Decreto Fisco-lavoro, le novità della conversione
Pubblicato il 23 dicembre 2021
In questo articolo:
- Riscossione, principali novità
- 180 giorni per il pagamento delle cartelle
- Nuovi termini di decadenza per le rateazioni
- La dilazione dei ruoli
- Impugnabilità del ruolo
- Rimessione in termini per i versamenti da controllo
- Novità in materia di Iva
- Trasmissione telematica dei corrispettivi
- Abolizione esterometro
- IVA degli enti associativi
- Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e memorizzazione/corrispettivi
- Esenzione fattura elettronica Sistema TS
- Credito d’imposta ricerca e sviluppo
- Procedura
- Esclusione dalla procedura
- Abrogazione Patent box e maxi deduzione
- Abrogazione del Patent box
- Deduzione maggiorata
- Documentazione
- Divieto di cumulo
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 146/2021 (cd. decreto fisco-lavoro) sono state previste numerose novità fiscali. Il provvedimento, a seguito delle modifiche subite in sede parlamentare, risulta ora composto da 48 articoli ed ha decorrenza a partire dal 21 dicembre 2021.
Si propone, di seguito, una sintesi delle più interessanti misure previste dalla disposizione.
Riscossione, principali novità
In sede di conversione del cd. “Decreto Fiscale-Lavoro” sono state previste diverse modifiche alle disposizioni, previste nella prima stesura del provvedimento, riguardo i termini di pagamento delle cartelle, le rateizzazioni nonché il versamento delle rate 2020 e 2021 della definizione agevolata.
180 giorni per il pagamento delle cartelle
Con la conversione del D.L. n.146/2021 tempi più lunghi per il pagamento delle cartelle notificate nel periodo 1° settembre- 31 dicembre 2021. La novella normativa stabilisce, infatti, che “per le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centoottanta giorni”. Passa, quindi, da 60 a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle notificate dall’agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, senza applicazione di interessi di mora. Pertanto, fino allo scadere del termine di 180 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l’agente della riscossione non potrà dar corso all’attività di recupero.
Tuttavia, per le cartelle che verranno notificate dal 1° gennaio 2022, il termine di pagamento ritorna ad essere quello “ordinario”, ossia 60 giorni dalla data di notifica. Stando alla norma, poi, nel lasso temporale dei 180 giorni dovrebbe essere attivo un blocco delle misure cautelari e esecutive. L’Agenzia, infatti, non dovrebbe attivare durante tale periodo alcuna nuova procedura cautelare (fermo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento). Va, da ultimo, precisato che la nuova norma richiama solo i ruoli di cui all’articolo 25 comma 2 del D.P.R. 602/73, conseguentemente dovrebbero restare fuori da questo allungamento dei tempi di pagamento gli accertamenti esecutivi di ogni genere e gli avvisi di addebito INPS. Resta fermo, in ogni caso, il termine di 60 giorni per il ricorso di cui all’articolo 21 del DLgs.546/1992.
Nuovi termini di decadenza per le rateazioni
Agendo direttamente sul contenuto del comma 2-ter dell’articolo 68 del D.L. n.18/2020 in materia di estensione della rateazione per i piani di dilazione, il “decreto fiscale” stabilisce ora che:
- per le rateizzazioni “in essere” all’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa”), ossia prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza da covid-19;
- è estesa a 18 il numero di rate che, se non pagate, determinano la “decadenza” della dilazione concessa.
Come previsto dalla novella normativa, i debitori che - alla data del 22 ottobre 2021 - siano decaduti da piani di dilazione “in essere” alla data dell’8 marzo 2020, sono “automaticamente” riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate “sospese” ai sensi dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. 18/2020 è fissato al 31 ottobre 2021 (in luogo del 30.09.2021), ferma restando l’applicazione a tali piani delle disposizioni del comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n.146/2021, ossia la decadenza dal piano di rateazione in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive. Quindi, per consentire agli interessati di avvalersi della nuova agevolazione (decadenza estesa a 18 rate), è stato differito al 31 ottobre il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (quelle cioè in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
Per quanto riguarda, invece, le rateizzazioni concesse “dopo” l’8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 resta la regola ordinaria, ossia decadenza da rateazione con il mancato pagamento di 5 rate.
La nuova disposizione stabilisce altresì che, per i carichi ricompresi nei suddetti piani di dilazione:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’Ade nel periodo dal 1° al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;
b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese, gli interessi di mora corrisposti nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1 del Dlgs.46/1999.
