Decreto Flussi: nulla osta revocato se il datore di lavoro non conferma la domanda

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Decreto Flussi: nulla osta revocato se il datore di lavoro non conferma la domanda

Al via l’iter parlamentare di conversione in legge del decreto Flussi.

Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante, in particolare, disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, è all’esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera, a cui è stato assegnato, in sede referente, il 14 ottobre 2024.

L’articolo 1 del provvedimento modifica in più punti la disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri per motivi di lavoro di cui al T.U immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), digitalizzando le procedure e intensificando i controlli, al fine di accrescere il livello di sicurezza degli ingressi nel territorio nazionale.

Per espressa previsione, le modifiche che ci accingiamo a illustrare si applicano a decorrere dall’attuazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro per l’anno 2025 (quote definite dal D.P.C.M. 27 settembre 2023), ad esclusione di quelle concernenti l’acquisizione degli identificatori biometrici per i richiedenti visti nazionali (lett. a, n. 1) e le procedure di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato (lett. e, n. 4), che si applicano alle domande di visto presentate dal 9 gennaio 2025 (novantesimo giorno dall’entrata in vigore del decreto Flussi).

Visti di ingresso e accordo di integrazione

Il decreto Flussi (articolo 1, comma 1, lettera a e b):

  • estende (dal 9 gennaio 2025), ai visti di ingresso nazionali, l’obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici, prima previsto per i soli visti Schengen;
  • esclude l’applicazione del preavviso di rigetto ai procedimenti per il rilascio dei visti di ingresso e a quelli per il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso;
  • digitalizza (a decorrere dall’attuazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro per l’anno 2025) il procedimento di sottoscrizione dell’accordo di integrazione, secondo le stesse modalità previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

L’articolo 1, comma 1, lettera e) modifica la disciplina per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato intervenendo:

  • sul rilascio del nulla osta al lavoro e del relativo visto di ingresso per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi);
  • sulla stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da stipularsi, con il lavoratore, successivamente al suo ingresso nel territorio nazionale.

Vediamo di seguito le novità.

Domanda di nulla osta al lavoro e contratto di soggiorno

Le nuove disposizioni prevedono che:

  • sia la domanda nominativa, da parte del datore di lavoro, di rilascio del nulla osta al lavoro sia il contratto di soggiorno vengano trasmessi con modalità telematica;
  • una parte della documentazione da allegare alla domanda di nulla osta (trattasi di quella relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero nonché dell’asseverazione che attesta, laddove richiesto dalla normativa, la positiva verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate) debba essere sottoscritta mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
  • la documentazione da allegare alla domanda di nulla osta debba comprendere anche l’indicazione di un domicilio digitale, vale a dire di un indirizzo di posta elettronica certificata, iscritto in uno degli indici nazionali (articoli 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale).

Verifica del centro per l’impiego

Il decreto Flussi inoltre introduce, riguardo alla verifica da parte del centro per l’impiego dell’eventuale disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale, un termine di 8 giorni dalla richiesta del datore, decorsi inutilmente i quali la verifica si intende eseguita negativamente. Esito negativo a seguito del quale, si ricorda, il datore di lavoro può presentare domanda di nulla osta.

Tale previsione ai applica a decorrere dall’attuazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro per l’anno 2025 (D.P.C.M. 27 settembre 2023).

Irricevibilità della domanda di nulla osta

Sempre a decorrere dall’attuazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro per l’anno 2025 (D.P.C.M. 27 settembre 2023), viene considerata irricevibile la domanda di nulla osta:

  • nel caso in cui il datore di lavoro, nel triennio precedente, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo il conseguimento di un nulla osta;
  • nell'ipotesi in cui nei confronti del datore di lavoro, al momento della presentazione della somanda, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-bis del codice penale) o emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per lo stesso reato..

Conferma della domanda di nulla osta al lavoro

Per le domande presentate dal 9 gennaio 2025, viene introdotta una nuova fase procedurale.

Il datore di lavoro è tenuto infatti a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro 7 giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore.

In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato.

In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.

Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

Trasmissione del contratto di soggiorno

A decorrere dall’attuazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro per l’anno 2025 (D.P.C.M. 27 settembre 2023), il contratto di soggiorno, sottoscritto mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata delle due parti, o quantomeno del datore di lavoromla cui firma, in questo secondo caso, costituisce anche dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , relativamente alla firma autografa del lavoratore,  va trasmesso con modalità telematica allo sportello unico per l’immigrazione entro il termine di 8  giorni, decorrenti dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale.

NOTA BENE: Il contratto di soggiorno non potra più essere stipulato presso lo sportello unico.

Resta fermo che, nel caso di mancato rispetto del termine di 8 giorni, il nulla osta è revocato, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.

Controlli a campione

A decorrere dall’attuazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro per l’anno 2025 (D.P.C.M. 27 settembre 2023), i controlli a campione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sono svolti, nel settore agricolo, in collaborazione, oltre che con l’Agenzia delle entrate, anche con l’Agea.

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