Decreto “liquidità”: per la sospensione dei versamenti vale il calo del fatturato

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Decreto “liquidità”: per la sospensione dei versamenti vale il calo del fatturato

Con la pubblicazione del decreto cd. “Liquidità” (D.L. n. 23/2020 in G.U. n. 94 dell’8 aprile 2020) sono entrate in vigore, lo scorso 9 aprile, nuove importanti misure dirette a contrastare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Sul piano fiscale le nuove misure, oltre l’accesso al credito ed altri importanti aspetti, affrontano un punto cruciale per l’attività di imprese e professionisti ossia la sospensione dei termini di effettuazione dei versamenti tributari e contributivi. Sul punto, la circolare n. 9/E delle Entrate ha, sì, fornito una serie di chiarimenti ma - ad avviso dello scrivente – ha anche creato dilemmi operativi.   

Sospensione dei versamenti – slalom tra le regole  

Con il nuovo pacchetto di misure economiche per arginare gli effetti dell’emergenza epidemiologica, giungono anche non poche complicazioni per gli operatori del fisco. Le norme degli articoli da 18 a 21 del D.L. n. 23/2020 - che si “aggiungono” a quelle già previste dal “Cura Italia” - riguardano infatti un “articolato” sistema di nuove sospensioni dei versamenti che abbraccia un’ampia e diversificata platea di soggetti.  

Procediamo allora con ordine, cercando di comprendere (per quanto possibile) come procedere. 

In primo luogo, l’articolo 21 del decreto “Liquidità” riguarda la possibilità - per la generalità dei soggetti – di effettuare entro il 16 aprile, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, tutti i versamenti che erano in scadenza il 16 marzo e che erano stati già prorogati al 20 marzo dal decreto “Cura Italia”.  

Con la nuova norma, quindi, si dispone la “rimessione in termini” per i versamenti già differiti ad opera dell’articolo 60 del D.L. n. 18/2020. Interessati da questo nuovo differimento sono, ad esempio: i versamenti dell’Iva mensile di febbraio 2020 e del saldo Iva 2019, le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati del mese di febbraio, le ritenute d’acconto operate a febbraio sui redditi di lavoro autonomo, sulle  provvigioni, ecc.., la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, l’ISI nonché i contributi ed i premi Inail. 

L’articolo 18 del D.L. n. 23/2020, invece, riguarda una “sospensione” dei versamenti tributari e contributivi circoscritta ai mesi di aprile e maggio 2020. In particolare, questa nuova sospensione dei versamenti (rispetto alle precedenti) agisce su due “leve”: la dimensione del contribuente e una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto al 2019. Così, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno:  

  • il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;  

  • ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019,    

sono sospesi i termini dei versamenti in “autoliquidazione” in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 (rispettivamente al 16 aprile e 16 maggio), a condizione che detti soggetti abbiano subito una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo/aprile 2020 rispetto al mese di marzo/aprile 2019. Si potrebbe, quindi, verificare il caso in cui il contribuente benefici della sospensione dei versamenti anche per una sola delle mensilità previste. Infatti, come precisato dalla recente circolare n. 9/E, la situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile, mentre quella di aprile viene valutata ai fini della sospensione dei versamenti di maggio. Così, coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (ossia non vi è stato “scostamento” sufficiente in base ai dati di marzo) potrebbero ottenerla per i versamenti di maggio nel caso si realizzino i relativi presupposti. 

La sospensione in esame riguarda i versamenti relativi a: 

  • ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973; 

  • trattenute per addizionale regionale e comunale Irpef, operate in qualità di sostituti d'imposta; 

  • Iva. Sul punto, è stato chiarito che rientrano nella “sospensione” - nel caso il contribuente abbia “rateizzato” il saldo Iva 2019 ed il 16 marzo 2020 abbia versato la prima rata – i pagamenti delle “due rate” da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020. Il versamento potrà essere eseguito entro il 30 giugno 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data; 

  • contributi previdenziali e assistenziali e premi Inail. 

