Decreto Superbonus è legge. Novità per barriere architettoniche

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Decreto Superbonus è legge. Novità per barriere architettoniche

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio la Legge n. 17 del 22 febbraio 2024, di conversione del Decreto legge n. 212 del 29 dicembre 2023, recante “misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”.

L'Ufficialità arriva dopo che martedì 20 febbraio 2024, l’Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il Ddl n. 1005 di conversione in legge del Decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali del Superbonus.

La legge di conversione del cosiddetto Decreto Superbonus non presenta modifiche rispetto al testo approvato nel Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023. Per un approfondimento si rinvia al post:Decreto Superbonus. Salvi i lavori non ultimati”.

NOTA BENE: Sulla stessa GU del 27 febbraio è stato ripubblicato anche il testo del Decreto Legge n. 212/2023, convertito, senza modificazioni.

Decreto Superbonus nessuna proroga per il 110%

Durante l’iter di conversione del provvedimento erano stati presentati diversi emendamenti, tra cui quello che chiedeva una possibile riapertura dei termini del Superbonus, con la concessione di altri due mesi ai condomini, che al 31 dicembre avevano effettuato lavori per almeno il 70%, per beneficiare della detrazione al 110%.

Il correttivo presentato dalla maggioranza e identico ad altre proposte di altri gruppi parlamentari, è stato, però, ritirato in seguito alle perplessità espresse dal Ministero dell’Economia, che sottolineava come “la misura del Superbonus ha effetti seri e gravi sui conti pubblici e che, come anche già evidenziato dal ministro Giorgetti in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2024, il Governo ha posto in essere tutte le misure possibili nella consapevolezza di dover salvaguardare i saldi di finanza pubblica”.

Al riguardo si consiglia di leggere anche il post:Decreto Salva Superbonus, nessuna modifica”.

NOTA BENE: La scelta del Governo è stata, dunque, quella di porre fine alla stagione del Superbonus, prevedendo unicamente delle misure volte a tutelare gli acquirenti dei crediti a Stato di avanzamento lavori (SAL) e un contributo (ancora non definito bene) per consentire la chiusura dei cantieri in corso d’opera.

Salva Superbonus, la legge di conversione

Il Ddl di conversione in legge si compone di quattro articoli, che confermano integralmente i contenuti del Decreto Legge n. 212/2023.

L'articolo 1, comma 1, riguarda le detrazioni spettanti per interventi Superbonus, stabilendo che non sono soggette a recupero nel caso in cui l'intervento non venga ultimato, se fino al 31 dicembre 2023 è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il comma 2 prevede un contributo specifico per cittadini con reddito fino a 15.000 euro e uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento entro la stessa data.

L'articolo 2 estende il divieto di fruizione indiretta dell'agevolazione agli interventi di demolizione e ricostruzione in zone sismiche non richiesti entro il 30 dicembre 2023. Inoltre, si introduce l'obbligo di stipula di un contratto di assicurazione a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023.

L'articolo 3 modifica le detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, limitandole agli interventi su scale, rampe e ascensori, e richiedendo pagamenti tramite bonifico parlante e asseverazione da parte di tecnici abilitati.  Di fatto, con tale articolo cambia volto il bonus 75% per l’eliminazione del bonus barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Infine, l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore, prevista per il 30 dicembre 2023 (valida anche nella conversione).

Decreto Superbonus, salvi i lavori col 110% certificati entro il 31 dicembre 2023

L’obiettivo del Governo è quello di tutelare unicamente i cessionari delle agevolazioni fiscali cedute a SAL. Infatti, è disposto che i SAL da Superbonus ceduti o scontati e relativi ad interventi per lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. In questo caso si deroga al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla norma (doppio salto di prestazione energetica).

Inoltre, viene previsto un contributo, che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, di cui non è ancora specificata l’entità da riconoscere ai contribuenti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro e che abbiano raggiunto uno Stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023 (articolo 1, comma 2).

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge (dunque entro il 28 febbraio 2024), dovrà essere emanato un decreto del MEF che definirà criteri e modalità di erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Zone terremotate, modificata la norma sulle eccezioni

Il Superbonus 110% nelle zone colpite dal sisma rimarrà invariato fino al 31 dicembre 2025. Non è prevista nessuna riduzione di percentuale per il 110% applicato agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Tuttavia l’articolo 2 del Decreto Superbonus modifica la disciplina delle eccezioni prevista dal Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni), sancendo che dal 30 dicembre 2023, le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del citato Decreto Cessioni si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

ATTENZIONE: Pertanto, è esteso il divieto generale di fruizione indiretta dell'agevolazione, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo.

Bonus barriere architettoniche, novità

Molto importanti le novità che l’articolo 3 del Decreto legge n. 212/2023 ha disposto in materia di barriere architettoniche. In particolare, ha introdotto alcune modifiche e limitazioni di un certo rilievo alla disciplina delle detrazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del Decreto Rilancio.

ATTENZIONE: Pertanto, a partire dal 30 dicembre 2023, viene ristretto l'ambito oggettivo dell'agevolazione che potrà essere utilizzata solo per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Inoltre, altre modifiche importanti riguardano:

  • il pagamento delle spese che dovrà essere effettuato mediante bonifico parlante;
  • il rispetto dei requisiti richiesti per l'accesso alla detrazione che dovrà risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;
  • la disciplina delle opzioni alternative.

In definitiva, dunque, il Decreto legge n. 212/2023 prevede:

  • che le opzioni alternative sul bonus 75% possono essere utilizzate senza limitazioni solo fino al 31 dicembre 2023;
  • che le opzioni alternative sul bonus 75% possono essere utilizzate oltre il 31 dicembre 2023 (e fino al 31 dicembre 2024) solo da:
    • condomini, per quanto riguarda interventi su parti comuni di edifici a prevalenza residenziale;
    • persone fisiche, per interventi su unifamiliari o unità abitative all'interno di edifici plurifamiliari (con alcune specifiche condizioni).

Sono fatti salvi e, quindi, potranno utilizzare bonus e cessione nella versione antecedente al Decreto Superbonus gli interventi per cui entro il 29 dicembre 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (ove necessario) prima del 29 dicembre 2023;
  • risultino avviati oppure su cui ci sia un accordo tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato pagato un acconto (per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo).
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