Decreto “liquidità”: sotto la lente le principali misure fiscali

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Decreto “liquidità”: sotto la lente le principali misure fiscali

Con la pubblicazione del decreto cd. “Liquidità” (D.L. n. 23/2020) sono entrate in vigore, lo scorso 9 aprile, nuove misure dirette a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sul piano fiscale, le disposizioni del decreto affrontano diverse tematiche sulle quali è di recente intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con un apposito documento di prassi, al fine di fornire chiarimenti operativi.  

Acconto imposte 

Ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 23/2020 per l’omesso o insufficiente versamento degli acconti Irpef/Ires e Irap, non sono previste sanzioni ed interessi laddove il contribuente versi un importo non inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base del modello Redditi/Irap 2021. Quindi, al fine di agevolare coloro che sono stati penalizzati dalla crisi sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (il 2020 per i soggetti "solari"), l’utilizzo - per il versamento di giugno - del cd. metodo "previsionale” (anziché il metodo “storico”) di determinazione dell’acconto non è gravato da sanzioni nel caso in cui  lo “scostamento” dell’importo versato, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, non superi il margine del 20%. Se si adopera il metodo “previsionale”, come noto, il calcolo viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare nonché gli oneri deducibili e detraibili, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto.  

Quanto all’ambito oggettivo, nella circolare n. 9 dell’Agenzia delle Entrate viene confermato che la previsione del citato articolo 20, oltre che alle imposte sul reddito e all’Irap, si applica anche: 

  • all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari; 

  •  alla cedolare secca sul canone di locazione;  

  • all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE);  

  • all’imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE). 

Sebbene non espressamente chiarito nel documento di prassi, questa misura si intende riferita anche all’imposta sostituiva dei soggetti nel regime forfetario o in quello degli ex minimi. 

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: 

  1. per evitare l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’ articolo 13 del DLgs. n. 471/1997, la suddetta soglia minima dell’80% può essere garantita anche mediante un versamento insufficiente e/o omesso “sanato” attraverso il ricorso al ravvedimento operoso (versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata).Tale strada è percorribile sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dalle Entrate ai fini della liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR n. 600/73 e 54-bis del DPR n. 633/72) o del controllo formale (art. 36-ter del DPR n. 600/73);  

  1. la nuova disposizione si applica ad entrambe le rate di acconto dovuto in quanto riferita all’importo degli acconti “complessivamente” dovuti per l’anno d’imposta 2020. 

Proroga dei termini di consegna e trasmissione della Certificazione Unica 

Più tempo per i sostituti d’imposta per consegnare ai percipienti (lavoratori dipendenti, assimilati e lavoratori autonomi) la Certificazione Unica 2020. Nello specifico, per l’anno 2020, viene stabilita: 

  • la proroga al 30 aprile del termine di consegna della Certificazione Unica 2020;  

  • la non applicazione di sanzioni per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche, se queste sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile. 

Così operando, precisa l’Agenzia delle Entrate nel suo vademecum:  

  1. i sostituti d’imposta hanno più tempo per adempiere ai propri obblighi;   

  1. i percipienti e i soggetti che prestano assistenza fiscale possono disporre della documentazione necessaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi ed ottenere gli eventuali rimborsi di imposte.  

Resta ferma, invece, la possibilità di inviare le certificazioni uniche, contenenti “esclusivamente” redditi esenti o non connesse alla dichiarazione dei redditi precompilata, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (si tratta del modello 770 che va ordinariamente presentato entro il 31 ottobre 2020 ma che quest’anno, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 novembre 2020).  

Proroga dei certificati  

La norma dell’articolo 23 del decreto “Liquidità” proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati di affidabilità fiscale (c.d. “DURF”) rilasciati alle imprese dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020, nell’ambito delle disposizioni in materia di appalti e subappalti c.d. “labour intensive” di cui all’articolo 17-bis del Dlgs. n. 241/1997. Trattasi, lo si ricorda, del certificato attestante la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dei seguenti requisiti di cui al comma 5 dell’articolo 17-bis:  

  • essere in attività da almeno tre anni; 

  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi; 

  • aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;  

Con questo documento, le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, hanno la possibilità di “evitare” l’applicazione della disciplina di cui al citato articolo 17-bis. 

La proroga della validità del cd. “DURF”, quindi, è stata messa in campo al fine di evitare, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologia, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia. 

