Decreto Liquidità. Per i finanziamenti fino a 25.000 garanzia solo sui nuovi prestiti

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Decreto Liquidità. Per i finanziamenti fino a 25.000 garanzia solo sui nuovi prestiti

Con la pubblicazione del decreto cd. “Liquidità” (D.L. n. 23/2020) sono entrate in vigore lo scorso 9 aprile numerose misure dirette a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra gli aspetti più interessanti (e complessi) rientrano sicuramente le diverse modalità di accesso al credito. In questi giorni, le imprese ed i professionisti che si stanno attivando per ottenere la garanzia del 100% sui finanziamenti di importo fino a 25.000 euro sono alle prese con non poche problematiche, non solo di natura tecnica.   

Per i finanziamenti fino a 25.000 regole ad hoc 

Partita da qualche giorno la possibilità di richiedere “micro-finanziamenti” fino a 25.000 euroassistiti da garanzia statale al 100% (sia in garanzia diretta che in riassicurazione) per il tramite del Fondo centrale di garanzia delle PMI. Con l’articolo 13, comma 1, lettera m) del Dl n. 23/2020, infatti, è prevista l’erogazione del suddetto finanziamento a PMIpersone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come da dichiarazione autocertificata.  

In particolare, secondo la norma, tali finanziamenti devono prevedere che:   

  • il rimborso del capitale non avvenga prima di 24 mesi dall'erogazione ed abbia una durata massima di 72 mesi. Pertanto, la durata del finanziamento non può essere superiore a 6 anni e l’inizio del rimborso del capitale deve avvenire non prima di due anni dall'erogazione; 

  • l’importo “non” sia superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione. 

Resta fermo che l’importo del finanziamento non può essere superiore a 25.000 euro. 

Sul piano soggettivo, quindi, sono interessate dal beneficio le PMI e le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che risultano danneggiate dall’emergenza epidemiologica; in tale perimetro dovrebbero rientrare anche gli iscritti alle professioni ordinistiche.  

Aspetti peculiari del finanziamento sono, poi, il tetto massimo dei 25.000 euro ed il fatto che l’importo della erogazione non può superare il 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario.  

Così, ad esempio, un imprenditore che ha conseguito ricavi per 140.000 euro può, in ogni caso, avere accesso ad un finanziamento non superiore a 25.000 euro, mentre se i ricavi fossero pari a 60.000 euro, egli avrebbe accesso ad un finanziamento massimo di 15.000 euro. 

Va, qui, segnalato che nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche “diverse” in relazione allo stesso soggetto, il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile (come chiarito da circolare ABI del 16 aprile 2020, Prot. UCR/000723). Così, ad esempio, un imprenditore che ha conseguito ricavi per 80.000 euro può, in ogni caso, avere accesso ad un finanziamento non superiore a 20.000 euro (ossia il 25% di 80.000). Ove sia stato richiesto lo stesso finanziamento a due banche diverse, le stesse possono erogare il finanziamento per un importo non superiore a 20.000 euro (Banca X = 15.000 + Banca Y = 5.000). 

Per quanto riguarda i “ricavi” (ovvero i “compensi”, nel caso di esercenti arti e professioni) quale parametro di riferimento ai fini della determinazione dell’ammontare del finanziamento erogabile, occorre far riferimento - stando alla lettera della norma - al dato puntuale riportato nell’ultimo bilancio “depositato” ovvero, in caso di soggetti non obbligati al deposito (imprese individuali, società di persone, professionisti), all’ultima dichiarazione presentata “alla data della domanda di garanzia”.  Così, nella maggior parte dei casi, occorrerà far riferimento al bilancio 2018 in quanto ultimo bilancio depositato al registro imprese prima della presentazione della domanda. Nel caso in cui, invece, la domanda sia presentata dopo il deposito del bilancio 2019 sarà possibile far riferimento anche ai dati riportati in quest’ultimo. Diversamente, per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, si ricorre al dato riportato nell’ambito dell’ultima dichiarazione dei redditi (modello redditi PF o SP 2019). E’ chiaro che sarà possibile far riferimento al modello redditi 2020 (relativo al periodo d’imposta 2020) solo nel caso in cui lo stesso modello sia stato inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate e la domanda sia stata presentata successivamente a tale invio telematico. 