La dilazione dei ruoli
Appare utile qui ricordare anche le regole generali per la rateazione. Come noto, infatti, al momento della ricezione di una cartella di pagamento il contribuente può, anche dopo lo spirare dei termini entro cui occorre effettuare il pagamento, chiedere la dilazione del debito in un massimo di 72 rate ovvero 120 se sussistono i presupposti per la cd. "dilazione straordinaria" (art. 19 del DPR 602/73). Tuttavia – stando al D.L. n.137/2020 - per le richieste di rateazione presentate dal 30.11.2020 al 31.12.2021, la temporanea situazione di “obiettiva difficoltà” finanziaria deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100.000 euro (in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’articolo 19, comma 1 del DPR n. 602/1973). In merito alle dilazioni decadute all’8 marzo 2020, il debitore può richiedere nuova rateazione presentando la richiesta di entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate insolute alla data di relativa presentazione.
Alla luce di dette indicazioni, si ricorda che il prossimo 31 dicembre 2021 cesseranno gli effetti dei provvedimenti introdotti dal “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) in materia di rateizzazioni.
In particolare, per le istanze presentate a partire dal 1° gennaio 2022:
- sarà sempre necessario documentare la temporanea situazione di difficoltà economica così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 per importi superiori a 60 mila euro, (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite di euro 100 mila) anche per l’ottenimento di piani di dilazione fino a 72 rate;
- la decadenza si realizzerà al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive così come previsto dall’art. 19 DPR 602/1973 (viene pertanto a cessare l’estensione del precedente limite a 10 rate).
Infine, i debiti già decaduti dal beneficio di una precedente rateizzazione per mancato pagamento delle rate – indipendentemente dalla data in cui tale decadenza si sia concretizzata – possono essere nuovamente dilazionati solo se, per le richieste di riammissione che verranno presentate a partire dal 1° gennaio 2022, il contribuente regolarizzi preliminarmente tutte le rate già scadute.
Impugnabilità del ruolo
Inammissibile l’impugnazione degli estratti di ruolo e limiti alla impugnabilità di ruolo e cartelle di pagamento. Sono queste altre due interessanti novità contemplate in sede di conversione del decreto fiscale. Modificando l’articolo 12 del DPR 602/73, infatti, il nuovo comma 4-bis stabilisce, al primo periodo, che “L’estratto di ruolo non è impugnabile”. Pertanto, non è impugnabile quel documento informatico contenente gli elementi del ruolo reso esecutivo trasfusi nella cartella di pagamento, in quanto non costituisce un atto di riscossione né contiene alcuna pretesa esattiva o impositiva.
La norma – evidenzia il dossier del Senato - è volta a contrastare la proliferazione avvenuta negli ultimi anni di controversie di impugnazione degli estratti di ruolo, in particolare, dopo l’emanazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 19704/2015) con la quale è stata ritenuta “ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario”. Conseguentemente la consegna dell’estratto di ruolo a seguito dell’istanza del contribuente gli consente di impugnare l’atto non notificato (cartella e/o ruolo) che contiene la pretesa impositiva. In altre parole, l’impugnazione dell’estratto di ruolo non è stata ritenuta ammissibile in sé, ma è stata ammessa l’opposizione al ruolo oppure alla cartella, della cui esistenza si è avuta legittima conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso ad istanza del contribuente, proprio per far valere l’invalidità della notifica (o omessa notifica). Tale interpretazione è stata confermata anche dalla recente ordinanza della Corte di cassazione n. 27860 del 12 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte, benché l'estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, in quanto documento interno all'amministrazione, il contribuente debitore può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione, a prescindere dalla notificazione della cartella congiuntamente all'estratto di ruolo, se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, di questa per un vizio di notifica.
Il secondo periodo del nuovo comma 4-bis chiarisce, poi, che il ruolo e la cartella di pagamento che si assume “invalidamente notificata” sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del Dlgs.n.50/2016; Si ricorda che il suddetto comma 4 prevede, tra l’altro, che un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi;
- relativo il pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici (individuati all’art. 1, comma 1, lett. a), del DM 40/2008), previa verifica di questi ultimi dell’adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (articolo 48- bis del DPR 602/73);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Rimessione in termini per i versamenti da controllo
La norma dell’articolo 3-ter disciplina una nuova ipotesi regolarizzazione (rimessione in termini) senza applicazione di sanzioni e interessi. Nello specifico, la norma stabilisce che i versamenti, originariamente in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (cd. avvisi bonari), non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020 in caso di pagamento rateale) possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi. Quanto eventualmente già versato, non viene rimborsato.
Novità in materia di Iva
In sede di conversione del cd. “Decreto Fiscale-Lavoro” apportate numerose novità in materia di Iva.
