Decreto Dignità, approvate modifiche per contratti a termine, di somministrazione di lavoro e licenziamento illegittimo
Pubblicato il 30 luglio 2018
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Si evince dal comunicato della Camera dei Deputati del 27 luglio 2018 che le Commissioni riunite hanno concluso l'esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 87/018 (c.d. Decreto dignità), apportando alcune modifiche che:
- cambiano la disciplina dei contratti di lavoro a termine, di somministrazione di lavoro e in materia di licenziamento illegittimo;
- intervengono nell'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali riguardanti diplomati magistrali e prevedono una procedura concorsuale straordinaria per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;
- pongono condizioni e limiti alla delocalizzazione delle imprese;
- vietano la pubblicità su giochi e scommesse e innalzano la misura del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco;
- ridefiniscono il regime giuridico e fiscale dello sport dilettantistico;
- ridisegnano il perimetro e i termini di alcuni adempimenti posti a carico dei contribuenti (redditometro, spesometro, split payment).
Lavoro
Per quanto concerne nello specifico il lavoro, in sede referente:
- è stato previsto che benché le modifiche si applichino ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018), per i rinnovi e le proroghe dei contratti a termine le modifiche si applicano solo per rinnovi e proroghe successive al 31 ottobre 2018;
- sono stati disciplinati i limiti quantitativi applicabili ai contratti di somministrazione a tempo determinato ed è stata configurata l'ipotesi di somministrazione fraudolenta.
Inoltre, sempre in sede referente, sono state introdotte alcune disposizioni in materia di prestazioni occasionali prevedendo, tra l'altro:
- che i prestatori autocertifichino la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS e che, nel settore agricolo, autocertifichino la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale (n.d.r. pagato attraverso i voucher) non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;
- l'ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l'utilizzatore, l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che per i suddetti soggetti l'arco temporale di riferimento della durata della prestazione non deve essere superiore a 10 giorni (in luogo dei 3 attualmente previsti);
- che sia esclusa l'applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori.
Ancora, è stata disposta una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2019-2020, di soggetti aventi meno di 35 anni e che non abbiano avuto, neppure con altri datori, precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi, e la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua.
Il provvedimento passa ora all'esame dell'Assemblea.
- eDotto.com – Edicola del 25 luglio 2018 – DL Dignità, emendamenti inammissibili su lavoro, imprese e fisco – Schiavone
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