Per quanto concerne le altre disposizioni nel cui ambito applicativo ricadono, in relazione all’emergenza epidemiologica, gli adempimenti disciplinati in materia di ritenute e compensazioni dall’articolo 17-bis del DLgs. n. 241/1997, si rammenta che – a seguito della sospensione degli obblighi di versamento delle ritenute alla fonte - sono sospesi anche i “controlli” previsti a carico del committente in quanto i predetti controlli sono strettamente connessi ai versamenti delle ritenute da parte dell’appaltatore; così, nel caso in cui, alla data stabilita dal comma 2 dell’articolo 17-bis, sia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, il committente non ne sospende il pagamento anche nel caso in cui non si proceda all’invio di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscale. 

Sospesi i termini per bonus “prima casa” 

Sospensione per i termini previsti dalla norma in materia di agevolazioni “prima casa” (si tratta dei termini di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, relativi le agevolazioni “prima casa” nonché del termine per il riconoscimento del credito d’imposta riacquisto “prima casa”). Con l’articolo 24 del decreto “Liquidità”, infatti, al fine di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa” -  attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone dovute all’emergenza Covid-19 - viene disposta la “sospensione”, per il periodo 23 febbraio - 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa. I suddetti termini, quindi, sono “congelati” per un periodo abbastanza lungo e riprenderanno decorrere dal 1° gennaio 2021.  

Nello specifico, i termini oggetto di “sospensione” sono: 

  • il periodo di 18 mesi entro cui il contribuente che ha acquistato la “prima casa” deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato; 

  • il termine di un anno (decorrente dalla cessione dell’immobile) entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” - nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto - deve acquistare altro immobile da destinare a propria abitazione principale; 

  • il termine di 1 anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale con le relative agevolazioni, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”. 

Sul punto, la circolare 9/E ha chiarito che tale sospensione non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione previsto dal comma 4 della citata nota II-bis. Una diversa interpretazione, precisa l’Agenzia, “risulterebbe in contrasto con la ratio della norma in quanto arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita”. 

Con il decreto Liquidità è “sospeso” anche il termine di 1 anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione, per il riacquisto di una nuova “prima casa”, ai fini del riconoscimento, in relazione a quest’ultimo atto, del credito d’imposta di cui all’articolo 7, Legge n. 448/1998. Infatti, chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa ed entro un anno - a qualsiasi titolo - ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”, ha diritto a un “credito d’imposta” pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Conseguentemente, anche il termine di un anno per il riacquisto della prima casa è congelato e ricomincerà a decorrere dal 1° gennaio 2021. 

Assistenza fiscale “a distanza” 

La norma dell’articolo 25 del D.L. n. 23/2020 introduce disposizioni in materia di assistenza fiscale “a distanza”. In particolare, con riferimento al periodo d’imposta 2019, al fine di superare le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria, si agevola la tempestiva presentazione del modello 730 facilitando le modalità di rilascio della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione. 

Così, fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, per la presentazione del modello 730/2020 relativo al 2019, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati:  

  1. possono inviare, in via telematica, ai CAF e ai professionisti abilitati la copia “per immagine”:  

  • della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta;   

  • della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità.  

  1. in caso di necessità (ad esempio, per indisponibilità di strumenti quali stampanti o scanner), in luogo della sottoscrizione della delega, è possibile inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita “autorizzazione” predisposta in forma libera e sottoscritta.  

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’autorizzazione all’accesso alla dichiarazione precompilata 730/2020 può essere trasmessa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni “essenziali” quali: 

  • codice fiscale, dati anagrafici del contribuente, denominazione del CAF o nome del professionista; 

  • consenso all’accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali; 

  • sottoscrizione del contribuente. 

Terminata la fase emergenziale, i CAF e i professionisti abilitati dovranno procedere al ritiro delle deleghe e della documentazione consegnata dal contribuente, così come ordinariamente previsto. 

Indennità per i professionisti con casse private 

Indennità ai professionisti con Casse private col contagocce. Con l’articolo 44 del D.L. n. 18/2020, infatti, è stato istituito un apposito fondo (il cd. “Fondo per il reddito di ultima istanza”) per il riconoscimento di una specifica indennità ai lavoratori autonomi iscritti alle Casse private (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ecc.), danneggiati dal Covid-19. Successivamente, con il D.M. 28 marzo 2020, sono state previste le relative regole attuative. Si ricorda che, in generale, l’indennità in esame è riconosciuta ai lavoratori che: 

  1. hanno percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca o alle disposizioni del cd. locazione breve) non superiore a 35.000 euro, la cui attività sia stata “limitata” dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;  

  1. hanno percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca o alle disposizioni del cd. locazione breve) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e hanno “cessato o ridotto o sospeso” la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza da Covid-19. Per “riduzione” o “sospensione” dell’attività lavorativa si intende una “comprovata” riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. 

