Decreto Pnrr, Durc e regolarità contributiva: cosa cambia

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Decreto Pnrr, Durc e regolarità contributiva: cosa cambia

Numerose le novità introdotte dal Decreto Pnrr in tema di Durc e regolarità contributiva.

Ce ne siamo occupati in varie occasioni, si vedano ad esempio gli articoli “Durc e benefici normativi e contributivi con nuove regole” e “Durc. Benefici normativi e contributivi con recupero soft: le novità”: vediamo ora cosa emerge dalla Nota n. 521 del 13 marzo 2024, con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro approfondisce l’impatto che tali novità comportano sulla normativa vigente.

Agevolazioni contributive: entra in gioco la sicurezza sul lavoro

Maggiore attenzione verso gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e delle condizioni di lavoro e nuovi limiti al recupero dei benefici normativi e contributivi fruiti: si potrebbero sintetizzare in queste due affermazioni le principali modifiche apportate dal decreto Pnrr (decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024).

L’art. 29, comma 1, del decreto è intervenuto infatti a modificare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi per le aziende all'assenza di violazioni delle norme materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle a tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali.

Si tratta di una grande novità, mirata ad incentivare il rispetto della disciplina della sicurezza sul lavoro, diventato ora conditio sine qua non per fruire delle agevolazioni contributive.

Accanto all’inasprimento delle sanzioni e all’introduzione della patente a crediti (illustrata nell’articolo “Decreto Pnrr e sicurezza sul lavoro. Arriva la patente a crediti”), il decreto Pnrr incentiva il rispetto delle regole sulla sicurezza sul fronte delle agevolazioni contributive, argomento molto caro alle aziende.

All’articolo 1 della legge n. 296/2006 viene poi aggiunto il comma 1175 bis, a norma del quale resta fermo il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Appalto e distacco

Novità anche in tema di appalto.

Viene infatti introdotto un nuovo comma 1 bis all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, che riconosce al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi, e nell'eventuale subappalto, un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto; l'espressione "maggiormente applicato" in luogo di "stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi" ha suscitato non poche polemiche potendo dare luogo al fenomeno del dumping contrattuale, ma questa è un'altra questione.

In secondo luogo, è stato integrato il comma 2 dello stesso art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, si dispone che l’istituto della responsabilità solidale retributiva e contributiva trova applicazione anche nelle ipotesi di illiceità della somministrazione, dell’appalto e del distacco di cui all’art. 18, commi 2 e 5-bis, dello stesso D.Lgs. n. 276/2003.

Lavoro irregolare, appalto e somministrazione illecita: aumentano le sanzioni

A modifica dell’art. 1, comma 445, della legge n. 145/2018, l’art. 29, comma 3 del decreto Pnrr porta dal 20% al 30% la maxi sanzione indicata dall’art. 3 del D.L n. 12/2002 in caso impiego irregolare di lavoratori.

I commi 4 e 5 del medesimo articolo 29 intervengono invece a modificare la disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazioni illecite e fraudolente.

In sostanza, le fattispecie previste dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, già depenalizzate, tornano ad avere rilevanza penale: le sanzioni prevedono la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda con l’ipotesi di aggravante per dolo specifico se la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

Per le imprese agricole e le attività stagionali, l’art. 29 comma 6 è intervenuto a modificare l’art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando importanti correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali.

In particolare, in caso di superamento del limite di 45 giornate annue delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, i rapporti di lavoro si trasformano di diritto a tempo indeterminato.

Inoltre, si prevede che in caso di utilizzo di soggetti che non siano disoccupati, percettori di NASpI, pensionati, giovani, detenuti, si applica una sanzione amministrativa che va da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore, salvo che la violazione non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.

Lista di conformità

Ma viene anche previsto un premio per chi si comporta bene: se, infatti, all'esito di accertamenti ispettivi, non emergano violazioni o irregolarità, i commi da 7 a 9 dell’art. 29 prevedono che l’Ispettorato rilasci un attestato e iscriva l’impresa in un elenco informatico pubblico denominato “lista di conformità INL”.

I datori di lavoro, per 12 mesi dalla data di iscrizione, non saranno sottoposti ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve quelle in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

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