Durc e benefici normativi e contributivi con nuove regole

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Durc e benefici normativi e contributivi con nuove regole

L’ultimo decreto-legge emanato, il decreto-legge n. 19/2024, interviene sui requisiti per l’accesso alle agevolazioni contributive.

Il primo comma dell’articolo 29, modifica, infatti, le disposizioni contenute dal comma 1175, articolo 1, legge n. 296/2006, che ha – sin dall’entrata in vigore – subordinato la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro al possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi o contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sul punto il nuovo testo normativo aggiunge una nuova condizione concernente l’assenza di violazioni in materia di tutela di salute e sicurezza del lavoro che verranno individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La lettera b), del citato articolo 29, comma 1, completa il quadro delle modifiche inserendo il nuovo comma 1175-bis, alla legge n. 296/2006, che prevede la non recuperabilità dei benefici normativi e contributivi in caso di regolarizzazione delle violazioni accertate, secondo i termini indicati dagli organi di vigilanza o dalla legge, nonché un limite massimo al recupero delle agevolazioni nelle ipotesi di violazioni non sanabili.

Complessivamente, dunque, il tema del recupero delle agevolazioni contributive, ampiamente discusso in giurisprudenza ed in dottrina, appare oggi mitigato rispetto al passato, pur rimanendo in attesa delle dovute declinazioni di prassi amministrativa sul punto.

Requisiti per l’accesso alle agevolazioni contributive

Come anticipato in premessa, il comma 1, articolo 29, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, modifica le disposizioni di cui al comma 1175, art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di requisiti per l’accesso ai benefici normativi e contributivi, aggiungendo l’assenza di violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da individuarsi con decreto ministeriale.

Conseguentemente, il testo del comma 1175, attualmente, si presenta come segue:

Sino al 1° marzo 2024

Dal 2 marzo 2024 (non ancora convertito in legge)

A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A decorrere dal 1º luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In concreto, rispetto alla precedente formulazione, non vi sono modifiche sostanziali alla struttura della norma, sicché la previsione dell’assenza di violazioni nelle materie di lavoro e previdenza sociale, nonché di tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, poteva già in qualche modo essere attratta nell'alveo degli "altri obblighi di legge".

NOTA BENE: Sul punto si richiama la circolare n. 3/2017 dell’INL, secondo cui la violazione di altri obblighi di legge ovvero di disposizioni dei contratti collettivi, anche di secondo livello, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comporta un recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui i benefici stessi si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si è protratta la violazione. Salvo diversa interpretazione – successiva all’emanazione del D.L. n. 19/2024 – il soprariportato assunto dovrebbe rimanere assolutamente invariato, sicché esclusivamente l’eventuale DURC non regolare potrebbe portare al recupero dei benefici contributivi indistintamente per tutta la compagine aziendale.

Stando al tenore letterale della norma, le nuove violazioni che precluderanno la fruizione delle agevolazioni contributive saranno appositamente individuate, con decreto, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Vieppiù non può non rilevarsi che tale tecnica legislativa utilizzata somiglia fortemente a quanto già contenuto nell’art. 8 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in materia di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, a mente del quale ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A (…).

È, già prima dell’entrata in vigore della novella, presente nel nostro ordinamento una preclusione normativa indiretta alle agevolazioni contributive nelle ipotesi di specifiche violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro – che precludono l’ottenimento del DURC – che si riportano di seguito:

Riferimento normativo

Descrizione

Periodo di inibizione

Art. 437, cod. pen.

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

24 mesi

Art. 589, comma 2,

cod. pen.

Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

24 mesi

Art. 590, comma 3,

cod. pen.

Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

18 mesi

Art. 55, commi 1, 2 e 5, lett. a), b), c), d), D. Lgs. n. 81/2008

Designazione RSPP

12 mesi

Obblighi informativi e di controllo, nomina medico competente, accesso al DVR al RLS

Mancata elaborazione DVR

Mancata informativa sui rischi specifici

Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti

Primo soccorso

Prevenzione incendi

Mancata formazione del datore di lavoro (RSPP)

