Decreto Lavoro: ridotte le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali

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Decreto Lavoro: ridotte le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali

L’articolo 23 del Decreto Lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2023 e in vigore dal 5 maggio 2023, ha rivisitato la disciplina delle sanzioni amministrative nei casi di omesso o ritardato versamento delle ritenute previdenziali.

Disciplina previgente

Fino all’entrata in vigore della novella, le modifiche intervenute con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 prevedevano che, nelle ipotesi di mancato versamento delle ritenute previdenziali, si applicasse un duplice regime secondo il quale:

  • nel caso in cui l’importo annuo trattenuto fosse di importo superiore a 10.000 euro, si configurava l’illecito penale punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro;
  • nel caso in cui l’importo annuo trattenuto non fosse superiore a 10.000 euro, l’illecito era punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

In virtù di tale ultima fattispecie, nei casi di omesso o ritardato versamento di lieve importo (anche decine di euro), il datore di lavoro era soggetto a sanzioni monstre dell'importo minimo di euro 10.000  e sino ad euro 50.000.

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NOTA BENE: Si rammenta che, ancor prima del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la fattispecie configurava l’illecito penale a prescindere dell’entità dell’importo. Altresì, si prevedeva che il datore di lavoro che effettuava il versamento delle ritenute, entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, non era punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa.

A seguito delle numerose ordinanze-ingiunzioni per omissioni ricevute dal contribuente, l’Inps è intervenuto sulla questione con il messaggio del 27 settembre 2022, n. 3516, in merito alla quantificazione della sanzione in misura ridotta, ritenendo - su conforme parere ministeriale - che alla sanzione amministrativa di cui al comma 1-bis, art. 2, decreto legge n. 463/1983 non poteva trovare applicazione l'art. 16 della legge n. 689/1981 (1/3 del massimo edittale). Per la fattispecie doveva, infatti, intendersi applicabile il quinto comma, dell'art. 9, del decreto legislativo n. 8/2016, a mente del quale il pagamento delle sanzioni in misura ridotta è fissato nella metà della sanzione stessa. 

Tuttavia, la riduzione prevista dal messaggio INPS n. 3516/2022, non era totalmente proporzionata all’illecito posto in essere e non rispettava i principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE secondo cui le sanzioni previste devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive”.

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Cosa cambia con il decreto Lavoro

Ai sensi dell’articolo 23 del decreto lavoro, a decorrere dal 5 maggio 2023, la sanzione amministrativa pecuniaria verrà applicata da una volta e mezzo dell’importo omesso fino a 4 volte il medesimo importo.

In particolare, sono state sostituite le seguenti parole dell’ultima previsione “da euro 10.000 a euro 50.000con le parole da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.

L'intervento del legislatore era particolarmente atteso in considerazione delle due ordinanze del Tribunale di Verbania del 13 ottobre 2022 e del Tribunale di Brescia del 16 febbraio 2023 che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma in commento per contrarietà all'art. 3 della Costituzione. Questioni che, ad oggi, sono state dichiarate non manifestamente infondate dal giudice delle leggi. 

Si consideri, altresì, che la natura punitiva della sanzione amminsitrativa permette l'equiparazione della stessa con le sanzioni di natura penale con conseguente possibilità di applicazione del principio di retroattività della norma più favorevole ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p. Ciò assunto non è da escludersi una diretta applicazione delle nuove disposizioni, anche in sede giudiziaria, facendo - l'intervento legislativo - salvi i procedimenti e le diffide già operate dall'Istituto previdenziale. 

NOTA BENE: Nei casi in cui il contribuente abbia provveduto al pagamento antecedentemente all’entrata in vigore della sanzione più favorevole, il rapporto è da intendersi esaurito e dunque non è ammessa la ripetizione di quanto già pagato.

Di converso, all'attenuazione del sistema sanzionatorio, il comma 2 dell’art. 23, prevede che le violazioni relative ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, possano essere notificate al responsabile entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto della violazione. Ciò in deroga all'ordinario termine di 90 giorni fissato dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

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