Legge di Bilancio e Decreto fiscale. Limiti agli sconti Irpef del 19% e alle compensazioni
Pubblicato il 25 ottobre 2019
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La legge di Bilancio 2020, attesa per la fine di ottobre in Parlamento, riserverà ai contribuenti oltre un certo reddito riduzioni degli sconti Irpef, non tutti ma quelli con aliquota al 19%. Inoltre, ai soggetti destinatari di un provvedimento d’ufficio di chiusura della partita Iva, sarà inibito effettuare compensazioni con F24.
Legge di Bilancio 2020. Detrazioni Irpef del 19% con limiti
Dunque, il Governo ha proposto, nella legge di Bilancio 2020, tagli ai bonus Irpef con aliquota del 19% ai contribuenti con redditi dichiarati superiori a 120mila euro l’anno. Man mano che si arriverà a 240.000 euro, le detrazioni saranno ulteriormente ridotte fino ad arrivare a zero.
Dalla misura restrittiva rimangono escluse le detrazioni per i mutui prima casa e per le spese sanitarie.
Inoltre, per limitare l’uso del contante, alcuni detrazioni fiscali del 19% potranno essere fruite solo se il pagamento della spesa sia avvenuto in modo tracciabile (carta di credito, debito, bancomat o simile).
Essendo applicabile la norma alle sole detrazioni del 19%, non vengono toccate le agevolazioni relative alla riqualificazione energetica degli edifici e alle ristrutturazioni edilizie.
In sostanza, ad essere aggredite saranno, ad esempio, le spese veterinarie, per lo sport dei figli, le spese funebri, quelle per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali e nonché quelle per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.
Decreto fiscale. Divieto di compensazione per partite Iva chiuse d’ufficio
Il Decreto fiscale porterà in dote, con riferimento al pacchetto di misure per il contrasto delle compensazioni illecite, il divieto di effettuare lo sconto dei crediti tributari e contributivi nel modello F24 per coloro che hanno ricevuto un provvedimento di cessazione d'ufficio della partita Iva.
Pare che il veto riguardi anche crediti non riferibili all'attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata con la partita Iva chiusa d'ufficio. I crediti, però, potranno essere chiesti a rimborso.
Il limite non tocca i contribuenti che hanno chiuso la partita Iva per cessata attività.
Ancora, solo per quanto riguarda i crediti Iva, la compensazione sarà vietata ai soggetti estromessi dal Vies, la banca dati delle partite Iva autorizzate alle operazioni intracomunitarie.
La disposizione stabilisce che l’esclusione sia efficace dalla data di notifica del provvedimento di esclusione fino a quando non siano state rimosse le irregolarità che hanno dato luogo all'emissione del provvedimento di estromissione. Cioè, fino a quando il contribuente non sia stato riammesso all’archivio Vies.
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