Gestione delle emergenze

Obblighi connessi ai contratti di appalto o di somministrazione

Art. 68, commi 1, lett. a) e b), D. Lgs. n. 81/2008

Obblighi del datore di lavoro

12 mesi

Lavori in ambienti sospetti da inquinamento

Locali sotteranei

Art. 87, commi 1, 2 e 3, D. Lgs. n. 81/2008

Uso attrezzature

12 mesi

Uso DPI

Impianti ed attrezzature elettriche

Art. 159, commi 1 e 2, lett. a), b), D. Lgs. n. 81/2008

Uso attrezzature in alta quota

12 mesi

Pozzi e scavi

Ponteggi ed opere provvisionali

Sottoponti

Ponteggi fissi

Parapetti

Impalcature

Ponteggi fissi

Costruzioni edilizie

Demolizioni

Presenza di gas e scavi

Violazione PSC

Viabilità cantieri

Lavori su tetti

Art. 165, D. Lgs. n. 81/2008

Segnaletica salute e sicurezza

12 mesi

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Art. 170, D. Lgs. n. 81/2008

Movimentazione manuale dei carichi

12 mesi

Art. 178, D. Lgs. n. 81/2008

Videoterminali

12 mesi

Art. 219, D. Lgs. n. 81/2008

Agenti fisici

12 mesi

Esposizione al rumore

Esposizione a vibrazioni

Esposizione a campi elettromagnetici

Radiazioni ottiche artificiali

Art. 262, commi 1 e 2, lett. a) e b), D. Lgs. n. 81/2008

Agenti chimici

12 mesi

Agenti cancerogeni e mutageni

Esposizione amianto

Art. 282, commi 1 e 2, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008

Agenti biologici

12 mesi

Art. 105, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956

Norme per la prevenzione degli infortuni lavoro sotterraneo

12 mesi

Art. 22, comma 12, D. Lgs. n. 286/1998

Lavoratori extracomunitari e permesso di soggiorno

8 mesi

Art. 3, commi da 3 a 5. D. L. n. 12/2002 (conv. L. n. 73/2002)

Lavoro irregolare

6 mesi

Artt. 7 e 9, D. Lgs. n. 66/2003

Riposi giornalieri e riposi settimanali (solo se la violazione riguarda più del 20% della manodopera)

3 mesi

Recupero delle agevolazioni contributive

Per analizzare i risvolti delle modifiche normative in commento, appare opportuno rammentare preliminarmente che eventuali contestazioni mosse in sede ispettiva possono inficiare la validità del DURC nelle seguenti casistiche:

  • nelle ipotesi di violazioni non contributive regolarizzate ante accesso ispettivo, in cui non si avrà la perdita del DURC e dei conseguenti benefici contributivi goduti;
  • laddove vengano riscontrate violazioni non contributive e non regolarizzate nei termini ovvero violazioni con riflessi sulla posizione contributiva del lavoratore e regolarizzate nei termini, in cui non si avrà la perdita del DURC ma la revoca delle agevolazioni contributive eventualmente fruite e riferibili al singolo lavoratore;
  • nel caso in cui, in sede di accesso ispettivo, vengano evidenziate irregolarità di natura contributiva e che non siano regolarizzate nei termini indicati, caso nel quale si avrà la definizione negativa del DURC con conseguente perdita delle agevolazioni contributive fruite in capo all’intera compagine aziendale.

Casistiche

Caso

Revoca dei benefici

Intera azienda

Singolo lavoratore

DURC negativo

X

 

Violazione non contributiva, regolarizzata ante ispezione

Nessuna revoca

Violazione non contributiva, non regolarizzata

 

X

Accertamento ispettivo con riflessi sulla posizione contributiva, ancorché regolarizzato nei termini

 

X

Accertamento ispettivo con riflessi sulla posizione contributiva, NON regolarizzato nei termini

X

 

DURC negativo ai sensi dell’allegato “A”, D.M. 30 gennaio 2015

X

 

Sul punto interviene il nuovo comma 1175-bis, secondo cui resta fermo il diritto ai benefici contributivi di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

Ciò assunto, la novella in commento appare ammettere una regolarizzazione postuma delle violazioni, anche laddove accertate dagli organi di vigilanza.

L’ultimo periodo del comma 1175-bis, infine, mette un “limite” al recupero indiscriminato dei benefici fruiti per le violazioni che non possono essere oggetto di regolarizzazione. In quest’ultima ipotesi l’eventuale recupero non potrà essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

ATTENZIONE: Per le ipotesi di violazioni che possono essere oggetto di regolarizzazione, gli organi di vigilanza dovranno dunque adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione assegnando un termine per la regolarizzazione. Laddove il contribuente proceda nei termini indicati, si estinguerà il procedimento ispettivo con la regolarizzazione del trasgressore.

QUADRO NORMATIVO

Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19

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