“Decreto Sud”: principali misure per lo sviluppo dell’impresa nel Meridione
Pubblicato il 07 settembre 2017
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Nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2017 è stata pubblicata la Legge di conversione n. 123 del 3 agosto 2017 del cosiddetto Decreto per il Mezzogiorno (D.L 91 del 20 giugno 2017). Il decreto prevede una serie di misure per la nascita e lo sviluppo dell’imprenditoria al Sud tra le quali si evidenzia quella prevista all’articolo 1 denominata “Resto al Sud” e finalizzata a promuovere la costituzione di nuove imprese nel Mezzogiorno d’Italia.
Il D.L. 91/2017, che ha subito alcune sostanziali modifiche durante l'iter di conversione in legge, punta al favorire lo sviluppo d’impresa nel Sud Italia per risollevare e sostenere la crescita economica.
Il legislatore, dunque, ha dedicato una specifica misura ai giovani meridionali, denominata “Resto al sud”, per offrire a chi ha delle idee imprenditoriali e non dispone di mezzi propri, la possibilità di avviare una propria attività, favorendo anche il rientro nelle regioni meridionali.
La dotazione per ciascun richiedente è di 50mila euro (estensibile fino a 200mila euro, nel caso di un progetto presentato da più soggetti), dei quali il 35% a fondo perduto ed il restante 65% con un prestito a tasso zero.
Un’altra misura prevista dal decreto per il Mezzogiorno riguarda le zone economiche speciali (Zes) ovvero particolari aree che hanno l’obiettivo di attrarre investimenti esteri o extra-regionali, attraverso incentivi, agevolazioni fiscali, deroghe normative ecc..
Ancora, è presente nel decreto una disposizione relativa alla “Banca delle terre abbandonate o incolte” la quale prevede che i Comuni identifichino:
- i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni;
- i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
- le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico/ricettivo e le relative unità immobiliari che risultano in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino più operative aziende o società da almeno quindici anni.
Questi beni a seguito di bando pubblico possono essere assegnati in concessione, sulla base di un progetto di valorizzazione specifico presentato da giovani (tra i 18 e i 40 anni). Sono ammessi anche progetti che prevedano cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purché conformi alle procedure urbanistiche.
Sono inoltre individuati dal decreto strumenti di semplificazione delle procedure adottate per la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito dei “Patti per lo sviluppo” nelle regioni del Mezzogiorno, che accelerano i tempi e riducono gli oneri a carico delle Amministrazioni centrali.
Tra le misure rivolte alle aziende vi è la proroga al 30 settembre 2018 del termine entro il quale un bene dovrà essere consegnato per usufruire dell’Iperammortamento.
La nuova misura “Resto al SUD”
La disposizione del decreto che merita una particolare attenzione è sicuramente la misura rivolta ai giovani imprenditori “Resto al Sud” con la quale il legislatore intende promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- siano residenti nelle sopra menzionate regioni al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria o entro 120 giorni se sono residenti all’estero;
- non risultino titolari di attività d’impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto, o beneficiari nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità;
- al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
Chi è in possesso dei requisiti e ha una idea imprenditoriale, dovrà presentare una istanza di accesso, assieme alla documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia), che opera come soggetto gestore della misura.
Invitalia curerà inoltre la relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Non andrà considerato il tempo necessario alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste (solo una volta).
La misura agevolativa vede coinvolti altri soggetti come le amministrazioni pubbliche, le università, le associazioni ed enti del terzo settore i quali possono fornire a titolo gratuito (previa comunicazione con il soggetto gestore) servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale.
Tali servizi, in particolare per le amministrazioni pubbliche, svolti nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, dovranno essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Presentazione delle istanze
Le istanze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse previste, dai soggetti che si siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del positivo esito dell'istruttoria, o entro 120 giorni in caso di residenza all’estero, nelle seguenti forme giuridiche:
- impresa individuale;
- società, comprese le società cooperative.
Le società possono essere costituite anche da soci che non sono in possesso dei requisiti anagrafici previsti dalla norma, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo dei componenti, e che non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soci, e tali soci non possono accedere ai finanziamenti.
Nota bene
I soggetti che risultano beneficiari dell’agevolazione devono mantenere la residenza nelle regioni interessate dal progetto per tutta la durata del finanziamento. Le imprese e le società devono invece avere per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa in una delle suddette regioni.
Ogni soggetto che propone domanda riceve un finanziamento che può arrivare fino ad un massimo di 50 mila euro. Se l’istanza viene presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria (includendo anche le società cooperative), l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 50 mila euro per ciascun socio richiedente, in possesso dei requisiti previsti dalla norma di accesso al finanziamento, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sulla disciplina degli aiuti de minimis.