Situazione diversa, invece, per i soggetti beneficiari del finanziamento in esame che risultano costituiti dopo il 1° gennaio 2019. Per questi, la lettera della norma stabilisce che il parametro di riferimento per la determinazione del finanziamento erogabile (sempre nel limite massimo dei 25.000) è rintracciabile nell’ambito di “altra idonea documentazione” ovvero mediante una autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000. Mancando una espressa indicazione di cosa si intenda per “altra idonea documentazione” appare possibile l’utilizzo di qualsiasi altra documentazione dalla quale si evinca in modo chiaro l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo (nella circolare ABI con prot. UCR/000723 ci si riferisce, ad esempio, alla dichiarazione annuale Iva; anche se sul punto si nutre qualche perplessità). Al di là del documento cui riferirsi per l’individuazione del ricavo o compenso, non è chiaro se occorre far riferimento ad un ammontare determinato in base ai mesi di operatività oppure ragguagliato ad anno (come si ritiene più ragionevole). Infine, nei casi di cessione o affitto d’azienda con prosecuzione della medesima attività è previsto che il parametro di riferimento relativo l'ammontare dei ricavi sia estrapolato dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. 

Modalità e termini di presentazione della domanda 

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande, la norma appare alquanto clemente lasciando aperta la porta fino al 31 dicembre 2020. Resta, in tal caso, l’incognita dei fondi: infatti, chi si muove con ritardo nella presentazione della domanda non è certo che possa ottenere il finanziamento. 

Sul piano operativo, poi, una volta presentata la domanda, la banca dovrebbe procedere – dopo una verifica formale dei dati forniti - all’erogazione immediata del finanziamento, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Fondo centrale di garanzia. Ciò in quanto il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. E’, in ogni caso, possibile “monitorare” i tempi di lavorazione della domanda da parte del richiedente tramite l’accesso al portale del Fondo. 

Per quanto attiene, poi, al costo del finanziamento (circoscritto ai soli costi di istruttoria e gestione) la norma dell’articolo 13 comma 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020 stabilisce che “il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento”. In pratica, si tratta di un tasso di interesse che si attesta, ad oggi, intorno all’1,2% circa e, quindi, favorevole per le imprese ed i professionisti richiedenti.  

Il modello di richiesta  

È disponibile sul sito “www.fondidigaranzia.it” il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro. 

In pratica, al fine di ottenere il finanziamento di importo non superiore a 25.000 euro, il richiedente deve inviare alla propria banca il “modulo” di richiesta di finanziamento dalla stessa predisposto (ed in genere pubblicato sul relativo sito on line) nonché l’Allegato “4-bis” reperibile sul sito del fondo di garanzia.   

Quest’ultimo dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale (micro, piccole e medie imprese; persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni) e, dallo stesso, inviata al richiedente la garanzia del Fondo (banca, intermediario Finanziario, confidi), anche mediante indirizzo di posta elettronica “non certificata”, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Nella compilazione del suddetto modello occorrerà prestare particolare attenzione ad alcuni punti dell’autodichiarazione. Si tratta di aspetti in relazione ai quali si potrebbe incorrere in responsabilità, anche penali, laddove si forniscano dichiarazioni mendaci o comunque non veritiere e, nel caso, anche alla decadenza dal beneficio. Si segnalano, al tal fine, i seguenti punti: 

 

punto 3) 

“che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettera d)”; 

punto 12) 

“che l’operazione finanziaria sopra indicata è richiesta/concessa in relazione alla seguente attività economica esercitata: …………… (inserire codice di classificazione ATECO 2007)” 

punto 13) 

“che l’operazione finanziaria sopra indicata è stata richiesta/concessa per le seguenti finalità”: 

