Decreto liquidità. L‘imposta di bollo sulle fatture elettroniche può slittare

Pubblicato il



Decreto liquidità. L‘imposta di bollo sulle fatture elettroniche può slittare

Tra i vari quesiti che hanno trovato risposta delle Entrate nella circolare n. 9/2020, anche quello relativo al pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.

I contribuenti sono chiamati alla cassa entro lunedì 20 aprile per pagare l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno solare. Tale imposta, infatti, non rientra tra i versamenti sospesi per far fronte all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Non esiste alcuna sospensione al riguardo, né nel Decreto Cura Italia nè nel successivo Decreto Liquidità: l’imposta di bollo sulle e-fatture è dovuta, in quanto non risulta sospeso l’adempimento tributario da cui essa deriva, ossia l’emissione di fatture elettroniche assoggettate a bollo.

Tuttavia, come chiarisce l’Agenzia, l’adempimento può essere posticipato di un trimestre se l’ammontare dovuto è inferiore alla somma di 250 euro.

A prevederlo è l’articolo 26 del Dl n. 23/2020, che consente appunto che il versamento possa essere effettuato entro la scadenza del secondo trimestre, quindi entro il 20 luglio 2020.

Il Decreto Liquidità dunque prevede una eventuale riparametrazione dei termini di versamento, che deve essere effettuata tenendo conto del superamento o meno della soglia dei 250 euro in relazione, rispettivamente, al primo trimestre oppure al primo e secondo trimestre.

Infatti, è possibile versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno solare:

  • entro il 20 luglio se di ammontare non superiore ai 250 euro, cioè entro la scadenza del pagamento del secondo trimestre;

  • entro il 20 ottobre, cioè con il versamento del terzo trimestre, se l’ammontare dovuto per il primo e il secondo trimestre risulta complessivamente di importo inferiore ai 250 euro.

Decreto liquidità. Chiarimenti su credito d'imposta per mascherine e adempimenti appalti

Nel pacchetto di risposte alle domande poste dalle associazioni di categoria e dalla stampa specializzata, la circolare n. 9/2020 comprende anche quelle riguardanti il trattamento fiscale delle cessioni di farmaci ad uso compassionevole.

La circolare precisa che le cessione gratuite dei farmaci ad uso compassionevole fanno scattare il diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. Infatti, le cessioni a titolo gratuito di farmaci, autorizzati per indicazioni terapeutiche, nell’ambito di studi clinici sono equiparate ai fini Iva alla loro distruzione e non sono tassabili riguardo alle imposte dirette.

Riguardo, invece, alla sanificazione dei luoghi di lavoro per proteggere i lavoratori dall’esposizione al Covid-19, si precisa che il Decreto Liquidità ha ampliato l’ambito soggettivo del credito d’imposta già riconosciuto dal Decreto n. 18/2020. L’ agevolazione fiscale, riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e tute) è stata estesa anche ad altri dispositivi di sicurezza, quali barriere e pannelli protettivi, oltre che ai detergenti per le mani e ai disinfettanti.

Riguardo agli adempimenti in materia di appalti e subappalti, la circolare n. 9/2020 chiarisce che sono sospesi gli obblighi di verifica delle imprese committenti se le imprese appaltatrici sospendono i versamenti avvalendosi delle previsioni dell'art. 18 del Decreto Liquidità.

Infatti, l’Agenzia evidenzia una stretta analogia con la sospensione dei termini di versamento: pertanto se una impresa appaltatrice è legittimata alla sospensione dei versamenti al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 18 del Decreto Liquidità, analogamente non sussiste l'obbligo di controllo da parte del committente (ex art. 17-bis Dlgs. n. 241/1997), essendo quest'ultimo strettamente connesso ai versamenti fiscali sospesi da parte dell'appaltatrice.

Dunque, il committente non dovrà sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatrice se, nel termine di cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, l'appaltatrice non abbia fornito la documentazione attestante il versamento. Allo stesso modo, se l’impresa appaltatrice rientra tra i soggetti legittimati alla sospensione dei versamenti fiscali, gli obblighi a carico del committente, di verifica del versamento delle ritenute e sospensione del pagamento dei corrispettivi in caso di inadempimento della appaltatrice, riprenderanno a decorrere dal termine del periodo di sospensione previsto dalla norma, cioè dopo il 30 giugno 2020.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 14 aprile 2020 - Decreto liquidità, Entrate su sospensione versamenti e calcolo degli acconti – Moscioni

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito