Decreto correttivo Codice appalti, le novità

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Decreto correttivo Codice appalti, le novità

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 aprile 2017 e recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016” (nuovo codice appalti).

Il presente Decreto correttivo, entrato in vigore il 20 maggio 2017, consta di 131 articoli complessivi che apportano numerose modifiche al codice appalti, così recependo le segnalazioni e le indicazioni formulate dall'Autorità nazionale anticorruzione, dal Consiglio di Stato e dalle associazioni di settore.

Le principali innovazioni

Di seguito, in sintesi, le novità di maggior impatto.

Progettazione

In fase di progettazione, diviene obbligatorio per le stazioni appaltanti (sino ad ora era solo facoltativo) utilizzare le tabelle dei corrispettivi di cui al D.m. giustizia del 17 giugno 2016. Sono inoltre contemplate ulteriori tutele economiche per i progettisti; per cui le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione del compenso all'ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Ed ancora, nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria ed architettura, le stazioni appaltanti non possono prevedere, quale corrispettivo, forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.

E’ inoltre prevista l’adozione, da parte Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di apposite linee guida per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro.

Ai soli fini dell’attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico, nonché nei concorsi di progettazione e di idee, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione: nella prima il progettista elabora il c.d.documento di fattibilità delle alternative progettuali” individuando ed analizzando, per l’appunto, le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti; nella seconda fase, invece, il progettista sviluppa tutte le indagini e gli studi necessari, gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche volumetriche, dimensionali, tipologiche, tecnologiche, economiche ecc. Al di fuori dei casi suindicati, il progetto di fattibilità deve essere sempre redatto in un’unica fase.

Appalti integrati

In tema di appalti integrati, viene soppresso il divieto, per gli affidatari di incarichi di progettazione, di essere anche affidatari degli appalti, di eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto attività di progettazione; di modo che possa essere affidata all'impresa di costruzione anche la relativa fase di progettazione. Per gli appalti a prevalente contenuto tecnologico, diventa pertanto possibile mandare in gara il progetto definitivo, anziché quello esecutivo. Si introduce altresì una sorta di sanatoria, per cui sono ammessi gli appalti integrati i cui progetti preliminari o definitivi siano già stati approvati alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo.

Qualificazione

Sono poi introdotte delle modifiche al “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell’art. 84 codice appalti. In particolare, per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, si potrà prendere a riferimento non più il triennio, ma il decennio antecedente la data di attestazione SOA (certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto e per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori).

Sempre in fatto di qualificazione, i direttori tecnici delle imprese privi di un adeguato titolo di studio potranno continuare ad operare, a condizione che abbiano maturato un'esperienza sufficiente durante la loro carriera.

Certificato di regolare esecuzione

Per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro ma inferiore alla soglia di cui all'art. 35 codice appalti – nonché nei casi espressamente individuati con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione di euro e per le forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 codice, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione (che, in ogni caso, deve essere emesso non oltre 3 mesi dall'ultimazione delle prestazioni di cui al contratto).

Per le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti, per il collaudo o la verifica di conformità, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o tra quelli di altre pubbliche amministrazioni, da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia ed alle caratteristiche del contratto, in possesso di requisiti di moralità, competenza e professionalità ed iscritti all'albo dei collaudatori di pertinenza. Il compenso per dette attività è contenuto, per i dipendenti delle stazioni appaltati, nell'ambito degli incentivi previsti per funzioni tecniche; per i dipendenti di altre amministrazioni è, viceversa, determinato in base alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti (oltre che nel rispetto delle disposizioni di cui al D.l. n. 112/2008).

Commissioni di gara

Per assicurare l’imparzialità e la dovuta separazione tra commissari e concorrenti, le Commissioni giudicatrici saranno formate attingendo da un albo nazionale, non regionale, fermo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione.

E’ inoltre previsto che per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, nonché per quelli che non presentano particolari difficoltà e per i contratti di servizi e di forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, la stazione appaltante possa nominare alcuni componenti interni, ad eccezione del Presidente, il quale dovrà invece essere nominato tra gli esperti iscritti all'albo tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Procedure negoziate

Aumenta la concorrenza nelle procedure negoziate. In particolare, per quelle inerenti lavori di importo compreso tra i 40 mila euro ed i 150 mila euro, si dovranno invitare dieci imprese anziché cinque. Mentre, se l’importo dei lavori va da 150 mila euro sino ad 1 milione di euro, l’invito dovrà essere esteso a quindici imprese anziché dieci.

Vengono inoltre semplificate le verifiche, da effettuarsi solo sull'aggiudicatario; ferma restando la facoltà della stazione appaltante di estendere tali controlli anche agli altri partecipanti.

Criterio del prezzo più basso

Viene estesa la possibilità di impiegare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in tutti i casi, ove si tratti di servizi e forniture d’importo inferiore ai 40 mila euro. Laddove si tratti invece di forniture e servizi di importo superiore a 40 mila euro – e, comunque, a condizione che le prestazioni siano caratterizzate da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelle innovative o ad alto contenuto tecnologico – la possibilità di ricorrere al prezzo più basso è confinata entro la soglia comunitaria (ex art. 35 codice appalti), al di sopra della quale non sarà più possibile farvi ricorso.

Ed ancora, quando il criterio di aggiudicazione è il prezzo più basso, la valutazione delle offerte anormalmente basse e della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 codice, può essere effettuata solo se siano state ammesse almeno 10 offerte. Ciò lascia intendere che qualora le offerte siano meno di 10, la stazione appaltante debba sempre effettuare la verifica nel contraddittorio con l’impresa. Per quanto invece riguarda i lavori, l’esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia è utilizzabile dalla stazione solo se l’appalto non presenti carattere transfrontaliero.

Contraente generale

Onde evitare l’elusione del divieto di appalto integrato, è prevista una soglia minima di 150 milioni di euro per poter ricorrere all’affidamento a contraente generale ex art. 194 codice; ossia, una sorta di affidamento unitario ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnica e finanziaria, a cui sia affidata la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, a fronte di un corrispettivo ad ultimazione lavori.

Subappalto, limite del 30%

E’ confermata la soglia limite del 30% sul totale dell’importo contrattuale, per l’affidamento in subappalto. Nei lavori di importo superiore alla soglia comunitaria e nei settori a rischio di infiltrazione criminale (a prescindere dall'importo), sarà oltretutto necessario indicare una terna di subappaltatori in fase di offerta. Le regole seguite saranno identiche per tutte le procedure e non potranno essere stabilite volta per volta dalle stazioni appaltanti.

Variante per errore progettuale

Viene specificato che la variante per errore progettuale è consentita solo entro limiti quantitativi de minimis. In altri termini, qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, tale modifica è consentita se il valore della stessa è al di sotto dei seguenti indici:

  • le soglie comunitarie;
  • il 10% del valore iniziale del contratto, se si tratta di servizi o forniture; il 15% per i contratti di lavori.

Occorre specificare che la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto; al contrario, in caso di più modifiche, il valore è accertato in base ad una valutazione complessiva delle stesse.

Progetti scaduti: autorizzazioni prorogate

In caso di appalto annullato o ritirato le autorizzazioni, i pareri, le intese relativi ai progetti da mandare in gara, rischiano di scadere prima che si completi la procedura per il nuovo affidamento dei lavori. Onde evitare ciò, è previsto che le autorizzazioni possano essere prorogate per massimo cinque anni, a condizione che il progetto non abbia subìto variazioni.

Poteri dell’Anac

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) non potrà più prescrivere alle stazioni appaltanti la correzione di eventuali atti di gara ritenuti illegittimi. Restano, invece, vincolanti i pareri di precontenzioso richiesti dall'appaltante o dalle parti interessate.

Quadro delle norme

Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017

Decreto legislativo n. 50/2016

Decreto Ministero della giustizia del 17 giugno 2016

Decreto legge D.l. n. 112/2008

 

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