Dl Semplificazioni, la legge di conversione arriva alla Camera. Novità per il Superbonus

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Dl Semplificazioni, la legge di conversione arriva alla Camera. Novità per il Superbonus

ll decreto legge n. 77/2021 sulla governnce del Pnrr e sulle semplificazioni ha ottenuto l’ok delle commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera.

Dopo due settimane di lavori in Parlamento, si sono conlcuse le votazioni sul decreto, che ora arriva alla Camera e sul quale, oggi, il Governo dovrebbe mettere la fiducia.

Moltissime le novità inglobate nel testo, dalle misure anti disseto idrogeologico, al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, nel quale entra anche Roma Capitale. Approvato un pacchetto di semplificazioni contabili per la PA per evitare il rischio di blocchi nell’utilizzo dei fondi del Recovery plan. Per quanto riguarda il capitolo sanità, invece, il Governo può obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto relativo a medicinali o vaccini, considerati essenziali per la salute, a concederne l'uso ad altri soggetti qualora si trovi ad affrontare un'emergenza sanitaria.

Dl Semplificazioni. Nuovo restyling per il Superbonus al 110%

Durante l’iter di conversione in legge del Decreto semplificazioni (Dl n. 77/2021) si è assistito ad un'ennesima modifica della disciplina del Superbonus. Approvato un minipacchetto di cinque misure che modificano in modo significativo l’incentivo fiscale.

Con un emendamento approvato al testo del Decreto e l'inserimento dell'art. 33-bis, sono state previste importanti modifiche all'art. 119 del Decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 77/2020 che ha appunto istituito la detrazione maggiorata del 110% per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici.

La novità più importante è quella che riguarda la deroga sulle distanze.

Con una modifica al comma 3, del suddetto articolo 119, è stato previsto che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo anti-sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice civile. Ciò vuol dire che non ci si dovrà preoccupare degli effetti civilistici di eventuali modifiche.

Altro emendamento interviene sui controlli e gli errori di natura meramente formali. Il nuovo comma 5-bis da introdurre all'interno dell'art. 119, prevede che le violazioni di natura meramente formale e che, quindi, non arrecano pregiudizio alle azioni di controllo, non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali, sebbene limitatamente alla irregolarità e/o omissione riscontrata.

Inoltre, si aggiunge che, nel caso in cui le violazioni accertate, nell'ambito delle attività di controllo curate dalle autorità competenti, risultino rilevanti ai fini della erogazione di incentivi, la decadenza dall'agevolazione, quindi dal bonus, resta limitata al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Passa, dunque, l’importante principio che la decadenza non dovrà travolgere tutto l’incentivo e che lo sgravio non decade in seguito a errori formali.

Un regime speciale è stato pensato per le agevolazioni prima casa. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi relativi al Superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, ma “di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita”.

Per quanto riguarda il sismabonus acquisti viene allargato il termine per la vendita, che passa da 18 a 30 mesi.

Infine, l’ultima novità entrata nella legge di conversione del Dl Semplificazioni riguarda il Superbonus con Cila semplificata, che sarà ammessa anche qualora gli interventi “riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti”.

Inoltre, in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera dal Testo unico per l’edilizia, la Cila relativa al superbonus dovrà contenere “la sola descrizione dell’intervento”.

In caso di varianti in corso d’opera, queste “sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della Cila presentata”, senza che il titolo, quindi, vada annullato.

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