sospensione dei termini processuali e dei giudizi potenzialmente interessati dalla definizione agevolata, di conseguenza potrebbe verificarsi che venga emessa una pronuncia esecutiva prima della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata o nel periodo intercorrente tra la presentazione della dichiarazione e il perfezionamento della definizione.

In relazione all’esecuzione della sentenza favorevole al contribuente, il comma 2 dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che:

  • Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”.

A causa dei tempi richiesti per l’esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, può  accadere che l’Agente della riscossione abbia un carico già oggetto di un provvedimento giurisdizionale di annullamento, a seguito del quale non è stato effettuato lo sgravio. Considerato che la definizione agevolata concerne i crediti che l’Agente della riscossione ha in carico, è ammessa l’adesione del debitore anche nelle ipotesi innanzi prospettate qualora ne abbia interesse, che può derivargli essenzialmente dalla circostanza che si tratta di una sentenza non definitiva che potrebbe essere riformata a seguito di impugnazione.

A tal proposito, non va trascurato, infatti, che il procedimento della definizione agevolata presuppone la rinuncia del debitore al contenzioso e quindi anche agli effetti delle eventuali pronunce giurisdizionali emesse.

Richieste di rinvio della trattazione della controversia

Se il carico definito abbia ad oggetto l’intero valore in contestazione, qualora il contribuente dichiari di aver aderito alla definizione agevolata e chieda un rinvio della trattazione della controversia, l’Ufficio di norma non è opportuno che si opponga, salvo che la richiesta risulti dilatoria, come nei seguenti esempi:

  • il carico oggetto della controversia tributaria pendente non rientra tra quelli per i quali è possibile la definizione;
  • l’udienza per la trattazione è fissata in una data successiva rispetto al termine entro il quale il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione e non viene documentata la presentazione;
  • la dichiarazione è già stata presentata e l’udienza per la trattazione è fissata in una data successiva rispetto al termine entro il quale il contribuente è tenuto al pagamento in un’unica soluzione o, in caso di opzione per il pagamento rateale, qualora il contribuente non risulti in regola con i pagamenti.

Quadro Normativo

Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016

Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 dell’8 marzo 2017

D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973

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