La stessa sospensione è prevista, dal comma 3 del citato articolo 18 del D.L. n. 23/2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%:  

  • nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019; 

  • nel mese di aprile 2020 rispetto a aprile 2019. 

Anche in questo caso, la sospensione si prolunga ai mesi di aprile e maggio 2020 in relazione ai termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail. 

I versamenti sospesi per effetto della suddetta norma dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno ovvero mediante “rateizzazione”, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere mese di giugno 2020. Non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato. 

Così, ad esempio, se una società presenta un fatturato a marzo 2020 pari a 180.000 euro “diminuito” di oltre il 33% rispetto a quello di marzo 2019 (pari a 300.000 euro), è possibile sospendere il versamento di ritenute, Iva e contributi previdenziali relativi al mese di marzo ed effettuare lo stesso entro il 30 giugno 2020. 

Riguardo il concetto di “fatturato”, la norma non ci fornisce alcuna precisazione. Tuttavia, sul punto la circolare n. 9/E ha fornito importanti indicazioni. In primo luogo, viene chiarito che nel caso le operazioni siano certificate sia mediante fatture che con corrispettivi, il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi si compie in base alla “somma” dei due elementi. Nei casi in cui, invece, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura o dei corrispettivi, per l’Agenzia è possibile che il riferimento al fatturato/corrispettivi, ai fini dello scostamento, possa essere esteso ai concetti di “ricavi” e “compensi”. 

Sempre nell’ambito della circolare n. 9/E viene chiarito che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020 deve essere eseguito prendendo a riferimento le operazioni “eseguite” nei mesi di marzo ed aprile (“fatturate” o “certificate”) che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020). A queste dovranno essere “sommati” i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. Va da sé che, per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019).  

Per quanto riguarda, poi, il “momento” di effettuazione dell’operazione (che permette di individuare il mese in cui l’operazione ha concorso alla liquidazione Iva), viene chiarito che la data da prendere a riferimento: 

  • per le fatture “immediate” ed i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica, il campo 2.1.1.3 <Data> del tracciato XML) e la data del corrispettivo giornaliero;  

  • per la fattura “differita” è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura. 

Così, nel calcolo del fatturato del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019, rilevante per il controllo dello scostamento, vanno “escluse” le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il 15 del mese successivo) in quanto relative ad operazioni effettuate nei mesi di febbraio 2020 e 2019 (ad esempio entro il 15 marzo emessa fattura per febbraio); diversamente, vanno “incluse” nel calcolo dello scostamento le fatture differite di marzo 2020 e 2019 emesse entro il 15 aprile 2020 e 2019.  

Discorso diverso per gli autotrasportatori in quanto, questi, per effetto dell’articolo 74, comma 4 del DPR n. 633/1972 possono annotare «le fatture emesse per le prestazioni […] entro il trimestre solare successivo a quello di emissione». Pertanto, al fine di beneficiare della sospensione dei versamenti da effettuare nei mesi di aprile e maggio 2020, è necessario che la verifica riguardante il “decremento” di fatturato sia eseguita in relazione alle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020. Tale soluzione – precisa il citato documento di prassi – “è coerente con lo spirito della norma, che intende agevolare i contribuenti che, a seguito dell’emergenza epidemiologica e del blocco delle attività, hanno subito una riduzione delle operazioni effettuate nei mesi di marzo e aprile 2020 e, conseguentemente, un decremento del fatturato o dei corrispettivi relativi a detti mesi”.  

Infine, l’Agenzia delle Entrate conferma che il regime di sospensione in esame coinvolge anche le imprese agricole. In particolare, tutte le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale, sono da ritenersi “incluse” nell’ambito di applicazione del citato articolo 18 del decreto “liquidità”.  

Per quanto riguarda le condizioni di accesso al regime di sospensione de quo, l’individuazione dello “scostamento” richiesto va effettuata utilizzando i “ricavi” risultanti dalle scritture contabili relativi ai mesi di marzo e aprile 2019 rispetto a quelli annotati nei medesimi mesi del 2020, ovvero, in mancanza di scritture contabili, l’importo del fatturato relativo ai medesimi mesi, come risultante dai registri Iva.  

