DdL Italia-Svizzera, nuove regole per i lavoratori frontalieri

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DdL Italia-Svizzera, nuove regole per i lavoratori frontalieri

Per armonizzare le condizioni di lavoro e le politiche fiscali dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera, il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 24 giugno 2024, ha approvato un disegno di legge che introduce significative modifiche alle norme fiscali per questi lavoratori. Il disegno di legge deve, ora, essere esaminato dal Parlamento per diventare legge.

Secondo l'accordo internazionale Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, che regola l'imposizione fiscale sul reddito da lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, il provvedimento si snoda tra i seguenti punti chiave:   

  • telelavoro per i lavoratori frontalieri, con il diritto dei lavoratori frontalieri di svolgere fino al 25% del loro orario lavorativo in modalità telelavoro dallo Stato di residenza, mantenendo la loro qualifica di lavoratore frontaliero;
  • compensazione ai Comuni frontalieri, con un contributo statale ai Comuni frontalieri per compensare la perdita di gettito fiscale dovuta al fatto che l'IRPEF non è esigibile dai lavoratori frontalieri;
  • regime fiscale opzionale per "vecchi frontalieri", con l'introduzione di un regime fiscale speciale per i lavoratori frontalieri che risiedono in specifici comuni elencati nell'allegato al provvedimento.

Procediamo con il fare una breve panoramica sui lavoratori frontalieri e sulle ragioni che hanno portato alla nascita del Disegno di legge approvato in CdM, prima di soffermarci sugli articoli della bozza in circolazione.

Lavoratori frontalieri, chi sono

I lavoratori frontalieri sono individui che vivono in uno stato e lavorano in un altro, ritornando quotidianamente o almeno una volta a settimana al loro domicilio. Nel contesto specifico dell'accordo Italia-Svizzera, questi lavoratori risiedono in Italia ma sono impiegati principalmente in Svizzera.

Il rinnovato Accordo Italia-Svizzera sui lavoratori frontalieri, datato 23 dicembre 2020 e ratificato dall'Italia tramite la legge 83/2023, è entrato in vigore il 1° gennaio 2024, introducendo un quadro normativo aggiornato per la tassazione di questi lavoratori.

Il termine "lavoratore frontaliere" si riferisce a coloro che risiedono fiscalmente in un comune situato interamente o parzialmente entro 20 km dal confine e lavorano per un'entità con base legale nell'area di frontiera dello stato adiacente, con l'obbligo di ritornare regolarmente al proprio domicilio.

La definizione di "lavoratore frontaliero" è stata ulteriormente precisata dal citato Accordo del 23 dicembre 2020, stabilendo che tali lavoratori possono svolgere fino al 25% del loro orario in modalità telelavoro dal loro Stato di residenza senza perdere lo status fiscale privilegiato.

Questo accordo mira a semplificare la gestione fiscale e migliorare le condizioni di lavoro attraverso normative chiare e bilaterali, facilitando così la vita quotidiana e la pianificazione fiscale per migliaia di lavoratori transfrontalieri.

Frontalieri Italia-Svizzera, regime transitorio e fiscale

Il regime transitorio stabilito dall'Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 prevede disposizioni specifiche per i lavoratori frontalieri che hanno iniziato la loro attività lavorativa in Svizzera prima della sua entrata in vigore. Chi ha svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera tra il 31 dicembre 2018 e l'entrata in vigore del nuovo Accordo, prevista per il 1° gennaio 2024, continuerà ad essere assoggettato al regime fiscale stabilito dall'accordo del 1974, il quale prevede una tassazione esclusiva in Svizzera.

Per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del nuovo Accordo, si applicherà invece una nuova normativa fiscale. Questi saranno tassati in Svizzera per l'80% del loro reddito da lavoro dipendente, mentre l'Italia avrà la facoltà di imporre la restante parte del reddito. Tuttavia, per evitare la doppia imposizione, l'Italia riconoscerà un credito d'imposta per le tasse già pagate in Svizzera. Questo sistema mira a garantire un equo trattamento fiscale e a mantenere la competitività e l'attrattiva dei lavoratori frontalieri nel contesto transfrontaliero.

Ddl Frontalieri: nuove norme e flessibilità lavorativa tra Italia e Svizzera

Il disegno di legge sui lavoratori frontalieri funge da soluzione intermedia in attesa della ratifica del Protocollo di modifica dell'Accordo del 2020. Il suo obiettivo è gestire le problematiche attuali e agevolare il passaggio alle nuove normative, adeguando le leggi esistenti alle mutate condizioni lavorative e potenziando la cooperazione fiscale tra Italia e Svizzera.

