Decreto Superbonus. Salvi i lavori non ultimati
Pubblicato il 08 gennaio 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Nessun recupero del Superbonus del 110% (o 90%) anche con lavori ancora da ultimare oltre il termine di scadenza dell'agevolazione o per il mancato raggiungimento del miglioramento delle due classi energetiche.
Sono contenute in un provvedimento ad hoc – il decreto-legge n. 212 del 29 dicembre 2023 – le previste misure, oggetto di discussione nel Consiglio dei Ministri del 28 dicembre, per salvare il Superbonus del 110% in caso di lavori non terminati o se non si sono raggiunti i miglioramenti delle due classi energetiche.
Vediamo con ordine le disposizioni contente nel decreto legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, ed in vigore dal 30 dicembre.
Bonus edilizi
Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'art. 119, DL 34/2020 per le quali è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (art. 121 del medesimo decreto), sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero qualora non siano stati ultimati i lavori, anche se tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche.
Quindi, in caso di avvio dei lavori e in presenza di asseverazione entro il 31 dicembre 2023, sarà possibile non perdere il beneficio del 110%. Questo anche se i lavori non risultano terminati.
Superbonus e contribuenti con reddito inferiore a 15.000 euro
L’articolo 1, comma 2 del Dl n. 212/2023 contiene una misura per tutelare i cittadini con i redditi più bassi e consentire loro di concludere i lavori del Superbonus 110%.
Si dispone la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento (ISEE) non superiore a 15.000 euro qualora abbiano realizzato lavori relativi al Superbonus pari almeno al 60% entro il 31 dicembre 2023.
Va detto che per i dettagli occorre attendere le modalità che saranno definite con decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze.
Inoltre:
- l'Agenzia delle Entrate comunicherà, con un apposito provvedimento, in che modo il contributo verrà erogato;
- il beneficio non concorre alla formazione della base imponibile.
Novità per cessione del credito
Il Dl n. 212/2023 pone una limitazione riguardate la cessione del credito d’imposta.
Infatti viene escluso che sia possibile procedere alla cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
Obbligo assicurativo
Inoltre, i contribuenti che si avvalgono della detrazione del Superbonus, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30/12/2023 saranno tenuti a stipulare un contratto assicurativo che dovrà coprire i danni cagionati ai relativi immobili da eventi naturali e catastrofali.
L’obbligo assicurativo va effettuato entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei benefici.
Barriere architettoniche
Stante l’utilizzo in modo improprio del bonus barriere architettoniche, il Governo riduce l’ambito oggettivo.
Si dispone, infatti che la detrazione dall'imposta lorda per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 viene riconosciuta per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche che riguardino esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Eliminato, dunque il riferimento agli infissi.
Inoltre, viene richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con “bonifico parlante”, e va prodotta apposita asseverazione che accerti il rispetto dei requisiti necessari.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: