Debito Iva della società di persone, riscossione nei confronti dei soci

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Debito Iva della società di persone, riscossione nei confronti dei soci

Alla Corte di cassazione è stato chiesto se fosse legittima l'iscrizione a ruolo per intero e a titolo definitivo dell'importo dovuto e risultante da un avviso di accertamento notificato nei confronti di una società di persone, in presenza di un'impugnazione promossa da parte di un socio.

Da chiarire, ossia, se una tale iscrizione costituisse una violazione dell'art. 15 del DPR n. 602/1973, che prevede, in caso di accertamenti non definitivi, la possibilità di iscrizione a ruolo solo in via provvisoria, e per un terzo dell'importo indicato nell'avviso.

Debiti sociali e accertamento nei confronti dei soci

La Suprema corte ha risposto al predetto interrogativo dopo aver ricostruire i passaggi fondamentali che caratterizzano l’accertamento nei confronti dei soci delle società di persone per debiti IVA.

Sotto il profilo civilistico, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 2291 cod. civ., i soci delle società di persone rispondono solidalmente e illimitatamente per i debiti sociali, tra cui rientra il debito IVA.

Si tratta – hanno precisato gli Ermellini - di una solidarietà sia tra soci sia dei soci rispetto alla società con una precisazione: mentre la solidarietà tra i soci è piena e paritaria, quella tra i soci e la società ha carattere sussidiario, nel senso che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.

Avviso di accertamento, definitivo se non impugnato dalla società

Con riferimento al piano tributario, coerente con l'assetto civilistico, la natura sociale del credito dell'Amministrazione finanziaria esclude che il socio, benché coobbligato in via solidale con la società, rivesta la qualità di contribuente e che nei suoi confronti debba essere notificato l'avviso di accertamento.

L'avviso di accertamento, così, è notificato al solo contribuente (e non agli altri eventuali coobbligati), mentre nei confronti dei coobbligati può procedersi alla notifica della cartella, senza previa notifica di alcun altro atto e senza necessità di iscrizione a ruolo a loro carico.

Socio - coobbligato può impugnare la cartella di pagamento

Ne discende che, ferma restando la possibilità per il coobbligato di impugnare gli atti esecutivi successivi all'iscrizione a ruolo, tra cui in primo luogo la cartella di pagamento a lui notificata o il soppresso avviso di mora, l'avviso di accertamento notificato alla società che quest'ultima non abbia impugnato diventa definitivo e giustifica non solo l'iscrizione a ruolo del credito per l'intero importo nei confronti della società, ma anche la notifica di una cartella di pagamento dello stesso importo iscritto a ruolo, per l'intero, nei confronti tanto del debitore iscritto a ruolo quanto del coobbligato.

Il coobbligato, quindi, pur avendo la possibilità di impugnare la cartella e di far valere in quella sede tutte le proprie ragioni inerenti al merito dell'atto impositivo, non ha potere di incidere sull'iscrizione a ruolo nei confronti della società, che è il debitore – contribuente.

Così la Corte di cassazione con ordinanza n. 6617 del 10 marzo 2021, con cui è stata giudicata corretta la conclusione cui era giunta una CTR che, nel confermare due avvisi di accertamento e una cartella di pagamento, relativi ad IVA, emessi nei confronti di una Snc, aveva osservato “gli avvisi di accertamento sono divenuti definitivi nei confronti della società e l'impugnativa da parte del socio può sortire effetti unicamente nei suoi confronti”.

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