(in questo punto è possibile riportare quale finalità – oltre a acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, ecc... - anche semplicemente la “liquidità”) 

punto 14) 

“che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19”. (Ad oggi, non ci sono motivazioni da fornire a supporto di questa dichiarazione. Tuttavia, potrebbe essere facile contestare la non veridicità di tale affermazione nel caso l’impresa, ad esempio, non abbia chiuso l’attività ma abbia continuato ad operare seppur con tutte le problematiche che conosciamo. Un chiarimento al riguardo sarebbe d’obbligo.) 

punto 15) 

“che nell’esercizio contabile, riferito all’anno …., ha registrato ricavi (*) pari ad euro …”  

punto 17) 

“di aver già beneficiato dei sottoelencati “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” delle Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni)”. Questo punto va compilato solo se l’impresa richiedente ha già beneficiato di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” attivati nell’ambito delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza Covid-19. Non devono, invece, essere indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI. Sarebbe da chiarire se l’indennizzo dei 600 euro concessi a molti lavoratori autonomi e professionisti rientri o meno tra le misure oggetto di segnalazione. 

 

Ulteriori indicazioni che l’interessato è tenuto a fornire nell’ambito del modulo per la richiesta di finanziamento riguardano l’impresa. Occorre, infatti, specificare la tipologia e la dimensione della propria impresa. A tal fine, si ricorda che:  

a) le imprese sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base di quanto disposto dal DM del 18 aprile 2005 e dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

  

Tipologia 

Dipendenti 

Fatturato o totale di bilancio 

Micro impresa 

meno di 10 occupati 

non superiore a 2 milioni di euro 

Piccola impresa 

50 occupati 

non superiore a 10 milioni di euro 

Media impresa 

meno di 250 occupati 

fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro 

 

b) rientrano nella categoria delle “microimprese” e delle PMI quelle imprese che occupano meno di 250 persone, che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell’ambito delle PMI, si parla di: 

 

Impresa autonoma 

Se l’impresa richiedente è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese (art. 3 comma 2, DM 18/04/2005) 

Impresa associata 

Se l’impresa richiedente detiene, anche congiuntamente con altre imprese collegate, una partecipazione uguale o superiore al 25% e inferiore o uguale al 50% del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione uguale o superiore al 25% e inferiore o uguale al 50% nell’impresa richiedente (art. 3, DM 18/04/2005). 

Impresa collegata 

Se l’impresa richiedente dispone di una partecipazione maggioritaria (superiore al 50%) o comunque della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea tale da detenere il controllo sulla gestione di un’altra impresa e/o un’altra impresa detiene una partecipazione come sopra descritta nell’impresa richiedente (art. 3, DM 18/04/2005) 

 

Occorrerà, poi, prestare particolare attenzione nell’individuare (e riportare nella modulistica) il dato medio degli occupati espresso in unità-lavorative-anno (ULA), per il quale vanno seguite precise regole di calcolo. 

I chiarimenti dell’ABI  

La norma prevede espressamente che la garanzia venga rilasciata a fronte di “nuovi finanziamenti” concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito. Nello specifico, l’articolo 13, comma 1, lettera m) del decreto c.d. “liquidità” stabilisce che “si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto [avvenuta il 9 aprile 2020] ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato”. 

Alla luce di tale definizione, e mancando una espressa indicazione al riguardo, non era chiaro se il finanziamento in esame potesse essere utilizzato per la copertura di una posizione già esistente in capo al beneficiario. Sul punto, l’ABI è stata chiara: nella circolare del 24.04.2020 (prot. UCR/000791), infatti, è stato precisato che il nuovo finanziamento agevolato “non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, sia nella forma di scoperto di conto sia in altra forma di prestito”. La “compensazione” tra finanziamenti determinerebbe un avvio del rimborso del capitale prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia. La stessa circolare precisa, altresì, che l’impossibilità di effettuare una “compensazione” tra prestiti si verifica anche nel caso in cui le imprese abbiano comunicato di utilizzare la misura di sostegno finanziario di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 56 del D.L. n. 18/2020, cioè nel caso in cui gli importi accordati sulle aperture di credito non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.   

