Decreto fiscale in Gazzetta. Limiti alle compensazioni, contanti, pagamenti elettronici

Pubblicato il



Decreto fiscale in Gazzetta. Limiti alle compensazioni, contanti, pagamenti elettronici

Si materializza una parte della prevista Manovra 2020 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019 del Decreto fiscale – Decreto legge n. 124/2019 - collegato alla legge di Bilancio.

Il provvedimento del 26 ottobre - entrato in vigore il 27 ottobre – è il veicolo per rendere immediatamente applicabili alcune misure fiscali più urgenti.

Nei 60 articoli del DL vengono confermate quasi tutte le misure anticipate e che sono state oggetto di discussione nella maggioranza.

Alcune disposizioni vedono l’applicabilità differita, come quella che riguarda la dichiarazione annuale Iva precompilata che partirà dal 2021. Trova posto anche la norma sull’Iva delle autoscuole: l’imponibilità partirà dal 2020.

Decreto fiscale. Compensazioni

Non ci sono sorprese sulla norma – contenuta nell’articolo 3 – che riguarda la stretta sulle compensazioni:

  • la compensazione per i crediti Irpef e Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire da quelli maturati nel 2019, potrà avvenire trascorsi 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge;
  • anche i contribuenti non titolari di partita Iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, hanno l’obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate i modelli F24 contenenti compensazioni;
  • introdotta una sanzione di 1.000 euro per ogni modello F24 scartato dall’Agenzia delle entrate a seguito del controllo effettuato sulla compensazione dei crediti (la disposizione non ammette cumulo giuridico e continuazione).

Accollo fiscale - In caso di accollo del debito d’imposta altrui, l’accollante, per il pagamento, non può utilizzare in compensazione propri crediti.

Provvedimento di cessazione della partita Iva – I soggetti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva, fino a quando permane tale situazione, non potranno utilizzare in compensazione crediti di qualsiasi tipo e importo, anche se non riguardanti l’attività esercitata con la partita cessata.

Decreto fiscale. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Viene inserito il nuovo art. 17-bis al Dlgs n. 241/1997, con effetto dall'1/1/2020, per il quale il committente, in caso di appalto e subappalto, è il soggetto obbligato ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

Inoltre, si estende il reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.

Decreto fiscale. Fatturazione elettronica

In materia di fatturazione elettronica si stabilisce:

  • la memorizzazione fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi per i file delle fatture elettroniche trasmessi attraverso lo Sdi. Ciò consentirà l'utilizzo dei dati da parte della Guardia di finanza per le funzioni di polizia economica e finanziaria e dell'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali;
  • anche per il 2020 il divieto di emettere fatture elettroniche tramite lo Sdi per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche;
  • dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, la messa a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA;
  • a partire dalle operazioni IVA 2021, la predisposizione della bozza della dichiarazione annuale dell’IVA;
  • dal 1° gennaio 2020, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunicherà con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Il mancato pagamento del dovuto entro 30 giorni comporta l’iscrizione a ruolo.

Decreto fiscale. Contanti e pagamenti elettronici

Altre disposizioni del Dl n. 124/2019 riguardano limiti all’uso del contante, premi speciali per il cashless, lotteria degli scontrini, pagamenti elettronici.

Utilizzo del contante – Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il divieto di utilizzo del contante viene fissato a 2.000 euro; dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro.

Premi per cashless - Per le operazioni commerciali avvenute esclusivamente con pagamento elettronico, si prevedono premi speciali a estrazione sia ai consumatori finali sia agli esercenti.

Lotteria degli scontrini, sanzioni - Nell’ambito della lotteria nazionale degli scontrini, viene introdotta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro a carico dell’esercente che, al momento dell’operazione, rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della cessione o prestazione. Nel primo semestre, niente sanzione nei confronti dell'esercente che assolve temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica o mediante ricevute fiscali.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte elettroniche - Dal 1° luglio 2020, commercianti e professionisti che non accetteranno pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito, saranno sanzionati nella misura pari a 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento.

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici - Dal 1° luglio 2020, in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi verso consumatori finali, spetterà un credito d’imposta, in compensazione, agli esercenti attività di impresa e professionisti pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, purchè nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro.

Decreto fiscale. Acconti d’imposta soggetti ISA

Per i contribuenti soggetti agli Isa, previste modifiche per gli acconti Irpef, Ires e Irap: per l’anno 2019, le due rate saranno di pari importo, ognuna del 50%, non più del 40% e del 60%.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 25 ottobre 2019 - Legge di Bilancio e Decreto fiscale. Limiti agli sconti Irpef del 19% e alle compensazioni – Pichirallo

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito