Deducibilità dei ratei di mutuo pagati come mantenimento dell’ex

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Deducibilità dei ratei di mutuo pagati come mantenimento dell’ex

Precisazioni della Corte di cassazione in ordine al contenuto dell’art.10, comma 1, lettera c) del TUIR, in tema di imposte dirette.

L’assegno di mantenimento periodico, corrisposto da un coniuge all’altro in conseguenza di separazione legale è onere deducibile, nella misura risultante dal provvedimento dell’autorità giudiziaria o dall’accordo di separazione.

Questo, sulla base del tenore letterale dell’art. 10, comma 1, lettera c) del TUIR che espressamente indica come deducibili dal reddito: “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.

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Tale disposizione non impedisce, bensì consente, al coniuge tenuto al mantenimento, di adempiere alla propria obbligazione versando al terzo creditore le rate del mutuo a carico dell’altro coniuge e maturando, in ambito fiscale, il diritto alla deduzione, dal proprio reddito, dei relativi esborsi, entro il limite del valore dell’assegno di mantenimento.

Parimenti, costituiscono oneri deducibili i ratei del mutuo sull’abitazione intestata all’altro coniuge o cointestata, pagati dal coniuge in ottemperanza al patto di accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal Tribunale, laddove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge “debole”.

Sono i principi enunciati dalla Quinta sezione della Corte di cassazione, con ordinanza n. 5984 del 4 marzo 2021.

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