Seppur condivisibile, il chiarimento dell’ABI potrebbe essere evitato da quelle banche che invece di richiedere la garanzia del 100% di cui alla lettera m) richiedano quella dell’80% di cui alla lettera e).  

Stando, infatti, alla norma di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e) del D.L. n. 23/2020 è possibile fruire della garanzia del fondo centrale, nella misura massima dell’80%, per “finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione”. E’, quindi, possibile ottenere una garanzia pubblica anche laddove la banca decida erogare con un nuovo finanziamento solo un 10% di credito aggiuntivo sul debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.  

Finanziamento per agricoltura e pesca 

Finanziamento fino a 25 mila euro con procedura sprint anche per le imprese agricole e della pesca. Nella circolare n. 2/2020 dell’Ismea (Istituto di servizio per il mercato agricolo e alimentare), in particolare, viene resa operativa la disposizione del decreto “liquidità” che, al comma 11, stabilisce che le misure di favore previste dall’articolo 13 del D.L. N. 23/2020 si applicano fino al 31 dicembre 2020 “anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. …”, in deroga alle vigenti disposizioni normative. Si ricorda che, a norma dell’articolo 13, comma 1, lettera c) del D.L. n. 23/2020 l'importo dei finanziamenti (quindi, delle garanzie) non può superare, alternativamente:  

  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;  

  • il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;  

  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione; 

Le garanzie - condizionate dalla autorizzazione della Commissione UE – verranno rilasciate “gratuitamente”; tuttavia, dette garanzie non saranno accessibili alle imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria e che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019. Potranno, invece, accedere alla garanzia le imprese che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate” (ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia), purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020. 

Per tutte le operazioni garantite da ISMEA, conformemente a quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. n. 23/2020 trovano applicazione i nuovi limiti di importo massimo garantito per singola impresa PMI pari a 5 milioni di euro e di percentuale massima di garanzia pari all’80% dell’importo del finanziamento. Tali operazioni potranno avere una durata massima di 6 anni, comprensiva del periodo di preammortamento. 

In “aggiunta” all’operatività ordinaria, sono state attivate 4 “nuove” tipologie di operazioni garantite relative a finanziamenti destinati:  

  • a liquidità e investimenti (articolo 13, comma 1, lettera c) del D.L. n. 23/2020);  

  • alla rinegoziazione del debito (articolo 13, comma 1, lettera e) del D.L. n. 23/2020); 

  • alla rinegoziazione di operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020 (articolo 13, comma 1, lettera p) del D.L. n. 23/2020). 

Ulteriore procedura di finanziamento accessibile alle imprese agricole (la quarta, appunto) è quella prevista dalla lettera m) del citato articolo 13 riguardante il finanziamento di importi non superiori a 25 mila euro con garanzia ISMEA al 100%. In tal caso, la garanzia ISMEA è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione. Per l’operatività di queste operazioni, l’Istituto ha attivato un “portale” specifico all’indirizzo L25.ismea.it, al quale le banche possono connettersi con le stesse credenziali utilizzate per l’accesso al portale G-SPOT. 

Nella circolare vengono, poi, individuati gli step che la banca deve seguire al fine di prenotare la disponibilità dei fondi e successivamente comunicare ad Ismea l’effettiva erogazione del finanziamento. 

Infine, nel far presente che alla circolare in esame è allegato Il modulo di richiesta della garanzia, comprensivo delle autocertificazioni previste dalla norma di riferimento (da far compilare, sottoscrivere all’interessato ed inviare a ismea@pec.ismea.it subito dopo la prenotazione avvenuta e l’ottenimento del codice identificativo della garanzia), si rammenta che i ricavi per le imprese agricole possono essere rilevati dalla dichiarazione Iva assumendo il volume d’affari, quindi Iva esclusa (FAQ n. 32). 

 

Quadro Normativo 

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