Lavoratori frontalieri. Nuovo accordo fiscale Italia-Svizzera

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Lavoratori frontalieri. Nuovo accordo fiscale Italia-Svizzera

Firmato il 23 dicembre, a Roma, dal viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, e dal segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali della Confederazione elvetica, il nuovo accordo sull’imposizione dei lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera.

L’accordo va a sostituire quello in vigore dal 1974, con l’obiettivo di definire l’imposizione dei lavoratori frontalieri e rendere più chiari concetti essenziali di tale materia.

Firmato anche il Protocollo che modifica la Convezione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni.

Per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sarà necessario, però, attendere almeno due anni: è richiesta la ratifica dei parlamenti di entrambi gli Stati; inoltre, la Confederazione elvetica potrebbe sottoporre l’accordo alla consultazione popolare (come previsto dal loro ordinamento), tramite referendum, da richiedere entro cento giorni dall’ultima approvazione.

Frontalieri, regime di tassazione fiscale

Il nuovo accordo, all’articolo 2, definisce, come lavoratori frontalieri, i soggetti che risiedono in un Comune che si trova, anche parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato, i quali ritornano quotidianamente al proprio domicilio (pur se il Protocollo aggiuntivo precisa che questo status non viene meno se il soggetto non rientra al proprio domicilio, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile).

Definita anche la cosiddetta area di frontiera, che per quanto riguarda la Svizzera sono i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese; per l’Italia, le regioni della Lombardia del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Il regime di tassazione fiscale, attualmente in vigore (accordo del 1974), prevede che il reddito sia tassato esclusivamente nello Stato dove l’attività lavorativa viene svolta; se, però, il frontaliere risiede in un Comune italiano che dista oltre 20 km dal confine, si applicano le regole ordinarie (tassazione concorrente in entrambi gli Stati), pur se il lavoratore ha diritto in Italia alla franchigia di 7.500 euro.

Questo sistema di tassazione è stato modificato dal nuovo accordo, che però fa una distinzione tra: “attuali frontalieri” e “nuovi frontalieri”.

In particolare vengono previsti due regimi: uno transitorio e uno ordinario.

Regime transitorio. Coloro che lavorano o hanno lavorato, svolgendo lavoro dipendente in Svizzera per un datore di lavoro elvetico, tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo continueranno ad essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. A titolo di compensazione i Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni provvederanno a versare, sino al 2033, all’Italia il 40% delle imposte pagate dai medesimi soggetti. Passata tale data, la Svizzera potrà trattenere l’intero gettito.

Regime ordinario. Verrà applicato a coloro che, invece, verranno assunti dopo l’entrata in vigore del nuovo accordo. In base a tale regime ordinario, l’imposta che lo Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa applicherà sul reddito da lavoro dipendente per i nuovi frontalieri passerà all’80% e saranno assoggettati a imposizione in via ordinaria anche nello Stato di residenza, ma con il rispetto del divieto di doppia imposizione.

Per evitare aggravi nella tassazione, il Mef, nel comunicato stampa n. 284 del 23 dicembre 2020, annuncia che il Governo si è impegnato a introdurre meccanismi finalizzati ad alleggerire il carico impositivo dei lavoratori frontalieri. A tal fine, è stata innalzata la “no tax area” per i redditi di lavoro dipendente a 10.000 euro e la non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di Previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro.

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