 

Ricavi o compensi 2019 

Condizione 

Sospensione 

 

Non superiori 50 milioni 

“Riduzione” di fatturato o corrispettivi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 33% rispetto a marzo/aprile 2019 

Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali, Iva, contributi previdenziali e premi Inail. 

 

 

 

Superiori € 50 milioni 

“Riduzione” di fatturato o corrispettivi di marzo/aprile 2020 almeno pari al 50% rispetto a marzo/aprile 2019 

 

 

Imprese con inizio attività dal 1° aprile 2019 

Altra casistica di sospensione riguarda i versamenti “in autoliquidazione” (ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali, Iva, contributi previdenziali e premi Inail) - in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 - dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione: 

  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;  

  • che hanno intrapreso l'attività dal 1° aprile 2019 (a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di marzo o aprile 2020).  

Per detti soggetti, ai fini della sospensione dei versamenti per il mese di aprile e di maggio 2020, la norma non prevede alcuna condizione collegata alla riduzione del fatturato o dei corrispettivi. 

Soggetto 

Condizione 

Sospensione 

 

Chi ha intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019 

 

 

 

Non previste 

 

Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 di ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute addizionali, Iva, contributi previdenziali e premi Inail. 

 

Enti non commerciali 

Analoga sospensione dei versamenti (relativi a ritenute su redditi di lavoro dipendente, Iva, contributi previdenziali e premi Inail) in “autoliquidazione” dei mesi di aprile e maggio 2020 è stata prevista per gli enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale non in regime d'impresa. Sul punto, nella circolare 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con la norma del decreto “liquidità” si è inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa.  

Rientrano, quindi, tra i beneficiari della sospensione dei versamenti:  

  • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10, Dlgs. n. 460/1997) iscritte negli appositi registri;  

  •  le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome (L. n. 266/1991);   

  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della L. n. 383/2000 che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del Dlgs. n. 117/2017.  

Nell’ambito del citato documento di prassi viene, altresì, chiarito che la sospensione dei versamenti di cui all’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 trova applicazione anche nell’ipotesi in cui l’ente svolga, oltre alla attività istituzionale, un’attività commerciale in modo “non prevalente o esclusivo”. In tal caso, per l’attività commerciale l’ente potrà usufruire della sospensione al verificarsi delle condizioni di calo del fatturato o dei corrispettivi prevista per i soggetti esercitanti attività d’impresa. 

Anche in questo caso, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno ovvero mediante “rateizzazione”, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere mese di giugno 2020. Non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato. 

Soggetto 

Condizione 

Sospensione 

Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d’impresa 

 

 

Non previste 

 

  • Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato.  

  • Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi previdenziali e premi Inail. 

 

Soggetti con sede in alcune particolari Province 

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno: 

  • domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza

  • subito rispettivamente una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%: nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019; nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, 

è prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi del 2019.   

In merito alla ripresa della riscossione, viene stabilito che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno ovvero mediante “rateizzazione”, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.  

Soggetto 

Condizione 

Sospensione 

 

Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza 

Diminuzione fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno precedente)  

Versamenti Iva in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 

Diminuzioni fatturato/corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% o 50%, a seconda che i ricavi e compensi dell’esercizio precedente siano inferiori/uguali o superiori a 50 milioni di euro) 

  • Versamenti in autoliquidazione di aprile e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;  

  • Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.

Sospensione versamenti per specifiche categorie di soggetti 

 Per i soggetti esercenti le attività individuate: 

  • dall’articolo 8 del D.L. n. 9/2020 (imprese turistico-ricettive; agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato); 

  • dall’articolo 61 del D.L. n. 18/2020, ossia i soggetti di seguito elencati: 

a) 

federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; 

b) 

soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; 

c) 

soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; 

d) 

soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; 

e) 

 soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 

f) 

soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 

g) 

soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 

h) 

soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 

i) 

aziende termali di cui alla legge L. n. 323/2000 e centri per il benessere fisico; 

l) 

soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 

m) 

 soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; 

n) 

soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 

o) 

soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 

p) 

 soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 

q) 

soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;  

r) 

 Onlus iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato e APS che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, co. 1 del D.Lgs. n.117/2017. 