Trasmissione telematica dei corrispettivi
Differita al 1° luglio 2022 (in luogo del 1° luglio 2021) l’utilizzo dei sistemi “evoluti” di incasso ai fini dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. La novella norma, infatti, modificando l'articolo 2, comma 5-bis del DLgs.127/2015, stabilisce ora che - a decorrere dal 1° luglio 2022 - i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi “evoluti” in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati giornalieri attraverso detti strumenti di pagamento.
Abolizione esterometro
Slitta al 1° luglio 2022, l’abolizione dell’esterometro. Pertanto, a partire dal 1° luglio 2022 la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere non avverrà più con il cd. “esterometro” bensì utilizzando il Sistema di Interscambio. A partire da tale data, quindi, la trasmissione dei dati della fattura elettronica tramite lo SDI diventerà necessaria anche per le fatture relative a operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate (e ricevute) nei confronti di soggetti al di fuori del territorio dello Stato. Per il primo semestre 2022, restano fermi, invece, modalità e termini di invio dei dati.
IVA degli enti associativi
Con l’articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies il legislatore i interviene sulla disciplina Iva apportando alcune importanti modifiche per le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi. In primo luogo, il comma 15-quater incide sulle disposizioni dell’articolo 4, comma 4 del DPR Iva che, nella sua formulazione attuale, prevede che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso corrispettivi specifici o contributi supplementari da alcune tipologie di enti (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica) siano escluse da Iva se rese ai relativi associati e in conformità alle finalità istituzionali. Analoga esclusione è prevista per le pubblicazioni cedute da parte delle suddette tipologie di enti, per le cessioni e prestazioni effettuate da partiti politici in occasione di manifestazioni propagandistiche, per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale nei confronti dei propri soci. Dette disposizioni sono, però, in contrasto con la direttiva 2006/112/Ce, la quale non esclude dall’applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi verso gli associati prevedendo, per alcune casistiche, l’esenzione Iva. Per eliminare tale disallineamento sono stati appunto modificati gli articoli 4 e 10 del DPR 633/72. In particolare, agendo sull’articolo 4 del DPR 633/72, si eliminano dall’articolo 4 le “esclusioni” previste ai commi 4 e 5 e vengono abrogati i commi 6, 7 e 8. Si agisce, invece, sull’articolo 10 del DPR 633/72, facendo rientrare nel regime di esenzione Iva anche:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da ASD alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle ASP (le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno) , se complementare alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività. Dette disposizioni si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal Dlgs. n. 117/2017.
Infine, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore viene, altresì, stabilito che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini Iva, il regime speciale previsto per i cd. forfetari ex L.190/2014.
Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e memorizzazione/corrispettivi
Gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili possono trasmettere all'Agenzia i dati identificativi di tali strumenti e l'importo giornaliero delle transazioni ai fini della fruizione del credito d’ imposta per le commissioni. Modificando l’articolo 22, comma 5 del D.L. 124/2019, infatti, il legislatore stabilisce ora che gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA, i dati richiesti per la fruizione del credito d'imposta relativo alle commissioni su pagamenti elettronici. Si tratta dei dati identificativi degli strumenti di pagamento e dell'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi.
Esenzione fattura elettronica Sistema TS
Con l’articolo 5, comma 12 del decreto convertito viene prorogato al periodo d’imposta 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Considerato, quindi, l’esplicito divieto in tal senso, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS continuano ad emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo
Confermata la speciale “sanatoria” (articolo 5, commi 7-12 e 15) per chi ha indebitamente fruito del credito d’imposta R&S relativo al quinquennio 2015-2019. Infatti, per i soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021, hanno utilizzato in compensazione il bonus ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L.n.145/2013, è possibile procedere al “riversamento” dell’importo indebitamente utilizzato, senza il pagamento di sanzioni e interessi, salvo nei casi di fraudolenza, simulazione od omessa documentazione.
Interessati dallo stralcio di sanzioni e interessi previsti dalla procedura in esame sono i soggetti che, nel quinquennio 2015-2019 (soggetti con periodo d’imposta solare), hanno svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte “non qualificabili” come attività di ricerca e sviluppo ammissibili ai fini del credito d’imposta ex articolo 3 del D.L.145/2013. Il concetto di spese “non agevolabili”, tuttavia, ha assunto nel tempo confini molto labili in quanto la prassi degli uffici ha fornite posizioni interpretative contrastanti.