Il finanziamento del progetto
I finanziamenti sono così articolati:
- 35% a titolo di contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura (Invitalia);
- 65% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito secondo delle modalità che dovranno essere definite da una apposita convenzione.
Il prestito (65% dell’importo) dovrà essere rimborsato entro otto anni complessivi dalla concessione dello stesso, di cui i primi due anni di pre-ammortamento. Lo stesso prestito beneficia:
- di un contributo in conto interessi per tutta la sua durata, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento;
- di una garanzia la cui misura dovrà essere stabilità da un decreto ministeriale.
Sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico verrà istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), alla quale è trasferita quota parte delle risorse previste.
Il decreto dovrà definire anche i criteri e le modalità di accesso alla sezione del fondo.
Cosa finanzia il programma
Il programma di sviluppo finanzia attività imprenditoriali volte alla produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e dell’acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi anche nell’ambito turistico.
Non sono compatibili con i finanziamenti le attività libero professionali e del commercio, tranne quelle relative alla vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.
I finanziamenti non possono essere utilizzati per finanziare la progettazione, le consulenze e l'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse.
Osserva
Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.
L'erogazione del finanziamento è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini previsti dalla norma, e al conferimento in garanzia dei beni aziendali oggetto dell'investimento, o alla prestazione di altra idonea garanzia al soggetto che lo eroga.
Naturalmente il contributo a fondo perduto dovrà essere esclusivamente utilizzato ai fini dell'attività di impresa.
In presenza di società, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e in ogni caso non prima di 5 anni da quando queste sono state versate e sottoscritte.
Per le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, bisognerà attendere l’emanazione di un decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
Il decreto dovrà inoltre individuare i criteri per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa, le modalità di accreditamento dei soggetti che prestano i servizi di assistenza e le modalità di controllo e monitoraggio della misura.
Le zone economiche speciali - ZES
L’articolo 4 del Decreto sul Mezzogiorno prevede una disposizione diretta a favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree depresse del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree attraendo investimenti.
Vengono cosi individuale le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una zona economica speciale (ZES).
L’intervento vuole sperimentare la costituzione di aree nelle quali le procedure amministrative e le procedure di accesso alle infrastrutture per le imprese che operano, o che si insedieranno, siano coordinate da un soggetto gestore in rappresentanza dell’Amministrazione centrale, della Regione interessata, e della relativa Autorità portuale per consentire una progettualità integrata di sviluppo, con l’obiettivo di rilanciare la competitività delle aree.
Per ZES si fa riferimento ad una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, con un nesso economico/funzionale, che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali, le aziende già operative e quelle che si insedieranno in dette aree potranno beneficiare, ad esempio, di semplificazioni procedurali, e agevolazioni tributarie, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.
Le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, nonché i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali previste dalla norma, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo, saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Ciascuna di queste regioni può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche previste dal regolamento europeo.
Se non vi sono aree portuali con le caratteristiche prescritte, è possibile presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue o in associazione con un'area portuale.
Le ZES sono istituite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate.
La proposta deve essere corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto.
La regione o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES è identificato in un Comitato di indirizzo composto dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare:
- gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES, e la promozione dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
- l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
- l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
Semplificazioni e benefici fiscali
Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:
- vi sono delle procedure semplificate, realizzate tramite protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, che riguardano l’accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure previste dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile;
- accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES alle condizioni definite dal soggetto per l'amministrazione, nel rispetto della normativa europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo n. 169 del 4 agosto 2016.
La norma agevolativa disciplinata dall’articolo 1 (commi da 98 a 108), della Legge 208/2015, e modificata dal D.L. 243/2016, riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Mezzogiorno.
Per le imprese nelle Zes, in deroga alle regole generali, il credito d’imposta potrà essere più consistente perché commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti, entro il 31 dicembre 2020, fino a un ammontare massimo, per ogni progetto di investimento, di 50 milioni di euro.
Il riconoscimento delle diverse tipologie di agevolazioni è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:
- le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti;
- le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
Altre misure per le imprese
Un’altra misura di natura fiscale a beneficio delle imprese è la proroga del termine per l’effettuazione degli investimenti connessi all’iperammortamento.
L’agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2017 (Legge 232 dell’11 dicembre 2016) prevede una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale.
Dopo le modifiche apportate in sede di conversione del decreto, l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018 (al posto del 31 luglio 2018, termine previsto dalla versione originaria del decreto legge). E’ comunque necessario che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore, e sia avvenuto il pagamento degli acconti pari ad almeno al 20% del costo.
Quadro Normativo |
Decreto Legge n. 91 del 20 giugno 2017 (Art. 1) Legge n. 123 del 3 agosto 2017 (Art.1) |
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