Decreto Semplificazioni e Pnrr, la legge in GU. Superbonus con modello unico semplificato

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Decreto Semplificazioni e Pnrr, la legge in GU. Superbonus con modello unico semplificato

Pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 26 della GU n. 181 del 30 luglio 2021 la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". Sullo stesso SO anche il testo coordinato del Decreto legge n. 77/2021, noto come Decreto Semplificazioni 2021.

Dopo le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, confermate dal Senato, il decreto legge originario appare notevolmente ampliato tanto che nella sua versione finale risulta costituito da 122 articoli e 4 allegati, con un notevole numero di commi aggiuntivi.

Il provvedimento risulta diviso sempre in due parti: la prima relativa alla Governance per il PNRR e la seconda alle Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Superbonus 110%, CILA senza attestazione e modello unico nazionale

Le novità principali in materia di Superbonus 110% sono contenute negli articoli 33 e 33 bis del decreto legge n. 77/2021 convertito in legge, che vanno a modificare l’articolo 119 del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020).

In particolare, da segnalare alcune semplificazioni che riguardano la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), tra cui:

  • la presentazione della CILA sarà sufficiente per l’avvio dei lavori e, di conseguenza, non sarà più necessaria l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile. Sarà sufficiente una semplice descrizione in forma sintetica dell'intervento da realizzare per attivare la pratica di Superbonus 110% attraverso la Cila ;

  • per le opere in edilizia libera, nella CILA sarà necessario indicare la sola descrizione dell’intervento e alla fine dei lavori e ad integrazione della comunicazione già presentata sarà possibile indicare le eventuali varianti intervenute nel corso dell’esecuzione dei lavori;

  • gli interventi rientranti nella misura del Superbonus, anche quando riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA; con l’unica esclusione delle opere di demolizione e ricostruzione.

La nuova CILA dovrà convivere con gli altri titoli abilitativi, quando gli interventi relativi al 110% saranno realizzati insieme a lavori esterni al perimetro del Superbonus; inoltre, potrà essere presentata anche da chi abbia già attivato un altro titolo abilitativo, se la nuova procedura venga considerata più favorevole.

Modello unico semplificato per il Superbonus

La definizione della nuova procedura ha portato alla nascita del modulo unico relativo al Superbonus, frutto proprio delle modifiche normative inserite da Governo e Parlamento all’interno del decreto Semplificazioni.

Il nuovo modello unico semplificato sarà sul tavolo della Conferenza Unificata il 4 agosto 2021, dopo il rinvio della seduta in programma giovedì 29 luglio.

L’obiettivo è quello di dare attuazione alle semplificazioni divenute ormai definitive con la conversione in legge, predisponendo un nuovo modello di comunicazione inizio lavori asseverata che sarà valido su tutto il territorio nazionale e con il quale sarà possibile attestare gli estremi del titolo abitativo relativi alla costruzione dell’immobile o il provvedimento di legittimazione, senza dover provare lo stato legittimo dell’immobile.

In tal modo, si vuole superare l’ostacolo burocratico che finora ha posto un freno agli interventi del Superbonus, rappresentato proprio dalla difficoltà di attestare la conformità edilizia degli edifici, soprattutto di quelli più datati.

Per questo ultimi fabbricati, infatti, sarà sufficiente attestare che la costruzione è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.

Per le opere in edilizia libera, nella nuova CILA semplificata sarà necessario indicare la sola descrizione dell’intervento: al termine dei lavori si potrà integrare la comunicazione iniziale, indicando le eventuali varianti intervenute in corso d’opera.

Il nuovo modello perde, infine, anche l’elaborato progettuale: basterà descrivere in forma sintetica l’intervento da realizzare ed il progettista dei lavori non sarà tenuto ad allegare obbligatoriamente l’elaborato grafico.

Da ricordare che il decreto legge Semplificazioni convertito contiene molte novità che riguardano anche le start up innovative, gli appalti e le zone economiche speciali (ZES).

Alcune novità interessano le aziende che hanno concluso dei contratti pubblici, con l’introduzione di alcune disposizioni che volgono a perseguire le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali sia di genere, oltre che a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento 2021/240/Ue e dal Regolamento 2021/241/Ue, nonché dal PNC.

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