Il principale obiettivo include l'integrazione di norme sul telelavoro, rispondendo così alla crescente esigenza di flessibilità lavorativa, un bisogno particolarmente accentuato da eventi recenti come la pandemia di COVID-19.

In aggiunta, il DdL introduce specifiche disposizioni per i lavoratori residenti in comuni situati entro 20 km dal confine - zone che non rientravano nei cantoni di Grigioni, Ticino e Vallese - estendendo i benefici e le protezioni a un numero maggiore di lavoratori frontalieri e garantendo equità e chiarezza nella gestione del lavoro transfrontaliero.

Lavoratori frontalieri e importanza del telelavoro

L'articolo 1 del disegno di legge approvato in Consiglio dei Ministri il 24 giugno 2024 introduce disposizioni specifiche riguardo al telelavoro per i lavoratori frontalieri.

In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo del 23 dicembre 2020 tra Italia e Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri, viene specificato che l'accordo sul telelavoro si applica:

  • sia ai "nuovi" lavoratori frontalieri, che sono soggetti a una tassazione concorrente tra Italia e Svizzera;
  • sia ai lavoratori che rientrano nel regime transitorio definito dall'articolo 9 dell'Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020. Per questi ultimi, continua ad applicarsi la normativa che prevede la tassazione esclusiva nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa, ovvero la Svizzera per i frontalieri italiani.

NOTA BENE: Questo non comporterà la perdita del loro status di lavoratore frontaliere.

Inoltre, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 3 dell'Accordo, l'attività lavorativa svolta in telelavoro fino al limite del 25% del tempo di lavoro sarà considerata come effettuata nello stato del datore di lavoro. Queste normative hanno valenza dal 1° gennaio 2024 fino all'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo.

Contributo statale per i comuni frontalieri

All’articolo 2 del Ddl approvato, viene previsto il riconoscimento di un contributo statale ai Comuni frontalieri elencati nell’Allegato 1 al provvedimento a titolo di compensazione finanziaria (ristoro) per il minor gettito fiscale IRPEF non esigibile dai lavoratori frontalieri.

Nello specifico, il contributo statale destinato ai comuni italiani di frontiera è una misura introdotta per compensare la riduzione del gettito fiscale derivante dall'irrilevanza dell'IRPEF sui suddetti lavoratori.

Tale contributo, definito nell'articolo 10 della legge del 13 giugno 2023 n. 83, entrerà in vigore a partire dal 2025.

La metodologia di calcolo di questo contributo sarà ulteriormente dettagliata attraverso un decreto, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 10.

NOTA BENE: Questa disposizione assicura che i comuni colpiti dalla mancata riscossione dell'IRPEF sui redditi dei lavoratori frontalieri possano ricevere un sostegno finanziario, garantendo così un equilibrio economico e sociale nelle zone di confine.

Nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri

L'articolo 3 della bozza del disegno di legge introduce un regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni specificati nell'Allegato 2, nonché per quelli residenti in certi comuni italiani entro 20 km dal confine con la Svizzera, aree non incluse nei cantoni di Grigioni, Ticino e Vallese secondo il precedente Accordo sui frontalieri del 1974.

NOTA BENE: I suddetti lavoratori possono optare per un'imposta sostitutiva del 4% sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, a condizione che al momento dell'entrata in vigore dell'accordo svolgessero o avessero svolto un'attività lavorativa in Svizzera per un datore di lavoro residente o con una stabile organizzazione in quei cantoni e che i loro redditi siano tassati in Svizzera.

Per esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva, i lavoratori devono indicarlo nella loro dichiarazione dei redditi. Le imposte pagate in Svizzera in relazione ai redditi soggetti a questa imposizione sostitutiva non saranno deducibili in Italia. Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Questo nuovo regime fiscale diventerà applicabile a partire dal periodo d'imposta 2024, seguendo un approccio di tassazione concorrente che prevede l'imposizione del 80% dei redditi in Svizzera e l'obbligo di dichiarazione in Italia.

Il nuovo sistema sostituisce il precedente regime di tassazione esclusiva in Svizzera e elimina i rimborsi fiscali che erano precedentemente versati ai comuni di confine. Inoltre, viene introdotta una franchigia di 10.000 euro di reddito per i lavoratori frontalieri italiani, che serve a ridurre ulteriormente il carico fiscale per i lavoratori a basso e medio reddito.

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