 

Restano “ferme” - per i mesi di aprile e maggio 2020 - le sospensioni già previste dalle relative disposizioni. In particolare, per i suddetti soggetti opera la sospensione dal 2 marzo al 30 aprile del 2020:  

  • dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; 

  • dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e premi Inail. 

Per tutti i soggetti indicati sono, inoltre, “sospesi i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo (ad esempio il saldo Iva relativo al 2019 o il versamento dell’imposta del mese di febbraio). I versamenti sospesi (compresa l’Iva) dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno 2020, cadendo il 31 maggio di domenica) ovvero mediante “rateizzazione”, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo (prima rata 1° giugno, seconda rata 30 giugno, e così via). Non è possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.  

Per quanto riguarda, invece, gli enti sportivi (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, ecc..) la sospensione arriva fino al 31 maggio 2020. Per questi, i versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo, anche in questo caso, al rimborso di quanto già versato. 

E’ chiaro che laddove si ricada nei “parametri” stabiliti dall’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 opera la “nuova” sospensione e non quella prevista dalle richiamate norme per il periodo 2 marzo - 30 aprile del 2020. 

Proroga sospensione ritenute su redditi di lavoro autonomo e provvigioni 

Con l’abrogazione della norma di cui all’articolo 62, comma 7 del D.L. n. 18/2020, viene ora “riproposta”, per alcune categorie di soggetti, la non applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, altri redditi e provvigioni. La nuova norma – contenuta nell’articolo 19 del D.L. n. 23/2020 – prevede, in particolare, per autonomi, agenti/rappresentanti di commercio, intermediari ed i procacciatori d’affari: 

  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;  

  • che hanno conseguito, per l’anno 2019, ricavi o compensi non superiori a euro 400.000,  

la possibilità di “sospendere” l’applicazione della ritenuta d’acconto prevista dagli articoli 25 e 25-bis, DPR n. 600/1973 da parte del sostituto d’imposta, a “condizione” che nel mese precedente detti soggetti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.  

In pratica, il beneficio consiste nella possibilità di incassare i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo – 31 maggio 2020 senza subire l’effettuazione delle ritenute d’acconto previste. Rispetto al passato, la nuova disposizione amplia l’ambito temporale di riferimento, mentre lascia inalterata l’impostazione precedente. Anche il profilo “oggettivo” viene ora meglio specificato: la sospensione in esame, infatti, riguarda le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e le provvigioni inerenti i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.  

Coloro che intendono avvalersi di questa facoltà sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta sulla base delle disposizioni della norma. Così, nel caso in cui un professionista o un agente abbia già emesso la fattura, per fruire dell’opzione in esame è tenuto ad inviare apposita comunicazione al cliente/casa mandante nella quale indicare che la fattura deve essere pagata senza applicazione della ritenuta; si ritiene possa bastare anche una “dicitura” nell’ambito della stessa fattura che indichi la temporanea sospensione dell’applicazione della ritenuta ed il relativo riferimento normativo. Resta comunque, in capo al lavoratore autonomo/agente/procacciatore, l’obbligo di versamento delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta. Questi dovrà provvedervi:   

  • in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020;   

  • oppure, mediante rateizzazione (senza applicazione di sanzioni e interessi) fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. 

Restano validi i seguenti chiarimenti forniti con la circolare n. 8/E/2020:  

a) laddove venga emessa una fattura elettronica, nella sezione “DettaglioLinee” non va valorizzata con “SI” la voce “Ritenuta” e, conseguentemente, non va compilato il blocco “DatiRitenuta”; 

b) non assumono rilevanza, per la determinazione del limite di 400.000 euro, gli ulteriori componenti positivi eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale;   

c) verrà individuato uno specifico codice tributo (di prossima istituzione) per l’effettuazione del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24. 

 

Quadro Normativo 

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