Ora, con il decreto cd. “Liquidità” viene introdotto un ulteriore parametro particolarmente stringente: per poter beneficiare del bonus di 600 euro i professionisti: 

  • devono essere iscritti “in via esclusiva” alla Cassa (quindi, non possono essere anche dipendenti);  

  • non devono risultare titolari di un trattamento pensionistico.  

Tale novità ha provocato un blocco ai pagamenti, tutto sommato contenuto nei tempi, al fine di effettuare ulteriori “verifiche”. Occorre, dunque, che le Casse richiedano ai propri iscritti di integrare la documentazione nel rispetto delle nuove condizioni oppure procedano all’invio di una nuova istanza.  

Tuttavia, la Cassa dei commercialisti ha recentemente espresso la sua “posizione” in merito alla sussistenza dell’esclusività dell’iscrizione (articolo 34 D.L. n. 23/2020) agli Enti di Previdenza Privata, in presenza di pregressa contribuzione versata alla Gestione Separata INPS. In particolare, secondo i commercialisti “fermo restando che unici soggetti deputati a dare un chiarimento applicativo in merito agli elementi da autocertificare ex DPR 445/00 devono essere i Ministeri competenti... la norma dovrebbe essere interpretata sul piano sostanziale, al di là della indicazione letterale”. Conseguentemente, “si è portati a ritenere che, a prescindere da una eventuale pregressa iscrizione alla Gestione Separata INPS, possano presentare l’istanza per l’indennità ex art 44 DL 18/2020, coloro i quali abbiano alla data della domanda in via esclusiva un obbligo di iscrizione e di versamento nei confronti degli enti di previdenza privata”. 

Nella relazione illustrativa al decreto viene, infine, precisato che la disposizione in esame riguarda il “trattamento pensionistico diretto”; se questa indicazione dovesse essere confermata, allora, l’indennità erogata dalle Casse dovrebbe spettare ai professionisti titolari di pensione di reversibilità o indiretta, mentre ne resterebbero esclusi i titolari di pensioni di vecchiaia, di anzianità e di invalidità.  

Imposta di bollo su fatture elettroniche 

Dall’articolo 26 del decreto “liquidità”, semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La novella normativa, infatti, nel “modificare” l’articolo 17 del D.L. n. 124/2019 stabilisce ora (nuovo “comma 1-bis”) che se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta: 

  • per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell’anno (gennaio, febbraio, marzo), è di importo “inferiore” a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento dell’imposta “slitta”, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, al termine relativo al secondo trimestre dell’anno (ossia il 20 luglio);  

  • per le fatture emesse nei primi 2 trimestri dell’anno (al 30 giugno) resta di importo “inferiore” a 250 euro, il versamento dell’imposta di bollo del 1° e 2° trimestre “slitta”, senza l’applicazione di interessi e sanzioni, al termine di versamento relativo al terzo trimestre dell’anno (ossia il 20 ottobre);  

Per definire la data di scadenza del versamento occorrerà, quindi, tener conto dell’ammontare dell’imposta di bollo relativa sia al primo che al secondo trimestre. Restano ferme, invece, le “ordinarie” scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare. 

 

Emissione fatture 

Imposta di bollo 

Termini versamento 

1° trimestre 

inferiore a 250 euro 

entro il 20 luglio (in luogo del 20 aprile, scadenza ordinaria) 

1° e 2° trimestre 

20 ottobre 2020 

3° trimestre 

qualsiasi importo 

20 ottobre 2020 

4° trimestre 

20 gennaio 2021 

 

Nessuna modifica, invece, è stata operata riguardo le modalità di versamento e di riscossione dell’imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate. Questa, rende disponibile in una apposita area riservata del proprio portale l’importo dell'imposta di bollo dovuta, il cui calcolo - a norma dell’articolo 12-novies del D.L. n. 34/2019 - avviene in base ai dati delle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio.  In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia comunica al contribuente - con modalità telematiche - l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta (ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del DLgs. n. 471/1997), ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. 

