Decontribuzione edilizia, c'è tempo fino al 15 marzo

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Le aziende del settore edile possono, entro il 15 marzo 2026, presentare istanza di riduzione nella misura dell’11,50% per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2025, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica, per i soli operai occupati a tempo pieno

Vediamo di seguito destinatari, procedure e scadenze.

Destinatari

Aziende

La riduzione contributiva in edilizia spetta esclusivamente ai datori di lavoro che risultano inquadrati nel settore edilizia, secondo i codici statistici contributivi attribuiti dall’INPS.

In particolare, possono accedere allo sgravio contributivo:

  • le imprese classificate nel settore industria con codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;
  • le imprese classificate nel settore artigianato con codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.

La presenza di tali codici è elemento determinante per la fruizione del beneficio: l'Istituto, infatti, effettua controlli automatizzati sulla coerenza dell’inquadramento aziendale rispetto all’agevolazione richiesta.

Lavoratori

La riduzione contributiva non si applica a tutti i lavoratori dell’impresa edile, ma esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno, con orario ordinario pari a 40 ore settimanali; l’elemento dell’orario di lavoro costituisce dunque requisito sostanziale, in quanto l’agevolazione non è riconosciuta in misura proporzionale né ridotta in presenza di part-time.

Sono pertanto esclusi:

  • i lavoratori a tempo parziale;
  • eventuali categorie diverse dagli operai (ad esempio impiegati o quadri).

La ratio della limitazione è coerente con la finalità originaria della norma, che intende sostenere in modo specifico il lavoro operaio a tempo pieno nel comparto edilizia.

Attività escluse

Non tutte le attività riconducibili al comparto delle costruzioni rientrano nell’ambito applicativo dello sgravio contributivo , in quanto sono espressamente escluse le attività che non costituiscono edilizia in senso stretto, tra cui:

  • installazione di impianti elettrici;
  • installazione di impianti idraulici;
  • altri lavori similari.

In termini di classificazione contributiva, sono escluse le imprese contraddistinte dai seguenti codici statistici contributivi:

  • 1.13.06, 1.13.07, 1.13.08 (settore industria);
  • 4.13.06, 4.13.07, 4.13.08 (settore artigianato).

La distinzione assume rilievo pratico nei casi di imprese che svolgono sia attività edili in senso stretto sia attività impiantistiche: in tali ipotesi, occorre verificare quale sia l’attività prevalente ai fini dell’inquadramento contributivo.

NOTA BENE: l’applicazione indebita della riduzione contributiva a imprese impiantistiche comporta il recupero integrale del beneficio.

Come e quando fare la richiesta

La domanda per accedere alla riduzione contributiva edilizia 2025 deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il cassetto previdenziale del contribuente disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.

La procedura prevede i seguenti passaggi:

  1. accesso al cassetto previdenziale con le credenziali abilitate;
  2. selezione della sezione “comunicazioni on-line”;
  3. utilizzo della funzionalità “invio nuova comunicazione”;
  4. compilazione e trasmissione del modulo dedicato denominato “rid-edil”.

Il termine ultimo per l’invio è fissato, come detto, al 15 marzo 2026.

Una volta inviata l’istanza tramite il modulo “rid-edil”, i sistemi informativi centrali dell’INPS effettuano controlli automatizzati finalizzati a verificare la compatibilità dell’azienda con la riduzione contributiva.

Il controllo riguarda in particolare:

  • la coerenza del codice statistico contributivo attribuito all’impresa;
  • l’appartenenza ai codici ammessi per il settore edilizia;
  • l’assenza di classificazioni escluse.

Se l’inquadramento aziendale risulta coerente con i requisiti normativi, l’istanza viene definita con esito positivo e, in tal caso, l'Istituto attribuisce alla posizione contributiva il codice di autorizzazione “7n”, che consente la fruizione dello sgravio contributivo edilizia 2025, identifica formalmente l’azienda come autorizzata al beneficio e costituisce presupposto tecnico per l’esposizione dello sgravio nel flusso Uniemens.

NOTA BENE: il codice di autorizzazione “7n” è valido per il periodo compreso tra novembre 2025 e febbraio 2026. Tale finestra temporale rileva ai fini dell’esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

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