DDL Lavoro: cassa integrazione solo per le giornate senza attività lavorativa

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DDL Lavoro: cassa integrazione solo per le giornate senza attività lavorativa

Perde il diritto al trattamento di Cassa integrazione il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale.

È quanto prevede il DDL lavoro, all’esame della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, a cui è stato assegnato, in sede referente, l'11 ottobre 2024.

La norma del DDL lavoro compie un’opera di riscrittura totale dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ridefinendo le regole di compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa.

Ma cosa cambia realmente? Vediamolo di seguito partendo dalla situazione regolatoria attuale.

Cassa integrazione e attività lavorativa: disciplina vigente

L’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 vigente, frutto delle modifiche apportate dalla riforma degli ammortizzatori sociale del 2022, regola le ipotesi di sospensione della prestazione di integrazione salariale per attività lavorativa, subordinata o autonoma.

La citata norma prevede che:

  • se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
  • se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento delle richiamate attività di lavoro subordinato e autonomo.

Al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione sono considerate valide le comunicazioni in ordine al rapporto di lavoro (articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181) a carico dei datori di lavoro e delle agenzie di somministrazione.

Cassa integrazione e attività lavorativa: indicazioni INPS

L’INPS, con la circolare n. 75 del 12 aprile 2007, ha avuto modo di precisare che il lavoratore che non ha adempiuto il prescritto obbligo di comunicazione, decade dall’intero periodo di CIGS, anche se derivante da più di un provvedimento di concessione.

Lo stesso Istituto (circolare n. 57 del 6 maggio 2014) è intervenuto a delimitare l'ambito di efficacia della comunicazione (preventiva) di rioccupazione, chiarendo che i lavoratori possono essere assoggettati alla sanzione della decadenza nelle seguenti ipotesi:

  • in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale, per la tipologia del rapporto non è assoggettata all’obbligo della preventiva comunicazione dell’assunzione da parte del datore di lavoro;
  • in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di integrazione salariale, sia relativa a rapporto di lavoro instaurato con datori di lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero;
  • nei casi previsti negli ultimi due periodi del comma 2 dell’art. 9-bis, del decreto legge n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996, in relazione ai quali si prevede che le Agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione (modello UNIFICATO SOMM). Lo stesso termine di comunicazione, evidenziava l'INPS, deve essere rispettato dalle pubbliche amministrazioni. In entrambe le suddette ipotesi, rimarcava l'Istituto, la comunicazione del datore di lavoro, non essendo preventiva, non può esonerare il lavoratore percettore di integrazione salariale, dagli obblighi di comunicazione.

Infine, con la circolare n. 107 del 2010, l’INPS ha riepilogato le circostanze in cui si può dar luogo:

  • all’incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e l’integrazione salariale e alla conseguente cessazione del rapporto di lavoro su cui è fondata;
  • alla totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova attività con l’integrazione salariale;
  • ad una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con l’integrazione salariale.

Comunicazione di rioccupazione con “Omnia IS – COM”

Dal 29 dicembre 2023, per assolvere all’obbligo di dare preventiva comunicazione all’INPS dello svolgimento delle attività di lavoro, il lavoratore che, durante il periodo di integrazione salariale intraprenda un’attività da lavoro subordinato o autonomo/parasubordinato, può utilizzare il servizio di Comunicazione di Rioccupazione “Omnia IS – COM”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS (messaggio n. 4672 del 27 dicembre 2023).

La comunicazione va resa anche nelle ipotesi in cui operi il principio della c.d. “pluriefficacia delle comunicazioni” (articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181).

Il lavoratore è tenuto a dichiarare se l’attività di lavoro si svolge in giorni della settimana/ore della giornata diversi da quelli in cui si colloca l’attività di lavoro oggetto del trattamento di integrazione salariale.

Nel caso di rioccupazione con attività di lavoro autonomo/parasubordinato, invece, la dichiarazione del lavoratore deve riguardare esclusivamente l’ammontare del reddito lordo che lo stesso presume di ricavare dallo svolgimento della predetta attività.

Cassa integrazione e attività lavorativa: cosa prevede il DDL lavoro

L’articolo 6 del DDL lavoro riscrive integralmente l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, prevedendo che:

  • il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate (presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi, come evidenziato con sentenza della Corte costituzionale n. 195 del 1995);
  • il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione gravante sul lavoratore sono valide le comunicazioni (preventive) in ordine al rapporto di lavoro rese da datori di lavoro pubblici e privati (sono escluse, in buona sostanza, le comunicazioni rese dalle agenzie di somministrazione).

Come si legge nella Relazione illustrativa allegata al DDL lavoro:

  • l’esclusione dal diritto al trattamento in oggetto per le giornate di lavoro effettuate applica un orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12487/1992, ha previsto che “lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa”.
  • l’eliminazione del riferimento testuale alle comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione deriva dal fatto che la comunicazione inviata dalle stesse non riveste un carattere preventivo poiché la normativa speciale di cui all’art. 4-bis, c. 4, del D.Lgs. 181/2000 ne consente l’invio entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione. Esclusione, aggiungiamo noi, peraltro già operativa secondo le indicazioni rese dall’INPS con la citata circolare n. 57 del 2014.

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