Sospensione fino all’11 maggio per i termini processuali 

Sospensione “allargata” per i termini processuali. Al fine di far fronte al perdurare delle limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica è stato previsto lo “slittamento” della sospensione dei termini processuali sino all’11 maggio 2020, rispetto al termine del 15 aprile previsto dall’originario articolo 83 del D.L. n. 18/2020. Con il nuovo decreto, quindi, la pausa complessiva da tenere in considerazione diventa di 64 giorni (dal 9 marzo all’11 maggio). La nuova norma, tuttavia, non modifica il carattere sostanziale dell’articolo 83 del D.L. n. 18/2020 che resta fermo nel suo complesso, ma incide esclusivamente sulle date della sospensione.  

Sul punto è intervenuta la recente circolare 10/E che, in primo luogo, ha precisato che:  

  • la sospensione dei termini riguarda “tutte le parti del processo tributario, senza distinzione alcuna”;  

  • la sospensione riguarda “tutti i procedimenti”, tra cui: i ricorsi, il reclamo contro i provvedimenti presidenziali, l'atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, l’appello principale e incidentale, la costituzione in giudizio; l'integrazione dei motivi di ricorso; la trasmissione delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente.  

Differiti all’11 maggio 2020 anche i termini per lo svolgimento di attività nei procedimenti di mediazione (DLgs.28/2020), di negoziazione assistita (D.L.132/2014) nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale.  

La sospensione, invece, non opera per i termini relativi ai procedimenti cautelari, quelli ai quali si applica la sospensione in materia di definizione agevolata delle controversie pendenti (art. 6, comma 11 del D.L. 119/2018), così come i termini di notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti. 

È, inoltre, escluso dalla sospensione il termine del 31 maggio 2020 per il pagamento della “quinta rata” relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all’articolo 6 del D.L. n. 119/2018. 

Per quanto riguarda il “computo dei termini”, si segue un meccanismo analogo alla sospensione feriale.  

Il comma 2 dell’articolo 83 del D.L. n. 18/2020 afferma che «Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Pertanto, nelle ipotesi in cui il termine cominci a decorrere nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, l'inizio di tale termine è “posticipato” al 12 maggio 2020. Così, ad esempio, se il termine di 60 giorni per l'impugnazione di un atto o di una sentenza decorre dal 19 marzo, la data di inizio della relativa decorrenza è differita al 12 maggio 2020. In tal caso, la scadenza del termine di impugnazione è il 10 luglio 2020 (anziché il 18 maggio 2020).  

Ancora, per una “mediazione” conclusa durante il periodo di sospensione - ad esempio, il 9 marzo - il termine per il versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata decorre dal 12 maggio 2020, con scadenza al 31 maggio (meglio, il 1° giugno 2020 in quanto il 31 maggio cade di domenica). La sospensione riguarda anche i termini c.d. “a ritroso”, quale il termine per il deposito di documenti e memorie, che l'articolo 32 del D.Lgs. n. 546/1992 fissa rispettivamente in 20 e 10 giorni liberi prima della data di trattazione o per l'istanza di trattazione in pubblica udienza da presentare entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione.   

Proroga termini procedimenti amministrativi 

Anche per i procedimenti amministrativi sospensione più ampia. Con il richiamo all’articolo 103, comma 1 del D.L. n. 18/2020, la norma dell’articolo 37 del decreto “Liquidità” fa slittare al 15 maggio 2020 (in luogo del 15 aprile) la sospensione per i procedimenti amministrativi (compreso il rilascio di certificazioni da parte degli Uffici). Pertanto, ai fini del computo dei termini relativi lo svolgimento dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020. In pratica, il periodo 23 febbraio - 15 maggio non vale ai fini del calcolo dei termini (in generale, 30 giorni) entro cui si può presentare un atto ovvero entro cui si ha diritto ad una risposta da parte della pubblica amministrazione o dai soggetti ad essa assimilati. La suddetta proroga riguarda tutti i provvedimenti messi in atto dalle pubbliche amministrazioni e tutti i tipi di termine (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi).  

Tuttavia, precisa la norma, “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.  

Infine, con il richiamo all’articolo 103 comma 5 del D.L. n. 18/2020, sono sospesi fino al 15 maggio i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni (Stato, Scuole, Regioni, Comuni, ecc..) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data

 

Quadro Normativo 

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