Inoltre, possono accedere alla procedura i soggetti che:
- a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell’art. 3 del D.L. 145/2013, in maniera “non conforme” a quanto dettato dalla interpretazione “autentica” recata dall’articolo 1, comma 72, della L. 145/2018 secondo cui, per i soggetti commissionari residenti in Italia che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati Ue, SEE o Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996, ai fini del calcolo del bonus spettante rilevano solo le spese relative alle attività svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio nazionale, non anche all’estero.
- hanno commesso “errori” nella quantificazione o individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.
Procedura
Per il riversamento spontaneo del credito d’imposta indebitamente utilizzato, ai fini di dello stralcio occorre inviare apposita “istanza” all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, specificando:
- il periodo d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta;
- gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo;
- tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.
Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione saranno definiti con un apposito provvedimento delle Entrate da emanare entro il 31 maggio 2022. L’importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento del dovuto, comunque, può essere effettuato in 3 rate di pari importo di cui:
- la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022;
- le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024.
In caso di pagamento rateale, sono dovuti - a decorrere dal 17 dicembre 2022 - gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è, tuttavia, effettuato senza avvalersi della compensazione; quindi, non è possibile effettuare il versamento del dovuto con compensazione in F24 di altri crediti spettanti. La procedura di riversamento si “perfeziona” con l’integrale versamento del dovuto. Nel caso del riversamento “rateale”, invece, il mancato pagamento di “una” delle rate entro la scadenza prevista (incluso il pagamento della prima rata e non versamento delle rate successive) comporta:
- il mancato perfezionamento della procedura;
- l’iscrizione a “ruolo” dei residui importi dovuti;
- l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi importi e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del D.P.R. n.602/73 con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.
In esito al perfezionamento della procedura è esclusa la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del DLgs.74/2000 che condanna chi non versa le somme dovute impiegando crediti d’imposta non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore a 50mila euro.
Viene precisato, infine, che la procedura in esame non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia stato già accertato con un atto di recupero ovvero con altri provvedimenti impositivi divenuti “definitivi” alla data del 22 ottobre 2021.
Nel caso in cui l’utilizzo del credito d’imposta sia stato già constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data del 22 ottobre, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione prevista. Pertanto, anche in caso di atto non definitivo al 22 ottobre si può accedere alla sanatoria (evitando il pagamento di sanzioni ed interessi) provvedendo al riversamento del beneficio ottenuto ma perdendo, però, la possibilità di fruire della dilazione del pagamento in tre rate.
Esclusione dalla procedura
La procedura di riversamento spontaneo è, in ogni caso, “esclusa” nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o fatture che documentano operazioni inesistenti nonché nel caso in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al bonus. In tali casi, i contribuenti decadono dalla procedura e le somme già versate si considerano “acquisite” a titolo di acconto sugli importi dovuti nel caso in cui gli Uffici, dopo l’invio della comunicazione, accertino condotte fraudolente.
Abrogazione Patent box e maxi deduzione
Con l’articolo 6 del decreto convertito, viene confermata l’abrogazione del Patent box e l’introduzione di una maxi deduzione dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali. Con la novella normativa, infatti, si sostituisce l’attuale regime del Patent box - che consente di ridurre il reddito imponibile di un importo pari al 50% del reddito prodotto da determinate immobilizzazioni immateriali - con un “nuovo” regime opzionale che incrementa del 90% l’importo deducibile della spesa di ricerca e sviluppo relativa a detti beni immateriali. L’opzione per la deducibilità “maggiorata” dei costi è destinata ai soggetti titolari di reddito di impresa. Le società e gli enti non residenti soggetti a Ires (di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), TUIR) possono esercitare l'opzione a condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. E’, tuttavia, demandato ad un provvedimento delle Entrate la definizione delle modalità attuative del nuovo beneficio.
Abrogazione del Patent box
A decorrere dal 22 ottobre 2021 sono abrogati:
- i commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della L. 190/2014 riguardante la disciplina del Patent box;
- l'articolo 4 del D.L. 34/2019 convertito relativo l’opzione di autodeterminazione del reddito agevolabile.
Questo criterio di decorrenza dell’abrogazione basato su data fissa e non sul periodo d’imposta in corso ha aperto numerose criticità specie quelle riguardanti lo statuto del contribuente; infatti, a norma dell’articolo 3 comma 1 della L. 212/2000 “(...) le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. Pertanto, non si ritiene possibile una cancellazione retroattiva del Patent box (in quanto si violano i principi del suddetto articolo 3) e si auspica un intervento normativo che salvi i regimi riguardanti periodi di imposta già chiusi alla data di entrata in vigore del decreto legge, anche se con opzioni comunicate successivamente. A fronte dell’abrogazione del Patent box è stato, tuttavia, previsto un apposito “regime transitorio”. Nello specifico, per la norma, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il Patent box in data antecedente al 22 ottobre 2021 possono scegliere, in alternativa, di aderire al nuovo regime agevolato, previa comunicazione da inviare secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito provvedimento delle Entrate. Sono esclusi da tale previsione i soggetti che:
- hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del DPR 600/1973;
- hanno presentato istanza di rinnovo e sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate;
- hanno aderito al regime di cui all'art. 4 del D.L.34/2019 (opzione di auto-liquidazone).
I soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui all’articolo 31-ter del DPR 600/1973 ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al nuovo regime agevolativo comunicano, secondo le modalità che verranno stabilite dell'Agenzia, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.
Deduzione maggiorata
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, sono maggiorati del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti titolari di reddito d'impresa in relazione a:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- marchi d'impresa;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Condizione per usufruire dell’agevolazione è che tali beni siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. L'opzione per la maxi deduzione ha durata 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile. Tuttavia, i soggetti che esercitano l'opzione devono svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni. Sul piano operativo, si ricorda che le nuove disposizioni si applicano alle opzioni esercitate a decorrere “dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto” ossia a partire dal 22 ottobre 2021 e che l’opzione rileva anche ai fini Irap.
Documentazione
I soggetti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione mediante idonea documentazione da predisporre secondo le indicazioni che saranno fornita da un apposito provvedimento dell'Agenzia. In particolare, il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento delle Entrate ne dà comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza di detta comunicazione, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2 del DLgs.471/1997 (dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato).
Diversamente, in caso di “rettifica” della maggiorazione da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione prevista non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione la documentazione indicata nel medesimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione.
Divieto di cumulo
I soggetti che esercitano l'opzione in esame non possono fruire, per l'intera durata dell’opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui alla L.160/2019.
Ulteriori novità del decreto Fisco-lavoro convertito |
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Proroga Irap |
Slitta dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento - senza sanzioni e interessi - del saldo Irap 2019 e dell’acconto Irap 2020 non versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’art. 24 del D.L. n. 34/2020, in relazione ai limiti e alle condizioni previsti in materia di aiuti di Stato, |
No del visto a revisori |
Con un inaspettato dietrofront, viene “abrogato” l’articolo 5, comma 14 dell’originario D.L. n.146/2021 che faceva rientrate anche i revisori legali nel novero dei soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, abilitati al rilascio del visto di conformità. Viene, così, eliminata la norma che estendeva ai soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, che non siano anche iscritti nell'Albo dei commercialisti o dei consulenti del lavoro, la possibilità di essere abilitati al rilascio del visto di conformità |
Rottamazione e saldo e stralcio |
Mini proroga definizione agevolata. Differito al 9 dicembre 2021 il termine entro cui era necessario effettuare il pagamento delle rate 2020 e 2021 della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), scaduto il 30 novembre 2021. Per questo nuovo termine sono ammessi i 5 giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento era possibile entro il 14 dicembre 2021. |
Limiti contante |
Si modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante "escludendo" la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall'Autorità prevista dall'art.128-undecies del DLgs.385/93), ripristinando, dal 1° gennaio 2022, quella dettata dal co. 3 dell'articolo 49 del Dlgs. 231/2007, pari a 3.000 euro. |
Integrazione aiuti di stato
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Al fine di assicurare la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di Stato, viene “integrato” il comma 13 dell’articolo 1 del DL n. 41/2021 per ricomprendere nel quadro normativo che consente di fruire dei nuovi massimali previsti dalle Sezioni 3.1 (“aiuti di importo”) e 3.12 (“aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti“) della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(20202) 1863 final, anche le misure di aiuto introdotte successivamente:
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Credito d’imposta attività teatrali e spettacoli |
Si interviene sulla disciplina del credito d’imposta a sostegno della cultura di cui all’art. 36-bis del D.L.41/2021 in relazione alla modalità di fruizione dell’agevolazione. Si tratta del bonus - un credito d'imposta del 90% - diretto a sostenere le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo che abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all'anno 2019. Il credito d’imposta, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante utilizzo del modello F24. Con la modifica operata viene eliminata la possibilità di utilizzare il bonus nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa. |
Contributo automotive |
Confermato l’incrementato di 100 milioni di euro, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041 della L. 145/2018. La nuova dotazione del fondo è soggetta alla seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:
A decorrere dal 21.12.2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della L.n.145/2018 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del D.L. 104/2020 convertito. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Mise, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, sono trasferite su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. |
Quadro Normativo |
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